09 apr 2008 19:53 9 aprile 2008

La Convenzione sul brevetto europeo EPC2000

di lettura
Dal 13 dicembre 2007 è in vigore la Convenzione del Brevetto Europeo EPC2000 (acronimo di European Patent Convention) che va a sostituire la Convenzione sottoscritta a Monaco nel 1973.

EPC2000 è un trattato multilaterale che, recependo le istanze del mondo dell'impresa, degli inventori e dei ricercatori, incide in maniera sensibile sulla previgente disciplina, inserendo novità di sicuro rilievo con riguardo ad aspetti quali:

  • la procedura di concessione dei brevetti
  • le regole applicabili alle controversie che coinvolgono queste privative in tutti gli stati contraenti (l'Italia ha ratificato la Convenzione, in limine, il 6 dicembre 2007).

A primissima lettura appare evidente l'intento perseguito dalla nuova normativa di rafforzare l'idea di uno spazio brevettuale di estensione "europea", basato su strumenti moderni e dinamici, a costi più contenuti, che siano in grado di rispondere alle esigenze di tutela della proprietà intellettuale dell'impresa, senza comportare costi eccessivi, sia nella fase di deposito, sia nella fase di gestione.

Il presidente dell'Ufficio Europeo Brevetti, Alison Brimelow ha definito la nuova convenzione "una pietra miliare della legge brevettuale europea. Si tratta di uno strumento che semplifica l'accesso alla protezione brevettuale per il territorio europeo e che rende le procedure di fronte all'Ufficio Europeo dei brevetti più semplici per i depositanti e per i titolari di brevetti, garantendo al contempo il mantenimento dei più alti standard qualitativi nelle strutture dell'Ufficio."

Stati aderenti ad EPC2000

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Liechtestein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito.

Novità più rilevanti

  • Il brevetto può essere depositato in ogni lingua. Le nostre imprese potranno quindi utilizzare la lingua italiana, lasciando uno spatium deliberandi utile per decidere se proseguire o meno nella procedura e sostenere quindi gli elevati costi di traduzione del brevetto. Il richiedente dovrà procedere alla traduzione del testo brevettuale in una delle tre lingue ufficiali (inglese, francese o tedesco), ma solo alla fine della procedura. Nel caso in cui la traduzione non sia depositata in tempo, l'Ufficio Europeo invita il richiedente a regolarizzare la documentazione entro 2 mesi. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, la domanda si considera abbandonata [regola 57 (a) e 58 ed art. 14 (2) EPC2000].
  • La descrizione e i disegni possono essere sostituiti dal riferimento ad una anteriore domanda di brevetto depositata in uno degli stati membri. In tal caso sarà necessario indicare: la data di deposito; il numero di deposito e il riferimento dell'Ufficio nazionale di deposito. Il depositante dovrà anche dichiarare che il riferimento alla domanda nazionale sostituisce le rivendicazioni (art. 57 paragrafo (c) EPC2000). Inoltre, entro 2 mesi dalla richiesta di brevetto europeo, occorrerà depositare una copia autentica della domanda alla quale è stato fatto riferimento.
  • I titolari del brevetto europeo hanno ora a disposizione una nuova procedura di limitazione c.d. centralizzata (artt. 105a-105c, regola 90 ss.) in base alla quale possono limitare l'ambito dei propri brevetti rispetto alle rivendicazioni iniziali e ciò sia nei confronti di un brevetto europeo concesso, sia nei confronti di un brevetto europeo che venga corretto o limitato all'esito di una procedura di opposizione o di limitazione. La procedura di limitazione, che può essere attuata intervenendo sulle rivendicazioni, prevede il pagamento di una tassa pari a 1.000,00 €. L'esito negativo della richiesta di limitazione non preclude che la stessa istanza possa essere ribadita successivamente.
  • Accanto alla procedura di limitazione si colloca quella di revoca che può essere iniziata dallo stesso titolare del brevetto e ha un costo pari ad € 450,00.
  • In caso di contestazioni giudiziarie riguardo alla validità dei brevetti, i titolari delle privative in conflitto potranno concordare eventuali modifiche che eliminino le ragioni di contrasto, mantenendo una validità, sia pure limitata, al brevetto.
  • In caso di mancato rispetto delle prescritte scadenze procedurali, i titolari di brevetti possono far ripartire la procedura di brevettazione pagando un'ammenda pecuniaria.
  • In caso di rigetto della domanda di brevetto il richiedente potrà ricorrere anche nei confronti delle decisioni assunte dalla divisione di appello, presentando un ulteriore appello ad un organismo di nuova creazione.
  • In relazione alle vertenze giudiziarie che possano interessare la giurisdizione degli Stati Uniti, l'art. 153 di EPC2000 prevede espressamente che tutte le comunicazioni tra il cliente e il proprio consulente sono permanentemente protette da ogni forma di produzione di fronte all'Ufficio Europeo brevetti. La precisazione si è resa necessaria in quanto, sulla base delle regole vigenti negli Stati Uniti e che stabiliscono una differenza tra "obbligo di confidenzialità" e "prove privilegiate" (ossia non producibili in giudizio), la Corte di New York ordinò a una società francese di produrre in giudizio l'intero fascicolo relativo alla procedura di brevettazione innanzi all'Ufficio Europeo dei Brevetti.
    Con l'entrata in vigore dell'articolo 153 - che si ritiene essere in armonia anche con le regole statunitensi in tema di prove privilegiate (che fanno riferimento anche alle normative rilevanti di origine nazionale e/o regionale) - ciò non dovrebbe essere più possibile. Viene in tal modo rafforzata la tutela della riservatezza di tali informazioni e documenti.

Avv. Massimiliano Patrini

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In vigore dal 13 dicembre 2007
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