Segni distintivi
Assumono particolare rilievo le previsioni che rafforzano la tutela dei segni distintivi e, in particolare, dei nomi a dominio. Sarà ora possibile reagire con maggiore fermezza e incisività rispetto ai fenomeni di indebito sfruttamento realizzati, ad esempio, tramite l’inserzione dei cosiddetti metatags capaci di agganciare parassitariamente il marchio altrui, sfruttandone la maggior notorietà sul mercato per veicolare prodotti che nulla hanno a che vedere con il marchio originale o che sono addirittura vere e proprie contraffazioni.
Anche le DOP (denominazioni di origine protetta) e le IGP vedono ampliata la loro sfera di protezione dall’art. 16 del decreto in commento, nel senso di vietare ogni forma di sfruttamento non autorizzato della reputazione della denominazione protetta.
Viene così rafforzato, anche normativamente, il valore connesso alle produzioni locali, in un’ottica di sempre maggiore attenzione alla tutela e valorizzazione del prodotto nazionale che, su un piano più ampio, ha condotto, non senza difficoltà e con un iter piuttosto tormentato e tuttora oggetto di ampio dibattito, alla approvazione della recente normativa sul made in Italy (c.d. “legge Reguzzoni-Versace”).
Si segnala anche la previsione (art. 12 d. lgvo. 131/10 che sostituisce l’attuale comma 3 dell’art. 19 CPI) riguardante la registrazione quale marchio di impresa di segni tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale nazionale da parte delle amministrazioni statali, provinciali e comunali. Si tratta di una norma “rivoluzionaria” che consentirà uno sfruttamento, anche monetizzabile, del patrimonio artistico e territoriale agli enti pubblici e, al contempo, potrà garantire alle aziende nuove opportunità di profitto, per esempio, attraverso la stipulazione di specifici accordi di licenza con gli enti territoriali.
Design e modelli registrati
L’intervento legislativo appare qui davvero “dirompente” poiché modifica definitivamente un assetto normativo che per molti anni è sembrato irrinunciabile nell’esperienza industriale e giuridica nazionale. Cade l’esenzione per i modelli tutelati dal diritto d’autore.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 131/10 non è, di fatto, più possibile produrre copie di modelli di design protetti ai sensi della normativa sul diritto di autore.
L’articolo 123 del d.lgs. 131/10 modifica il disposto dell’art. 239 CPI e circoscrive al periodo compreso tra 19 aprile 2000 e il 19 aprile 2006 la legittimità della fabbricazione, nei limiti del preuso anche quantitativo, di opere protette ai sensi della legge sul diritto di autore (legge 22 aprile 1941 n. 633), da parte di soggetti che non siano i legittimi titolari di tale diritto di autore.
Pertanto, il legislatore nazionale ha dato segno di voler definitivamente accogliere le istanze provenienti dalla Corte di Giustizia e ha allineato la nostra normativa a quella comunitaria.
Viene meno, quindi, una anomalia del sistema di tutela nazionale del design d’autore che, tuttavia, non mancherà di far discutere poiché, come noto, nel tessuto industriale italiano si è radicata, proprio a causa del vuoto normativo che per anni ha impedito la tutela di questi prodotti (rendendo quindi, di fatto, lecita la produzione di copie), una forte realtà industriale e produttiva, basata proprio sulla riproduzione di prodotti iconici del design che, al contrario, in altri sistemi giuridici, non potevano formare oggetto di produzione, se non da parte dei legittimi titolari del relativo diritto di autore.
Brevetti e informazioni segrete
Per quanto riguarda i brevetti per invenzione industriale si segnalano quattro aree principali di intervento:
- norme di carattere “tecnico” utili per il riallineamento della normativa nazionale alla più recente versione della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC 2000)
- invenzioni biotecnologiche, rispetto alle quali vi è stata un’opera di riassetto, riorganizzazione e riunificazione del corpus normativo già esistente, ma collocato al di fuori del CPI (in particolare sono recepite all’interno del CPI le norme prima contenute nel decreto legge n. 3 del 10 gennaio 2006)
- il rapporto tra l’azienda e il dipendente inventore che, in relazione alle cosiddette invenzioni d’azienda vede ora estendersi il diritto all’equo premio non solo all’eventualità che il datore di lavoro proceda a brevettazione, ma anche all’ipotesi che l’invenzione sia sfruttata in regime di segretezza, quindi quale know how aziendale segreto
- i brevetti farmaceutici, rispetto ai quali, la normativa italiana è ora di fatto definitivamente riallineata a quella comunitaria, con la previsione esplicita di cui all’art. 81 CPI in base alla quale i cosiddetti Certificati Complementari di Protezione sono soggetti a una riduzione progressiva della loro durata nel tempo.
In relazione alle “Informazioni Segrete” di cui agli articoli 98 e 99 CPI, il legislatore ha avvertito l’esigenza di introdurre una nota di chiarezza, confermando la tutela del know how aziendale segreto ma puntualizzando, al contempo, che tale tutela può essere azionata solo allorché l’acquisizione, la rivelazione, l’utilizzazione del know how siano state abusive.
Norme di procedura
L’intervento riformatore rafforza la protezione della proprietà industriale e intellettuale, mettendo al contempo a disposizione degli operatori una serie di strumenti che possano contribuire ad anticipare i temi (anche e soprattutto di natura tecnica) di un possibile contenzioso, agevolando il raggiungimento di una soluzione di carattere transattivo, sia pure a seguito della instaurazione di procedure giudiziarie.
In particolare, si segnala la norma (art. 52 d. lgvo. 31/10) che, integrando l’art. 120 CPI, codifica la possibilità di esperire azioni di accertamento negativo in via cautelare. Ciò significa che l’imprenditore al quale è contestata, per esempio tramite una lettera di diffida, la violazione di un marchio o di un brevetto da parte di un concorrente, potrà ora esperire, ricorrendo gli altri presupposti di legge, un procedimento cautelare (quindi in via di urgenza) per chiedere alla competente sezione specializzata che la presunta contraffazione, in realtà non sussiste.
L’art. 55 del d. lgvo 131/10 introduce, d’altro canto, la Consulenza Tecnica Preventiva che è strumento processuale nuovo nel contenzioso industrialistico.
Ferma la necessità di una verifica in merito alla prassi applicativa che emergerà, potrebbe rivelarsi utile proprio per raggiungere quell’obiettivo di anticipare una soluzione concordata tra le parti, in quanto basata su un confronto di natura eminentemente tecnica.
Avv. Massimiliano Patrini