Nel contesto economico attuale, non vi è comparto produttivo che possa prescindere dall’offrire al mercato oggetti nei quali la componente funzionale si abbraccia a quella estetica: dai treni ad alta velocità, ai cavi per gli impianti elettrici, alle icone dei software per smartphone, sino ai prodotti alimentari, con l’obiettivo di attribuire ad un singolo prodotto caratteristiche di unicità, gradevolezza, comodità di impiego e riconoscibilità.
Il Salone del Mobile di Milano, evento che catalizza l’attenzione e l’interesse di operatori economici provenienti da ogni angolo del mondo, è un’ottima opportunità per ricapitolare gli strumenti di tutela e valorizzazione di cui disporre nell’esercizio delle attività di impresa e professionali rivolte proprio al settore dei Design Industriale in Italia, nell’Unione Europea e a livello internazionale.
Ci soffermeremo qui in particolare sulla tutela c.d. brevettuale e sul rapporto di quest’ultima con la proteggibilità del Design attraverso il diritto d’autore, lasciando invece ad una separata e successiva trattazione il tema del c.d. “marchio di forma” che, per le sue specificità, richiede un approfondimento dedicato.
Modello o design registrato
Innanzitutto esiste il c.d. modello o design registrato. Si tratta di un titolo di proprietà industriale (un “brevetto”) che protegge l’aspetto estetico del prodotto industriale, visibile durante la sua normale utilizzazione, ad esempio: le caratteristiche delle linee, dei contorni, della forma, della struttura superficiale, dei materiali del prodotto, di un suo specifico ornamento.
All’interno della definizione di prodotto ricadono una serie molto ampia ed eterogenea di “forme”, tra le quali si annoverano normalmente: prototipi, packaging, imballaggi, icone grafiche dei menu dei programmi software.
I requisiti di validità di un modello o Design registrato sono:
- novità: si valuta sulla base del c.d. “affollamento di un determinato settore”: tanto maggiore è l’affollamento, minore sarà il gradiente di novità richiesto;
- carattere creativo: tale ultimo requisito è di particolare rilevanza e consiste nella capacità del disegno di suscitare un’impressione di diversità rispetto a quanto già acquisito nello stato dell’arte del settore di riferimento. Le norme che regolano i modelli registrati a livello nazionale sono contenute nel Codice della Proprietà Industriale (CPI) agli artt. 25 – e 239, oltreché all’art. 2 Legge diritto d’autore.
In Italia, per le registrazioni rilasciate dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e a livello comunitario per le registrazioni rilasciate dall’Ufficio europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), il Design Registrato ha validità di 5 anni, rinnovabili sino ad un massimo di 25. Per i Modelli Registrati presso l’OMPI (Ufficio Mondiale per la Proprietà Intellettuale) è invece prevista una durata minimi pari a 15 anni, mentre la durata massima dipende dalla normativa nazionale applicabile alla singola estensione estera.
E’ sempre importante ricordare che, per assicurare validità al modello registrato è necessario che questo non sia stato divulgato in data anteriore al deposito (viceversa si eliderebbe il requisito della novità); per questo motivo si suggerisce di tutelare la segretezza dei modelli con appositi accordi di riservatezza, nelle fasi di studio, ricerca e sviluppo, così come in quelle di presentazione a potenziali investitori.
Questi requisiti – sia di contenuto, sia di durata -, sebbene con alcune differenze e precisazioni lessicali, possono essere considerati applicabili a livello nazionale, europeo e, in buona parte, anche in molti Stati esteri al di fuori dell’Unione Europea. E’ anche utile sapere che, all’interno della medesima classe merceologica (quindi unicamente per prodotti dello stesso tipo) possono essere depositate varianti dello stesso modello, senza che ciò comporti un aumento delle tasse di deposito.
Perché depositare un disegno a livello comunitario, nazionale o internazionale
Depositare un Disegno a livello comunitario, nazionale o internazionale è, in linea di massima, l’opzione da preferire per le seguenti ragioni:
- il Disegno Registrato è assistito da presunzione di validità: in caso di contestazioni è il presunto contraffattore che deve dimostrare che il modello non è valido;
- assicura un’individuazione immediata del contenuto e della sua collocazione temporale;
- garantisce una tutela più immediata in caso di contraffazione, sia in Italia sia all’estero, rendendo più facile l’ottenimento di provvedimenti giudiziari a carico del contraffattore;
- aumenta il valore del patrimonio immateriale dell’azienda;
- consente una gestione più facile dei contratti di licenza;
- accresce la forza contrattuale del titolare del modello;
- l’investimento economico è contenuto ed è spesso sostenuto da misure di finanziamento e/o sgravio fiscale.
