9 aprile 2008

L’esecuzione all’estero del decreto ingiuntivo

di lettura

Per ricorrere in via monitoria contro i debitori stranieri è necessario che il Tribunale italiano possa pronunciarsi, che sussista cioè la sua giurisdizione nei confronti della controparte straniera.

L’esecuzione all’estero del decreto ingiuntivo

Molte aziende italiane non si curano di formalizzare un contratto scritto quando devono effettuare una o più forniture ai propri clienti stranieri. Questa abitudine crea una serie di problemi nei casi in cui i clienti si rifiutino di pagare la fornitura senza alcuna giustificazione.

Dopo l'emanazione del D. Lgs. n. 231/2002 è quindi molto importante prevedere, per iscritto, una disciplina dettagliata che contempli anche la clausola attributiva della giurisdizione.
Senza tale clausola, il fornitore italiano non potrà, alla bisogna, richiedere un decreto ingiuntivo.

Attenzione quindi: l'informalità delle negoziazioni impedisce di sfruttare l'estrema rapidità del procedimento monitorio. Dunque la raccomandazione è quella di stipulare un contratto scritto con tutti i crismi, che preveda un patto di attribuzione della giurisdizione e della competenza ad un Tribunale italiano.

Regole speciali per la notifica all'estero

Il procedimento monitorio si snoda con molta rapidità; pertanto, il D. Lgs. n. 231/2002 ha previsto alcune regole speciali, tese a concedere termini più lunghi per il caso della notifica all'estero.

  • 1. L'art. 641, comma 1°, c.p.c., modificato dall'art. 9, comma 2°, D. Lgs. n. 231/2002, dispone che il decreto ingiuntivo dovrà essere emesso nel termine di 30 giorni dal deposito del ricorso
  • 2. L'art. 641, comma 2°, c.p.c., modificato dall'art. 9, comma 2°, D. Lgs. n. 231/2002, stabilisce un termine più lungo, a vantaggio del debitore straniero, per proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo. "Se l'intimato risiede in uno degli altri stati dell'Unione europea, il termine è di 50 giorni e può essere ridotto fino a 20. Se l'intimato risiede in altri stati, il termine è di 60 giorni e, comunque, non può essere inferiore a 30 né superiore a 120". Ricordiamo che il debitore italiano fruisce di un termine di 40 giorni per l'opposizione.
  • 3. All'art. 648, comma 1°, c.p.c., modificato dall'art. 9, comma 3°, D. Lgs. n. 231/2002, è stata aggiunta la seguente disposizione: "il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali"; si evita, così, che l'opposizione del debitore, che riguardi soltanto la misura degli interessi o, comunque, una parte delle somme oggetto dell'ingiunzione, possa bloccare la soddisfazione immediata dell'intero credito (anche per le somme non contestate).

Le modifiche indicate nei punti 1) e 3) riguardano il procedimento monitorio in via generale, mentre quella relativa al punto 2) riguarda specificatamente il caso della notifica all'estero.

L'esecuzione del decreto ingiuntivo all'estero

Il decreto ingiuntivo può assumere in via definitiva la veste e gli effetti giuridici di un titolo esecutivo. Nella fase dell'esecuzione forzata il creditore, ottenuto il decreto e notificatolo, cerca concretamente di ottenere il pagamento (il decreto, quale provvedimento giudiziario, è suscettibile di essere attuato coercitivamente).
In altre parole, il creditore, sulla base del suo titolo esecutivo, può chiedere alle pubbliche autorità di attivarsi per realizzare il suo diritto.

Il problema è che il Tribunale italiano, dopo aver emesso il decreto, ha esaurito la propria funzione e, soprattutto, i propri poteri. Nessun Ufficiale giudiziario o Giudice italiano potrà recarsi in missione all'estero, pignorare le proprietà del debitore e venderle all'asta come accadrebbe in Italia.
È necessario, allora, che le autorità giudiziarie del paese in cui si trova il debitore (e in cui si trovano i suoi beni) riconoscano le decisioni dei Tribunali italiani e vi diano esecuzione.

L'Italia è parte della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ratificata con la Legge 21 giugno 1971, n. 804).
Tale convenzione, all'art. 25, così dispone: "ai sensi della presente Convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno stato contraente, quale ad esempio, decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali".

L'art. 26, comma 1°, della Convenzione di Bruxelles aggiunge che "le decisioni rese in uno stato contraente sono riconosciute negli altri stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento".

Infine, l'art. 31, comma 1°, della stessa Convenzione stabilisce che "le decisioni rese in uno stato contraente, e ivi esecutive, sono eseguite in un altro stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata."

Applichiamo tali norme al nostro esempio concreto.

  • Il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale italiano, rientra nella definizione di decisione di cui al succitato art. 25 della Convenzione di Bruxelles.
  • Il decreto viene quindi riconosciuto, come previsto dall'art. 26, comma 1°, della Convenzione di Bruxelles, dalle autorità giudiziarie del paese in cui è domiciliato il debitore.
  • Come ricordato, lo stesso decreto è, o diventa in brevissimo tempo se il debitore non propone opposizione, un titolo esecutivo, proprio come richiesto dall'art. 31, comma 1°, della Convenzione di Bruxelles.
  • Non occorre altro, allora, se non chiedere l'esecutività presso il paese ove è domiciliato il debitore.

