Il testo, invariato dal 1942 con la promulgazione del Codice Civile, non risultava più adatto a descrivere la prassi oggi diffusa, contribuendo a possibili incertezze applicative.
Principali cambiamenti
Integrazione articolo 1737 Cod. civ. definizione del contratto di spedizione e introduzione del mandato con rappresentanza
“Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie".
L’articolo riformato introduce il concetto di mandato con rappresentanza, oltre al già presente mandato senza rappresentanza e include la dicitura “concludere contratti di trasporto con uno o più vettori”.
Da notare anche la previsione per lo spedizioniere di poter concludere non solo uno, ma più contratti di trasporto anche con vettori diversi. Si segnala la sostituzione dell’espressione “committente” con la più appropriata “mandante”.
2 Art. 1739 Obblighi dello spedizioniere
Vi sono stati più tentativi da parte degli spedizionieri di disciplinare il contratto di spedizione tramite la sottoscrizione di clausole contrattuali come le Condizioni Generali Praticate dagli spedizionieri italiani per spedizioni internazionali, depositate presso le C.C.I.A.A. dal 10/03/75 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 66, o le Condizioni generali di spedizione elaborate da Fedespedi nel 2009.
Il riformato Art. 1739 introduce i seguenti cambiamenti:
- l’assicurazione merce non dovrà essere stipulata dallo stesso “salva espressa richiesta del mandante”
- è stato abrogato il riferimento al dovere dello spedizioniere di accreditare i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti, al committente.
Anche tale cambiamento rispecchia meglio l’usuale metodo di lavoro degli spedizionieri e recepisce sentenze in merito all’assicurazione merci che si erano espresse in tal senso.
Art. 1741 Spedizioniere - vettore
“Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore. Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696".
La novità riguarda l’inserimento esplicito all’Art. 1696 del Codice Civile riguardante il risarcimento danno per perdita o avaria delle merci che stabilisce i risarcimenti vettoriali che variano a seconda delle Convenzioni internazionali, o delle Leggi nazionali applicabili ai trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari.
Integrazione Art 1696
L’Art 1696 è stato integrato con il seguente comma: “Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.
Tale integrazione è un importante ammodernamento vista l’intermodalità dei trasporti moderni.
Art. 2761 Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario
Lo spedizioniere, in forza di tale cambiamento avrà diritto di ritenzione sulle merci del mandante in possesso del mandatario. Tale diritto di ritenzione si estende non solo alle cose della singola spedizione, ma a tutte le merci in possesso dello spedizioniere, anche se derivanti da spedizioni diverse purché costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
Marco Bertozzi