Consigli Pratici
- Prima di depositare è preferibile esperire le ricerche di anteriorità per verificare che non esistano modelli identici o troppo simili a quelli che vorremmo ottenere;
- valutare bene estensione territoriale del deposito e, soprattutto in caso di depositi esteri o a livello internazionale rivolgersi ad un consulente;
- valutare attentamente i prodotti per i quali si deposita il modello e la classe di riferimento;
- attenzione a scadenze e rinnovi, soprattutto nell’ipotesi di depositi effettuati senza l’assistenza di un consulente.
Modello comunitario non registrato
Ciò chiarito è utile rammentare che, per quanto riguarda il territorio dell’Unione Europa (quindi anche quello dei singoli Stati che la compongono), esiste anche il c.d. modello comunitario non registrato, previsto dall’art. 11 del Regolamento Design Comunitario n. 6/2002.
In questo caso non esiste un documento “brevettuale” rilasciato da un ente nazionale o internazionale, ma si tratta di un diritto di esclusiva che discende direttamente dall’esistenza del modello.
I requisiti di validità sono identici a quelli previsti per il modello “brevettato”, ossia: novità e carattere individuale.
Il Design Comunitario di fatto ha una validità massima di 3 anni, decorrenti dalla data di prima divulgazione. Normalmente si ricorre al modello comunitario non registrato per prodotti a rapida consumazione commerciale (ad esempio collezioni di abbigliamento), per i quali non si ritiene di compiere un investimento economico sulla registrazione, pur volendo garantirsi un diritto di uso esclusivo per un certo periodo di tempo. In questo caso, poiché manca il deposito e quindi tutte le formalità idonee ad attribuire una data certa, è molto importante documentare in maniera adeguata la prima immissione sul mercato del prodotto, momento dal quale decorrerà la protezione triennale. Si consiglia pertanto di apporre apposite diciture, allo scopo di rendere nota questa forma di tutela anche al pubblico.
Design e diritto d’autore
Per quanto riguarda il rapporto tra Design e Diritto d’Autore, occorre premettere che, per lungo tempo, la vocazione industriale e seriale degli oggetti di design industriale è stata considerata, quantomeno in Italia, un ostacolo insormontabile a che queste creazioni intellettuali potessero fregiarsi della tutela c.d. “autorale” (ossia quella derivante, appunto, dall’applicazione delle norme contenute nella legge sul diritto di autore). Tale forma di tutela era infatti considerata di grado troppo elevato e, quindi, ammessa solo nel caso in cui fosse stato possibile dimostrare che il valore artistico della singola forma fosse scindibile dal suo carattere industriale.
Il che, nella pratica, risultava pressoché impossibile, creando una forte disparità di disciplina a livello internazionale, rispetto ai Paesi (soprattutto del Nord Europa), che invece riconoscevano l’applicabilità del diritto d’autore al Design e ne invocavano – invero senza successo - la relativa protezione anche nei confronti di soggetti italiani.
Il quadro normativo è cambiato agli inizi degli anni 2000, allorché, anche in Italia, è entrata in vigore questa forma di tutela per le opere del disegno industriale, che infatti è oggi espressamente prevista dall’art. 2 della legge sul diritto d’autore e dall’art. 44 del Codice Proprietà Industriale. Il diritto d’autore è dunque una forma di protezione del Design, c.d. “non titolata” (ossia dove non esiste, né è necessario, un documento “brevettuale” o di altro tipo rilasciato da un ente nazionale o internazionale), basato su due requisiti fondamentali: carattere creativo e valore artistico. Il Diritto d’Autore dura per tutta la vita dell’autore e per i 70 anni successivi alla sua morte.
L’elemento qualificante da tenere in considerazione è qui il requisito del c.d. valore artistico (ben differente dal c.d. “carattere individuale” del modello registrato), che è presupposto di per sé soggettivo e aleatorio, da valutarsi caso per caso, e che, ha dato origine nel nostro Paese ad una casistica giurisprudenziale assai varia e interessante.
Occorre aggiungere che questa tutela è cumulabile a quella sul design registrato, pertanto in caso di violazione di un Design, è possibile azionare contro il contraffattore, in via alternativa, ma anche concorrente, sia il Disegno Registrato, sia il diritto d’Autore.
Poiché il diritto d’autore non prevede un meccanismo di deposito e registrazione analogo a quello previsto per il design registrato, si suggerisce di gestire con estrema attenzione tutta la documentazione relativa alle singole creazioni, prestando particolare cura alla datazione e agli elementi idonei alla migliore individuazione della paternità; successivamente alla immissione del prodotto di design sul mercato sarà altrettanto opportuno tenere traccia e archiviare ordinatamente tutto quanto afferente al singolo oggetto (recensione su stampa specializzata e non, esposizioni in fiere e musei, riconoscimenti e premi).
Adottando queste cautele sarà non solo più semplice l’individuazione del rapporto oggetto – diritti di proprietà intellettuale – autore, ma anche la loro eventuale tutela in giudizio e, cosa non meno importante, la loro valorizzazione economica nel caso di concessione di licenze o cessione a soggetti terzi.
Avv. Massimiliano Patrini