9 aprile 2008

Trasporto aereo: lettera di vettura house

di lettura
La house è il documento emesso dal consolidatore aereo. L'Unit Load Device (ULD), che comprende palette, igloo e contenitori di misura e volume variabili e adattati alla forma della cabina o della stiva inferiore, è accompagnata da un unico documento di trasporto principale denominato Master Air Waybill (MAWB).

Le singole spedizioni facenti parte della consolidazione e aventi in comune l'aeroporto di partenza e di destinazione vengono scortate da un documento, relativo all'incarico ricevuto, conosciuto come House Air Waybill (HAWB).
La HAWB costituisce, sostanzialmente, una lettera di trasporto aereo, quindi adempie alla sua funzione tipica e fondamentale di provare l'avvenuta stipulazione di un contratto di trasporto tra lo spedizioniere aereo che riceve la merce e assume la veste giuridica di vettore e il proprio cliente che, in qualità di mittente, consegna allo spedizioniere le cose da trasportare.

Emettendo il documento HAWB, lo spedizioniere assume l'obbligo di trasportare la merce che sarà poi affidata alla Compagnia aerea per il trasporto effettivo, considerandosi quest'ultima come subvettore nei confronti dei mittenti clienti dello spedizioniere consolidatore.

Analogamente alla Master Bill of lading di tipo marittimo, la MAWB viene inoltrata al corrispondente del consolidatore nel luogo di destinazione, che assolve il compito di "deconsolidare" (svuotando nel suo magazzino l'unità di carico e riconsegnandola tempestivamente alla compagnia aerea per non incorrere in spese di sosta), provvedendo a pagare all'arrivo l'eventuale nolo a destino (o in porto assegnato) risultante dalla MAWB e a consegnare ai singoli destinatari delle merci le rispettive HAWB (che non abbiano dovuto seguire l'iter bancario per esigenze di credito documentario), incassando da questi gli eventuali noli in porto assegnato e curando, se richiesto, l'eventuale sdoganamento e/o consegna a domicilio.

Qualsiasi spedizioniere agente IATA può provvedere a consolidare le spedizioni; basta disporre di un corrispondente che possa operare la deconsolidazione secondo le modalità descritte. I vantaggi della consolidazione sono gli stessi offerti dalle unità di carico in generale: minori manipolazioni, imballaggi più razionali, riduzione dei premi assicurativi, maggiore velocità nelle operazioni di movimentazione, minori rischi di furti, eccetera.

A questi si sommano vantaggi economici per gli spedizionieri consolidatori che consistono nel pagare al vettore tariffe particolari più ridotte di quelle che verranno addebitate ai mittenti/destinatari delle singole HAWB. Questi ultimi otterranno una tassazione con la rata di nolo pubblicata corrispondente al tipo di merce spedita oppure una rata di nolo scontata, detta Flat, stabilita dal consolidatore.

Anche la House Air Waybill è documento non negoziabile e pertanto la merce a destinazione viene messa a disposizione del soggetto indicato nella casella "consignee" senza che sia necessario produrre il documento originale per provvedere allo sdoganamento e al ritiro della merce. Il corrispondente dello spedizioniere consolidatore non procederà alla riconsegna della merce al destinatario solo nel caso in cui nella casella "consignee" sia indicato il nominativo di una banca, ipotesi che si verifica se nella compravendita sono state pattuite forme di pagamento come il credito o l'incasso documentario (che però possono generare notevoli ritardi e sarebbero pertanto da sconsigliare nella modalità aerea).

La HAWB, che deve riportare i dati della Master, può essere presentata in utilizzo di crediti documentari se tale è la forma di pagamento convenuta in contratto e se sono stati pienamente rispettati i termini e le condizioni, previsti per questo particolare documento, richiesti dal credito.

Considerato che il rapporto giuridico instaurato tra lo spedizioniere consolidatore e il suo cliente è derivante dal contratto di trasporto, l'emittente il documento House Airwaybill (documento vettoriale e non spedizionieristico) apporrà la propria firma nell'apposito spazio qualificando se stesso "as carrier ".

