I termini FOB, CFR e CIF mal si adattano ai trasporti in container. La merce infatti viene consegnata al vettore in luogo distante dal porto:
- presso l’azienda esportatrice, normalmente in caso di spedizioni F.C.L. (Full Container Loaded) dette anche a carico completo
- nel magazzino di un terminalista/unitizzatore in caso di spedizioni L.C.L. o spedizioni in groupage.
Resa FCA
La resa FCA, termine utilizzabile per qualsiasi modalità di trasporto pertanto risulta essere l’unico Incoterms® appartenete ai termini F (FOB, FAS ed FCA) della pubblicazione 2020 utilizzabile per i trasporti in container. Tale termine, ha un duplice uso in relazione al luogo indicato dopo l’acronimo. Se dopo la resa è indicato:
- il luogo ove ha sede il magazzino dell’esportatore, questi si obbliga a caricare la merce sdoganata all’esportazione
- un luogo terzo, l’esportatore si obbliga a consegnare la merce, sdoganata all’esportazione, a proprio costo e rischio di danneggiamento nel luogo indicato, scarico escluso.
Per la prima volta nell’edizione del 2020 si prevede che a fronte di un una resa FCA (luogo di partenza) per successivo trasporto via mare l’importatore, committente del trasporto marittimo, qualora previsto nel contratto, sia obbligato a istruire il vettore ad emettere il documento marittimo B/L (bill of lading) con indicazione “on board” consegnando tale documento all’esportatore.
Tale previsione al fine di soddisfare una eventuale esigenza derivante dalla presenza nel contratto di compravendita di un pagamento, in tutto o in parte, tramite lettera di credito (L/C) o di un pagamento contro documenti.
Shipper
Prima di analizzare un’eventuale problematica connessa a tale obbligazione, occorre definire la figura dello “Shipper”che sarà indicato sulla polizza di carico marittima. Per le condizioni di polizza usualmente utilizzate dai vettori marittimi, lo “Shipper” rientra nella definizione di “merchant”.
“Merchant includes the Shipper, Holder, Consignee, Receiver of the Goods, any person owing or entitled to the possession of the goods or of the bill of lading and anyone acting on behalf of such Person”.
Occorre tenere presente che lo “shipper”, quale mittente, non coincide con lo “spedizioniere” che nel nostro ordinamento è il mandatario senza rappresentanza che “assume l’obbligo di concludere, in nome proprio, ma per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”.
Al fine di ottenere la B/L l’esportatore sarà usualmente indicato come “shipper” su tale documento di trasporto. Tale circostanza non è priva di conseguenze, in quanto in capo a tale figura gravano specifiche obbligazioni come:
- il pagamento del nolo marittimo
- eventuali spese ulteriori dovute al superamento delle franchigie pattuite con la compagnia marittima (controstallie o demurrage).
Rischi
Secondo le condizioni di polizza il nolo e le successive spese, le spese di sosta, sarebbero obbligazione dell’importatore, concordemente con quanto indicato nel contratto sottostante, se regolato da un termine Free Carrier (FCA).
Il rischio gravante sull’esportatore, che appare come “shipper” in una B/L - pur avendo pattuito contrattualmente una resa FCA - è che in caso di mancato ritiro della merce al porto di arrivo, nonostante il pagamento della somma indicata ad esempio nel credito documentario dietro presentazione dei documenti, si vedrebbe chiamato a pagare le eventuali spese di nolo e sosta.
Al fine di evitare tale inconveniente si consiglia:
- di non apparire come “shipper” nella B/L
- indicare nei documenti richiesti dall’eventuale credito documentario un documento diverso come FCR (Forwarder certificate of receipt).
Marco Bertozzi