Il 27 maggio 2024 il Consiglio dell'Unione Europea ha istituito un nuovo quadro di misure restrittive nei confronti dei responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e di azioni che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Russia.
Il nuovo regime sanzionatorio, a differenza di quanto già in essere e legato al conflitto con l’Ucraina, consentirà all'UE di colpire anche coloro che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per violazioni dei diritti umani in Russia, che sono altrimenti coinvolti in tali violazioni o che sono associati a persone ed entità che commettono tali violazioni.
Il nuovo regime di sanzioni introduce restrizioni commerciali per l'esportazione di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, nonché per il materiale, le tecnologie o i software destinati principalmente a essere usati per la sicurezza delle informazioni e per il controllo o l'intercettazione delle telecomunicazioni. Sono interessati da sanzioni anche le prestazioni dei servizi correlati ai beni oggetto di restrizioni.
Particolarmente rilevante è l’“Articolo 5 del REGOLAMENTO (UE) 2024/1485 DEL CONSIGLIO del 27 maggio 2024 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia”, poiché estende i divieti di cui agli Articoli 2 e 3 del Regolamento anche al materiale, alle tecnologie o ai software non elencati negli allegati al Regolamento (quindi, non esplicitati), ma destinati, in tutto o in parte, ad essere usati a fini di repressione interna in Russia.
L’Articolo 5 impone all’operatore economico, nel caso in cui venisse a conoscenza dell’uso a fini repressivi di questa tipologia prodotti, di informare immediatamente le autorità competenti. Lo stesso Articolo specifica che questo divieto, definito da alcuni come una sorta di “catch-all”, non si applica quando l'operatore “non ha avuto motivo di sospettare” l’utilizzo dei prodotti in questione ai fini di repressione interna.
Oltre a porre delle restrizioni “merceologiche”, il Consiglio ha anche deciso di inserire nell'elenco dei soggetti sanzionati il servizio penitenziario federale della Federazione russa (FSIN) e 19 persone fisiche tra giudici, procuratori e membri della magistratura. Le persone e l'entità designate oggi sono oggetto di un congelamento dei beni ed è fatto divieto ai cittadini e alle imprese dell'UE di mettere fondi a loro disposizione. Le persone fisiche sono inoltre oggetto di un divieto di viaggio che impedisce loro di entrare o transitare nel territorio dell'UE.
Analogamente a quanto avviene per altre misure restrittive dell’UE, il Regolamento specifica all’Articolo 13 che è “vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l'elusione delle misure di cui al presente regolamento.”
Questo Regolamento rappresenta un elemento di grande novità, poiché lega le misure restrittive contro la Russia ad un elemento ben diverso dall’aggressione all’Ucraina, cioè la repressione interna, che potrebbe avere un orizzonte temporale e una portata del tutto diversi rispetto a quanto attuato in precedenza.
FONTI: Regolamento (UE) 2024/1485; Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1488; Consiglio Europeo