Si tratta del primo documento predisposto e introdotto nel 1955 dalla Federazione mondiale degli spedizionieri (FIATA), detentrice del copyright, quando si rese conto della necessità dei propri associati di disporre di documenti omogenei che potessero essere riconosciuti ufficialmente sia dagli operatori economici sia dalle banche. All'atto dell'emissione del documento FCR, lo spedizioniere deve assicurarsi:
- che la merce da indicare sul documento è stata presa in consegna dai propri incaricati, debitamente autorizzati, e che egli è il solo che abbia il diritto di disporre per la spedizione in questione
- che la merce si trovi in buono stato apparente
- che le indicazioni contenute nel documento corrispondano esattamente alle istruzioni ricevute.
Nell'emettere il documento FIATA FCR, lo spedizioniere attesta di aver preso in carico una determinata partita di merce esattamente individuata, accompagnata dall'ordine irrevocabile di tenerla a disposizione di un determinato destinatario nominativamente indicato sul documento oppure di farla pervenire al destinatario stesso.
Questo ordine può essere annullato solo restituendo allo spedizioniere che lo ha emesso il documento FIATA FCR originale e solo se, in quel momento, lo spedizioniere sarà ancora in grado di provvedere all'annullamento o alla modifica dell'ordine originariamente ricevuto.
Quindi, il documento FCR viene emesso quando il fornitore di una determinata partita di merce ha necessità di provare di aver adempiuto ai suoi obblighi contrattuali verso il compratore a mezzo di una dichiarazione di presa in carico rilasciata da un terzo. Si verifica specialmente nel caso in cui il venditore debba liberare spazio nei propri magazzini, incassando il più velocemente possibile, e per contro non sia possibile iniziare il trasporto prima di una certa data.
Un importatore straniero quando dà ordine alla banca di pagare il credito contro presentazione del documento FCR può essere certo (se ha completa fiducia nello spedizioniere che lo ha emesso) che la spedizione ha avuto irrevocabilmente luogo al suo indirizzo e pertanto il venditore non può più disporre della merce. Va in ogni caso precisato che non è un documento negoziabile e quindi la consegna della merce al destinatario non è subordinata alla presentazione del predetto documento.
Sul retro della FIATA FCR devono essere stampate le "Condizioni generali della Federazione nazionale dello spedizioniere emittente": per l'Italia valgono le "Condizioni generali praticate dagli spedizionieri italiani per le spedizioni internazionali", che la Fedespedi ha depositato presso tutte le Camere di Commercio, pubblicate sulla G.U. n. 66 del 10/3/1975 e aggiornate il 7/9/1992.
Per quanto concerne le responsabilità dello spedizioniere, l'art. 41 delle condizioni sopra richiamate indica un limite di diritti speciali di prelievo di 8,33 per kg. lordo di merce perduta o danneggiata, esattamente come per il trasporto internazionale di merci in regime CMR (ossia quello stradale).
Tuttavia, la qualifica giuridica dello spedizioniere che ritira la merce in attesa di un successivo trasporto è quella di depositario e come tale, in base al nostro Codice Civile, non beneficia di alcun limite di responsabilità.
Giovanna Bongiovanni