Proposta 185 dell’11.04.2018: protezione dei consumatori
La prima (dell’ 11.04.2018; COM (2018) 185) è una proposta di direttiva per una migliore applicazione delle norme dell’UE relative alla protezione dei consumatori diretta a modificare la normativa già esistente ed in particolare:
- la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive stipulate nei contratti con i consumatori (recepita in Italia dagli art. 33 e seguenti del codice del consumo -clausole vessatorie);
- la direttiva 98/06/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi (In Italia, cfr. art. 13-17 del Codice del consumo – indicazione dei prezzi per unità di misura);
- la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (In Italia, cfr. art. 20 e seguenti del Codice del Consumo - pratiche commerciali sleali);
- la direttiva 2011/83/UE sui diritti del consumatore (In Italia, cfr. art. 49 e seguenti del Codice dei Consumo – informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza).
Le principali novità
1. Ambito di applicazione della direttiva 2011/83/UE
In considerazione del valore economico che stanno assumendo sempre più i dati personali, la proposta di direttiva vorrebbe estendere l’applicazione della direttiva 2011/83/UE ed in particolare il diritto alle informazioni precontrattuali nonché il diritto di recesso, anche ai servizi digitali per i quali i consumatori non pagano denaro ma forniscono dati personali, come l’archiviazione su cloud, i social media e gli account di posta elettronica.
2. Obblighi di informativa precontrattuale supplementari
Al fine di garantire una maggiore trasparenza nelle vendite a distanza (tra cui il mercato online) e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, la proposta di direttiva introduce nuovi obblighi di informazione. Prima che il consumatore sia vincolato occorre indicare:
- i principali parametri che determinano la classificazione delle varie offerte presentate al consumatore come risultato della sua ricerca sul mercato online;
- se il contratto è concluso con un professionista o un privato;
- se si applica la normativa dell’Unione Europea di tutela dei consumatori;
- quale professionista (fornitore terzo o piattaforma online) è responsabile di garantire i diritti dei consumatori relativi al contratto (come il diritto di recesso o la garanzia).
3. Diritto di recesso
La proposta di direttiva introduce delle semplificazioni per i professionisti con riguardo al diritto di recesso:
- viene meno l’obbligo di accettare la merce resa nel caso in cui un consumatore, durante il periodo di recesso, abbia usato la merce oltre quanto necessario per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento (ad es. non si sia limitato a provare una capo di vestiario, come avrebbe fatto in un negozio tradizionale, ma l’abbia utilizzato);
- viene meno, salvo che il professionista abbia offerto di ritirare lui stesso i beni, l’obbligo di rimborsare il consumatore che ha esercitato il diritto di recesso, ancor prima di aver ricevuto la merce.
4. Motori di ricerca
Si vuole introdurre l’obbligo per i motori di ricerca di far emergere chiaramente se i motori di ricerca indichino i risultati di ricerca in base a “posizioni a pagamento”, cioè quando terzi pagano per comparire ai primi posti, distinguendo tali casi dalle “inclusioni a pagamento”, cioè quando i terzi pagano per figurare nell’elenco dei risultati di ricerca.
5. Rimedi contro le pratiche commerciali scorrette
Introduzione del diritto a rimedi contrattuali ed extracontrattuali individuali quando i consumatori vengono danneggiati da pratiche commerciali scorrette (come ad es. un marketing aggressivo). Tra i rimedi contrattuali vi dovrebbe essere, come minimo, il diritto per il consumatore di recedere unilateralmente dal contratto; tra quelli extracontrattuali, come minimo, il diritto al risarcimento danni.
6. Sanzioni
In caso di pratiche commerciali scorrette di cui alla direttiva 2005/29/CE, violazione degli obblighi informativi e diritto di recesso di cui alla direttiva UE 2011/83, clausole vessatorie di cui alla direttiva 93/13/CEE o di erronea indicazione del prezzo di cui alla direttiva 98/6/CE, la proposta di direttiva vorrebbe introdurre sanzioni più efficaci, proporzionate e dissuasive; ad esempio, la proposta di direttiva vorrebbe uniformare i parametri da considerare nell’irrogare o meno una sanzione e, quanto alla determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria, si prevede che vengano presi in considerazione anche il fatturato annuo e gli utili netti del professionista che ha commesso la violazione.
Proposta 184 del 11.04.2018: azioni collettive a tutela degli interesse collettivi dei consumatori
La seconda proposta di direttiva (del 11.04.2018, COM(2018) 184 abroga la precedente direttiva 2009/22/CE relativa a provvedimenti inibitori volti a tutelare gli interessi dei consumatori, si propone invece di introdurre azioni collettive a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
La proposta di direttiva consentirà ad enti legittimati designati dagli Stati Membri (quali associazioni dei consumatori o organismi pubblici indipendenti) di intentare azioni rappresentative degli interessi dei consumatori nei confronti di professionisti per violazioni di disposizioni di diritto dell’Unione elencate nell’allegato I della proposta di regolamento. Si tratta di un elenco estremamente ampio (59 disposizioni) che spazia dalle violazione delle direttive sulle clausole abusive, sulla garanzia legale, sui diritti dei consumatori in caso di vendita a distanza, alla violazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali.
Per mezzo di tali azioni collettive si potranno ottenere varie tipologie di provvedimenti: provvedimenti provvisori o definitivi volti a porre fine ad una pratica commerciale illegittima o a vietarla, nonché provvedimenti di riparazione di natura risarcitoria (che obblighino il professionista a provvedere ad un indennizzo, alla riparazione/sostituzione del bene, riduzione e/o rimborso del prezzo o alla risoluzione del contratto a seconda dei casi).
In alternativa al provvedimento di riparazione, gli Stati Membri possono autorizzare, in casi debitamente giustificati, laddove la quantificazione del danno sia complessa, l’emissione di provvedimenti c.d. ricognitivi, volti ad accertare la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori.
Si tratta di un’ipotesi il cui utilizzo è limitato; tale azione non verrebbe infatti ammessa
- quando i consumatori interessati alla pratica commerciale sono identificabili e hanno subito un danno comparabile in relazione ad un periodo di tempo o ad un acquisto (ad es. contratti di consumo a lungo termine);
- nei casi di “modesto valore”, in cui alcuni consumatori hanno sofferto una perdita così esigua che sarebbe sproporzionato ridistribuire l’importo del risarcimento ai consumatori.
L’operatore commerciale dovrà comunque risarcire i danni cagionati. In quest’ultimo caso però il risarcimento dovrà essere indirizzato ad una finalità pubblica in modo da servire gli interessi collettivi dei consumatori.
La proposta di direttiva intende anche evitare che vi possano essere abusi del contenzioso, limitando l’esperimento delle azioni collettive solo ad enti legittimati ed organismi pubblici indipendenti che siano stati a ciò espressamente designati dagli stati membri. Gli enti legittimati dovranno garantire la massima trasparenza in relazione alla fonte dei loro finanziamenti ed in particolare in relazione ai fondi utilizzati per finanziare la singola azione collettiva.
Avv. Mariaelena Giorcelli