Al termine di tale procedura (semplice, rispetto alla materia di cui trattiamo), il decreto ingiuntivo di "produzione italiana" avrà, nei confronti, ad esempio, di un debitore di Amburgo, la medesima forza che avrebbe una sentenza resa da un Tribunale tedesco.

Queste norme valgono, però, soltanto tra i paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles, che sono gli stati membri dell'Unione Europea. Non a caso, del resto, l'eliminazione del divieto relativo al decreto notificato all'estero è stata prevista dal nostro legislatore in sede di recepimento di una direttiva europea.

Al di fuori del sistema della Convenzione di Bruxelles, invece, occorre essere cauti e verificare, caso per caso, paese per paese, se esistano le possibilità di vedere riconosciuto ed eseguito, all'estero, un decreto ingiuntivo (o una qualsiasi altra decisione) di un Tribunale italiano.

La materia del mutuo riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie è retta dai trattati internazionali (quando questi esistono).
Mentre l'Italia, infatti, è estremamente "aperta" alle sentenze straniere, altri stati perseguono la politica opposta.

Un esempio per tutti: gli Stati Uniti d'America, mercato di primario interesse per tutti gli esportatori, non hanno aderito ad alcuna convenzione internazionale per il riconoscimento delle decisioni straniere (mentre discorso diverso vale per il riconoscimento delle decisioni arbitrali, come previsto dalla Convenzione di New York del 1958).
Dunque, non esiste alcuna garanzia che un decreto ingiuntivo italiano possa mai trovare applicazione negli USA. Anzi, in proposito occorre far presente che il fatto stesso che il decreto, come si è detto, venga emesso in assenza di contraddittorio, induce a ritenere pressochè certo che le autorità giudiziarie americane impedirebbero l'accesso di tale provvedimento nel loro sistema giuridico.

Alessandro Albicini

Tag dell'informativa
Convenzione di Bruxelles
Approfondimenti
ESG: via libera del Consiglio dell'Unione Europea al nuovo regolamento
4 dicembre 2024 ESG: via libera del Consiglio dell'Unione Europea al nuovo regolamento
Il 19 novembre, il Consiglio ha adottato un nuovo regolamento sulle attività di rating ambientale, sociale e di governance.
UE-Angola: entra in vigore l’accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili (SIFA)
9 ottobre 2024 UE-Angola: entra in vigore l’accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili (SIFA)
Si tratta del primo accordo dell'UE sull'agevolazione degli investimenti sostenibili e i negoziati si erano conclusi nel novembre del 2022.
La proprietà industriale delle PMI: fissate le date di presentazione delle prossime domande di incentivo
9 ottobre 2024 La proprietà industriale delle PMI: fissate le date di presentazione delle prossime domande di incentivo
Per il 2024, i bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ hanno a disposizione 32 milioni di Euro.
Il 2024 dell’Unione Europea: risultati ottenuti e aspettative economiche
Il 2024 dell’Unione Europea: risultati ottenuti e aspettative economiche
18 settembre 2024 L'economia europea cresce in maniera disomogenea, influenzata da fattori diversi. Differenti sono quindi le opportunità per le imprese, a seconda del settore e del mercato di interesse.
Etichettatura digitale nell'Unione Europea
Etichettatura digitale nell'Unione Europea: il caso dei fertilizzanti
30 luglio 2024 Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il regolamento sui fertilizzanti il 22 luglio. Sono ora in esame alcune norme su detergenti e cosmetici.
Piano di export e sostenibilità
Piano di export e sostenibilità
22 luglio 2024 Come impostare l’offerta per valorizzare il ciclo del prodotto ed il ruolo del cliente (grazie al web ed ai servizi online).
Approvata la “direttiva sul diritto alla riparazione” dei beni di consumo
Approvata la “direttiva sul diritto alla riparazione” dei beni di consumo
3 luglio 2024 Si conclude il percorso legislativo di un atto che promuove l’economia circolare e sostenibile, con enormi ricadute sul mondo delle imprese produttrici e dei consumatori.
Adottata dal Consiglio UE la Direttiva Due Diligence per la sostenibilità aziendale
Adottata dal Consiglio UE la Direttiva Due Diligence per la sostenibilità aziendale
3 luglio 2024 É stata annunciata l'adozione della Direttiva CS3D, che mira ad assicurare il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente, non solo all'interno Unione Europea. Sono molte le ricadute per le imprese interessate.
Un quadro generale sul sıstema dı proprıeta’ ıntellettuale turco per le azıende ıtalıane
Un quadro generale sul sistema di proprietà intellettuale turco per le aziende italiane
6 giugno 2024 Italia - Turchia: relazioni commerciali e proprietà intellettuale.
Nuove sanzioni UE contro la Russia
Nuove sanzioni UE contro la Russia
29 maggio 2024 Approvato il Regolamento che sancisce un nuovo e diverso quadro di misure restrittive, non correlate all’aggressione dell’Ucraina, ma alla repressione interna in Russia.