Ai sensi dell'art. 1719, il mandante è tenuto, salvo patto contrario, ad anticipare al mandatario i fondi necessari per sostenere le spese che l'esecuzione dell'incarico comporta.
Se in base a convenzione contraria lo spedizioniere effettua delle anticipazioni, egli ha diritto, ai sensi dell'art. 1720, alla restituzione delle somme versate, aumentate degli interessi legali dalla data in cui furono effettuate.
Tali spese vengono liquidate a fronte dell'esibizione dei documenti giustificativi, nell'ambito dell'obbligo di rendiconto che incombe sullo spedizioniere.
Ai sensi dell'art. 1720, il mandante deve pagare al mandatario il compenso che gli spetta. Tale norma va correlata a quella contenuta nell'art. 1740 1° com., secondo cui la retribuzione (o provvigione) dovuta allo spedizioniere deve essere calcolata, in mancanza di convenzione, sulla base delle tariffe professionali o degli usi vigenti nel luogo in cui avviene la spedizione.
Nella prassi, tuttavia, capita molto spesso che compenso e spese siano calcolati in una somma globale unitaria, il cosiddetto forfait (in caso di liquidazione forfettaria delle somme dovute allo spedizioniere, questi è liberato dall'obbligo di rendiconto tipico del mandatario).
Secondo l'art. 2761 2° com. "I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato", mentre l'art. 2756 attribuisce al mandatario il diritto di ritenzione sulle cose soggette a privilegio finché‚ il suo credito non è soddisfatto.
Queste norme attribuiscono dunque una garanzia a favore dello spedizioniere per il soddisfacimento dei crediti derivanti dall'esecuzione dell'incarico, ma giova sottolineare che tale garanzia opera solo per i crediti strettamente derivanti dal mandato di spedizione e non per qualsiasi credito che, in ipotesi, lo spedizioniere vanti nei confronti del committente.
D'altra parte il privilegio si applica solo alle cose oggetto dell'incarico di spedizione da cui nascono i crediti garantiti.
Lo spedizioniere quindi non potrà valersi di privilegio e ritenzione su cose appartenenti al medesimo committente, ma che egli detiene ai fini dell'esecuzione di un altro incarico.
Responsabilità dello spedizioniere
Lo spedizioniere è responsabile per l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione dell'incarico e, a questo proposito, è opportuno tenere presente che le condizioni generali degli spedizionieri stabiliscono che l'incarico viene accettato per essere eseguito a partire dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la merce perviene allo spedizioniere.
Ai sensi dell'art. 1715 "In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse, o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto".
Tale principio è riaffermato nelle condizioni generali all'art. 38, secondo cui lo spedizioniere non risponde dell'operato delle imprese di trasporto o degli altri soggetti di cui si avvale nell'esecuzione dell'incarico (altri spedizionieri, depositari, assicuratori), se non nei limiti della colpa nell'effettuare la scelta o nel trasmettere le istruzioni.
Ciò è conforme all'inquadramento della figura dello spedizioniere come organizzatore del servizio di trasporto, consistendo la sua specifica attività professionale nell'operare le scelte tecniche di volta in volta opportune ai fini di una adeguata esecuzione del trasferimento delle merci. Egli è il soggetto che, in base alla propria competenza professionale, è tenuto a cercare le soluzioni e le persone più adatte per soddisfare le esigenze del committente, ma, in base al contratto di spedizione:
- non assume l'obbligo di compiere personalmente l'esecuzione del trasporto e conseguentemente non risponde del rischio tipico ad esso connesso
- non risponde del rischio inerente all'esecuzione delle altre prestazioni strumentali ed accessorie che possono diventare oggetto di altri contratti stipulati con terzi (deposito, assicurazione).
Prescrizione
Così come per il trasporto, anche per la spedizione i diritti nascenti dal contratto si prescrivono in un anno a decorrere dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione, dal momento cioè dell'avvenuta esecuzione del contratto di trasporto o della sua difettosa o mancata esecuzione.
Tale termine prescrizionale si applica anche ai diritti nascenti dalle prestazioni accessorie cui è tenuto lo spedizioniere, negandosi l'applicabilità della disciplina del tipo contrattuale cui la prestazione appartiene (Ad es. alla prestazione di custodia non è applicabile la normativa prevista per il contratto di deposito).
Lo spedizioniere vettore
Quando lo spedizioniere entra attivamente nel trasporto, assumendo il rischio dell'esecuzione dello stesso, si profila la figura dello spedizioniere vettore. Afferma infatti l'art. 1741: "Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore". In particolare, la norma in esame prevede l'ipotesi che, una volta stipulato il contratto di spedizione, lo spedizioniere decida di eseguire personalmente il trasporto come vettore.
Ciò avverrà, essendo il contratto di trasporto un contratto consensuale, in base ad una dichiarazione diretta dallo spedizioniere al committente.
Questa dichiarazione è importante ai fini della configurazione dello spedizioniere vettore, specialmente in quei casi in cui lo spedizioniere assume il trasporto solo per alcuni tratti del percorso, ad esempio per il ritiro della merce al domicilio del committente, identificandosi tale prestazione con una di quelle operazioni accessorie ricomprese nella definizione dello stesso contratto di spedizione.
Lo spedizioniere vettore accanto ai diritti e obblighi propri dello spedizioniere assume i diritti e gli obblighi del vettore, per cui si rimanda al contratto di trasporto.
Andrea Toscano e Simone Del Nevo