In genere, i formulari di HAWB utilizzati dai consolidatori rispecchiano il tracciato dei moduli emessi dalla compagnia aerea o da un agente IATA per le spedizioni cosiddette "dirette " o "singole", salvo per l'area dedicata all'intestazione nello spazio "Air Waybill issued by" in cui sulla HAWB devono ovviamente risultare nome e indirizzo dello spedizioniere in veste di consolidatore/vettore contrattuale. Perciò non è ammissibile che in fase di sottoscrizione del documento lo spedizioniere consolidatore aggiunga, nella casella "signature of issuing carrier or its agent", l'annotazione "as agent of xy airline", dal momento che in qualità di vettore contrattuale deve sottoscrivere la propria lettera di vettura qualificandosi "as carrier" e non come agente di una compagnia aerea.

Si è detto come lo spedizioniere quando operi in veste di consolidatore debba essere considerato vettore e non agente del vettore; dunque la casella, contraddistinta nel suo formulario "issuing carrier's agent", deve essere lasciata in bianco non potendo nella sua veste di vettore contrattuale agire contemporaneamente come agente di se stesso.

Sul verso del documento, cioè sul lato dove figurano le clausole di contratto, di solito risultano le stesse condizioni di contratto della AWB (come stabilito dalla Convenzione di Varsavia e successive modificazioni) applicabili per il trasporto aeroporto di partenza/aeroporto di destinazione, nonché un'annotazione che evidenzia come l'eventuale trasporto all'aeroporto di partenza non costituisca parte del contratto di trasporto via aerea e debba intendersi come un contratto separato sottoposto a distinta disciplina.

Giovanna Bongiovanni

Tag dell'informativa
Il consolidatore aereo è vettore, non agente
Approfondimenti
UE-Angola: entra in vigore l’accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili (SIFA)
9 ottobre 2024 UE-Angola: entra in vigore l’accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili (SIFA)
Si tratta del primo accordo dell'UE sull'agevolazione degli investimenti sostenibili e i negoziati si erano conclusi nel novembre del 2022.
La proprietà industriale delle PMI: fissate le date di presentazione delle prossime domande di incentivo
9 ottobre 2024 La proprietà industriale delle PMI: fissate le date di presentazione delle prossime domande di incentivo
Per il 2024, i bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ hanno a disposizione 32 milioni di Euro.
Il 2024 dell’Unione Europea: risultati ottenuti e aspettative economiche
Il 2024 dell’Unione Europea: risultati ottenuti e aspettative economiche
18 settembre 2024 L'economia europea cresce in maniera disomogenea, influenzata da fattori diversi. Differenti sono quindi le opportunità per le imprese, a seconda del settore e del mercato di interesse.
Etichettatura digitale nell'Unione Europea
Etichettatura digitale nell'Unione Europea: il caso dei fertilizzanti
30 luglio 2024 Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il regolamento sui fertilizzanti il 22 luglio. Sono ora in esame alcune norme su detergenti e cosmetici.
Piano di export e sostenibilità
Piano di export e sostenibilità
22 luglio 2024 Come impostare l’offerta per valorizzare il ciclo del prodotto ed il ruolo del cliente (grazie al web ed ai servizi online).
Approvata la “direttiva sul diritto alla riparazione” dei beni di consumo
Approvata la “direttiva sul diritto alla riparazione” dei beni di consumo
3 luglio 2024 Si conclude il percorso legislativo di un atto che promuove l’economia circolare e sostenibile, con enormi ricadute sul mondo delle imprese produttrici e dei consumatori.
Adottata dal Consiglio UE la Direttiva Due Diligence per la sostenibilità aziendale
Adottata dal Consiglio UE la Direttiva Due Diligence per la sostenibilità aziendale
3 luglio 2024 É stata annunciata l'adozione della Direttiva CS3D, che mira ad assicurare il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente, non solo all'interno Unione Europea. Sono molte le ricadute per le imprese interessate.
Un quadro generale sul sıstema dı proprıeta’ ıntellettuale turco per le azıende ıtalıane
Un quadro generale sul sistema di proprietà intellettuale turco per le aziende italiane
6 giugno 2024 Italia - Turchia: relazioni commerciali e proprietà intellettuale.
Nuove sanzioni UE contro la Russia
Nuove sanzioni UE contro la Russia
29 maggio 2024 Approvato il Regolamento che sancisce un nuovo e diverso quadro di misure restrittive, non correlate all’aggressione dell’Ucraina, ma alla repressione interna in Russia.
Expo 2025 si avvicina
Expo 2025 si avvicina
24 maggio 2024 Expo 2025, si terrà a Osaka, in Giappone, dal 13 aprile al 13 ottobre 2025