- Su alcune destinazioni lo spedizioniere può agire come "spedizioniere classico" nel senso di mandatario dell'operatore economico per conto del quale stipula il contratto di trasporto con il vettore marittimo ottenendo da questi il documento di trasporto.
Può trattarsi di polizza di carico porto/porto per un viaggio che è soltanto marittimo o, più verosimilmente, di una combined bill of lading quando il trasporto (che viene definito multimodale) inizia o termina in luoghi precedenti o successivi al porto di imbarco o sbarco. - In altri casi, invece, rilasciando proprie FBL lo spedizioniere assume in proprio l'obbligo del risultato divenendo anche vettore.
Si tratta quindi di ruoli e responsabilità diverse.
- In occasione del rilascio di polizze di carico emesse dalla Compagnia di Navigazione, lo spedizioniere agisce come semplice intermediario rispondendo unicamente dell'inosservanza delle istruzioni che gli sono state impartite.
- Quando invece emette propri documenti di trasporto, lo "spedizioniere", pur avvalendosi di servizi di trasporto di terzi, offre ai propri clienti l'organizzazione del trasporto totale (door to door per i carichi completi o punto/punto per il groupage). In questa veste la sua responsabilità è equiparata a quella del vettore.
Il documento di trasporto conosciuto come FBL è stato elaborato nel 1971 dall'organizzazione mondiale degli spedizionieri FIATA (Federation Internationale des Associations de Transitaires et Assimiles) per arrestare il proliferare di documenti di trasporto emessi dagli spedizionieri che andavano sviluppando ruoli e responsabilità vettoriali generati dal successo della containerizzazione.
In una prima fase, infatti, anche per l'assenza di un quadro giuridico diretto a disciplinare il trasporto multimodale, gli spedizionieri emettevano propri documenti di trasporto su formulari aziendali riportanti il logo e indicanti condizioni non propriamente corrispondenti alle responsabilità assunte, anche in relazione ai servizi offerti.
Al fine di ridurre questo insieme disordinato, fantasioso e confuso di condizioni, la Fiata mise a punto la Fiata Bill of Lading (FBL).
Le condizioni di trasporto riportate nel documento si basano sulle "Regole CNUCED/CCI applicabili ai documenti di trasporto multimodale" (pubblicazione n. 481 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi).
Per individuare il regime e i limiti di responsabilità dell'emittente il documento FBL, le condizioni generali si basano su due soluzioni diverse:
- La prima stabilisce che ogni modo di trasporto in cui si fraziona un trasporto multimodale è disciplinato dal regime suo proprio, con l'effetto che, quando la perdita o l'avaria alle merci possono essere attribuite a una fase particolare del trasporto, sono invocabili le regole obbligatorie di responsabilità delle Convenzioni internazionali o del diritto nazionale, che sarebbero applicabili se fosse stato stipulato un contratto separato per quel particolare segmento di trasporto in cui è occorsa la perdita o l'avaria.
- La seconda soluzione considera l'ipotesi in cui la perdita o il danno non può essere attribuito ad un particolare segmento del trasporto multimodale. In tale caso chi emette il documento FBL, fatti salvi gli esoneri previsti a favore di qualsiasi vettore marittimo, può beneficiare, nel caso di trasporto multimodale con tratta marittima, di un limite di responsabilità per danni e perdite alle merci corrispondente al controvalore di Diritti Speciali di Prelievo 2 per kg. lordo di merce perduta o danneggiata o di Diritti Speciali di prelievo 666,67 per collo. Se nel viaggio non è compreso un segmento marittimo, il limite di responsabilità non può superare l'equivalente di Diritti Speciali di prelievo 8,33 per kg. lordo.
Le ICC Rules prevedono, poi, che questo operatore, che può essere definito vettore contrattuale, sia responsabile anche per i danni da ritardo quando sia stata fatta dal "Consignor" una dichiarazione di interesse alla riconsegna a una data fissata e che tale data sia stata accettata dall'operatore di trasporto multimodale.
E' evidente la responsabilità che viene assunta dallo spedizioniere vettore nel sottoscrivere un documento FBL in quanto lo espone a rispondere anche per dipendenti, agenti o altre persone dei cui servizi egli faccia uso per eseguire il suo contratto ed è pure implicita la necessità di una copertura assicurativa adeguata (peraltro imposta dalla FIATA) che indichi un alto massimale, tenuto anche conto della concentrazione di rischio a cui può trovarsi esposto il sottoscrittore del documento nel momento in cui più partite (e, quindi, con più FBL emesse) viaggino sulla stessa nave, convoglio ferroviario o siano giacenti a un terminal.
Gli operatori economici hanno, quindi, la garanzia, quando viene loro rilasciata una FBL, dell'esistenza di una copertura assicurativa relativa alla responsabilità dell'operatore di trasporto merci sottoscrittore del documento, che, pertanto, in caso di perdita o danni alle merci, sarà in grado di indennizzarli.
Giovanna Bongiovanni