Da tale definizione è già possibile comprendere l’intento del legislatore, ovvero quello di anticipare lo stato patologico e cercare di risolvere la crisi in maniera tempestiva, affidandosi ad indicatori prospettici che non guardino, quindi, al passato ma in prospettiva alle ripercussioni che le scelte dell’organi amministrativo così come la gestione da parte dello stesso potranno avere su di essa.
Le principali novità riguardano:
- la previsione di sistemi di allerta sia interni che esterni
- la presenza di indicatori della crisi
- l’introduzione di un nuovo strumento quale l’accordo di composizione della crisi presso l’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi di Impresa)
- la modifica terminologica da fallimento a liquidazione giudiziale.
I sistemi di allerta, come detto, riguardano sia organi interni che esterni all’impresa.
Un’importante annotazione riguarda la modifica, unitamente all’introduzione del Codice della Crisi dell’art. 2435 bis c.c. e dei relativi parametri. Se, nella vecchia versione, l’obbligo di avere organi di controllo era subordinato alla presenza di:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4.400.00 €
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000 €
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 50 unità
oggi la riforma prevede per il punto
- 2.000.000 €
- 2.000.000 €
- 10 dipendenti
E’ chiaro, quindi, che le imprese coinvolte dall’obbligo di nominare un organo di controllo, secondo questa previsione, dovrebbero aumentare in misura cospicua, con una previsione di aumento di costi annuale per le stesse assai elevato. Al fine di mitigare tale previsione, che per altro è già entrata in vigore e che richiede l’adeguamento entro dicembre 2019, è stato proposto un emendamento che è, tuttavia, ancora al vaglio. L’allerta interna è prevista in capo agli organi di controllo.
Questi ultimi dovranno valutare gli assetti organizzativi dell’impresa maggiormente adeguati a sorreggere le relative scelte di business economico tenendo sotto controllo l’attività posta in essere dagli organi amministrativi e valutandone anche l’impatto economico sull’impresa stessa.
Si tratta quindi di un controllo attuale e prospettico certamente diverso dal precedente ove questi ultimi si limitavano ad un mero controllo formale ex post. In particolare la valutazione circa lo stato di crisi dell’impresa sarà demandata a particolari indicatori che verranno individuati dall’Ordine dei Commercialisti, ogni tre anni, e che terranno conto dei generali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle peculiari caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale posta in essere dal debitore, e che possono ricadere sulla sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso sulla continuità aziendale anche tenuto conto della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti.
L’allerta esterna è demandata in capo agli Organi previdenziali e all’Agenzia di riscossione.
In questo caso, qualora il debito dell’impresa superi i parametri indicati all’ art. 15 comma 2 CCI tali organi dovranno effettuare una segnalazione all’OCRI. Altra novità è legata all’introduzione del procedimento e all’istituzione dell’OCRI ovvero l’organismo di composizione della crisi.
Tale organismo sarà istituito presso le Camere di Commercio che si occuperanno, tramite il referente, sia di ricevere le segnalazioni o le domande di accesso alla procedura, sia di vigilare sull’operato e sulle tempistiche del collegio di esperti.
Tale collegio sarà composto da 3 membri nominati:
- uno dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale individuato a norma dell’art. 4 del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell’impresa, o da un suo delegato;
- uno deve dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui opera l’OCRI o da un suo delegato, che non può essere tuttavia lo stesso referente;
- uno dal referente, sentito il debitore, e deve appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, tra quelli iscritti nell’elenco trasmesso annualmente all’organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria.
Il Collegio avrà lo specifico compito di convocare ed assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi che potrà concludersi con:
- accordo con i creditori;
- mancato accordo con i creditori e permanenza dello stato di crisi;
- mancata partecipazione del debitore all’audizione;
- archiviazione se non sussistevano i presupposti per l’apertura del procedimento.
In sintesi, quello che il legislatore ha voluto introdurre è un adeguamento a sistemi europei che prevedono già soluzioni concordate per la soluzione preventiva della crisi sgravando, in questo modo, i Tribunali da procedure patologiche che non permettono all’impresa di riprendere la propria attività.
Scopo primario di questa riforma è infatti quello di sensibilizzare l’imprenditore invitandolo (anche coattivamente attraverso i sistemi di allerta e all’introduzione di specifici indicatori) a denunciare tempestivamente il proprio stato al fine di consentirgli di trovare soluzioni per poter continuare ad esercitare la propria attività di impresa.
Avv. Eleonora Greppi