La normativa appena entrata in vigore interessa diverse aziende europee (tra cui ovviamente anche quelle italiane) in quanto viene estesa anche al settore B2B, coinvolgendo l’intera filiera dell’esportazione e rappresenta un aggiornamento della precedente legge che imponeva adempimenti esclusivamente per gli imballaggi destinati ai consumatori finali (B2C).
La nuova procedura riguarda anche gli imballaggi commerciali riutilizzabili e quelli utilizzati per il trasporto della merce: ogni azienda italiana che movimenta merce in Germania, o che opera come fornitrice di aziende tedesche, risulta quindi potenzialmente coinvolta.
Sintesi degli adempimenti
In particolare, a decorrere dal 1° luglio, sono previsti i seguenti obblighi:
- obbligo di iscrizione nel registro centrale tedesco “Lucid” per tutti gli imballaggi
- obbligo di stipulare un contratto di smaltimento degli imballaggi prima della messa in circolazione dei prodotti imballati
- obbligo di fornire la dichiarazione di partecipazione al sistema di raccolta
- obbligo degli operatori dei marketplace e dei centri di distribuzione e riempimento di imballaggi di garantire che la merce imballata venduta tramite la loro piattaforma sia conforme agli obblighi previsti dalla legge VerpackG.
Sanzioni
La prima immissione sul mercato senza previa partecipazione al sistema di raccolta è una violazione degli obblighi ed è soggetta a sanzioni pecuniarie. Si sottolinea che le sanzioni possono arrivare ad un massimo di 200.000 euro, oppure comportare un divieto alla vendita dei prodotto sul territorio tedesco.
Differenti adempimenti a seconda della tipologia di imballaggio
A seconda della tipologia dell’imballaggio, possono scaturire adempimenti differenti a carico delle aziende italiane.
Imballaggi introdotti sul territorio tedesco come confezioni per la vendita al minuto, cartoni, buste, pacchi: è indispensabile registrarsi sul portale Lucid. All’interno del portale dovranno essere caricati i dati relativi al contratto di smaltimento dei rifiuti sottoscritto con una delle 10 società attualmente presenti sul territorio tedesco che si occuperà di tale attività
Per gli imballaggi non destinati al consumatore finale come ad esempio imballaggi destinati ad essere rispediti nel Paese del mittente (tipicamente imballaggi a rendere): si deve procedere con la registrazione nel portale Lucid limitandosi ad elencare la tipologia degli imballaggi che formeranno oggetto di spedizione sul territorio tedesco.
Definizione di produttore
Il punto fondamentale della nuova normativa è imperniato sull’obbligo che si assume ciascun produttore di merce imballata introdotta sul territorio tedesco di gestire il ciclo di vita dell’imballaggio
Con il termine produttore (così come definito nella normativa tedesca) si deve fare riferimento al primo soggetto che immette i beni imballati sul mercato tedesco. In particolare, la normativa fa esplicito riferimento al “soggetto che ha la responsabilità legale delle merci al momento dell’attraversamento del confine” in entrata sul territorio della Germania. Ovviamente al fine di individuare il soggetto che assume tale responsabilità sarà fondamentale fare riferimento agli accordi commerciali siglati tra fornitore italiano e cliente tedesco.
Per ulteriori informazioni: https://verpackungsgesetz-info.de
Simone Del Nevo