La Convenzione che regola i contratti di trasporto internazionale su strada si abbrevia generalmente con la sigla CMR, acronimo di Convention des Marchandises par Route.
Stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956, è stata resa esecutiva in Italia con L. 6 dicembre 1960, n. 1521, successivamente modificata con Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982 n. 242 consta di VIII capitoli e 51 articoli.
Il fine perseguito con la Convenzione è quello di regolare in modo uniforme le condizioni del contratto di trasporto internazionale di merci su strada, in particolare i documenti per questo tipo di trasporto e le obbligazioni delle parti coinvolte nel contratto.
La convenzione, fatto salve alcune eccezioni, disciplina “ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto sono situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della convenzione”
La convenzione trova anche applicazione nei trasporti combinati a patto che non si verifichino le seguenti condizioni:
- Trasbordo della merce: la convenzione si applica qualora in un trasporto con più vettori il primo vettore ceda il semirimorchio a un vettore successivo.
- Rottura di carico: non si ha rottura di carico ad esempio quando l’intero camion o solo il semirimorchio utilizzi un traghetto o venga posto su un carro ferroviario.
Le norme della convenzione devono considerarsi prevalenti rispetto a quelle vigenti nei singoli stati.
Il CMR elettronico (e-CMR), promosso dall'IRU, è stato introdotto nel 2008 tramite il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione CMR ed è entrato in vigore il 5 giugno 2011. Esso, oltre a contenere tutti i dettagli della lettera di vettura cartacea, presenta funzionalità aggiuntive come la possibilità di allegare documenti e foto e l'autenticazione tramite firma elettronica.
In data 18/04/2023, ha approvato il Disegno di Legge di ratifica con cui anche l’Italia aderisce al Protocollo addizionale.
Vantaggi
L'e-CMR ha due vantaggi principali:
- In termini di costo, la lettera di vettura elettronica rappresenta un miglioramento perché elimina l'uso della carta e consente una migliore e più rapida organizzazione accelerando l'invio e la fatturazione. Inoltre, in termini di trasparenza.
- Informazioni in tempo reale, dati più accurati e trasmissione automatica dei dati all'azienda.
Applicabilità
Pur mancando i decreti attuativi, l’e-CMR potrà essere utilizzato solo tra gli 11 paesi firmatari qualora il trasporto non attraversi il confine di un paese non firmatario. Ad esempio, un trasporto internazionale in e-CMR è impossibile tra la Bulgaria e la Francia o la Repubblica ceca e la Francia, anche se entrambi sono firmatari del protocollo.
Ad Aprile 2023 i paesi firmatari sono i seguenti:
- Bulgaria dal 24 settembre 2010
- Repubblica Ceca dal 14 aprile 2011
- Danimarca dal 28 giugno 2013
- Estonia dal 2 novembre 2016
- Francia dal 5 ottobre 2016
- Lettonia dal 3 febbraio 2010
- Lituania dal 7 marzo 2011
- Paesi Bassi dal 7 gennaio 2009
- Slovacchia dal 21 febbraio 2014
- Spagna dall'11 maggio 2011
- Svizzera dal 26 gennaio 2009
Marco Bertozzi