L’ultima rilevazione della Global Liner Performance (GLP), report di Sea Intelligence, analizza le principali rotte e più di 60 operatori navali internazionali e domestici.
La puntualità dei vettori marittimi ha raggiunto un nuovo record negativo dopo quello segnato nel novembre 2020. Secondo la pubblicazione, la puntualità delle compagnie a dicembre 2020 ha subito un declino del 44,6% rispetto al precedente novembre, raggiungendo così il livello più basso da quando l’indice è stato introdotto, nel 2011.
Rispetto all’anno precedente, l'affidabilità dei principali carrier marittimi è inferiore di -31,7 punti percentuali registrando per il quinto mese consecutivo un calo a due cifre.
Considerando le principali 15 compagnie di navigazione, Hamburg Süd, è stata la più affidabile con un livello di puntualità del 61,5 %, seguita da Maersk Line (56.2%), CMA CGM (53.7%), Wan Hai (51.9%) and MSC (50.9%).
A dicembre, tutti i carrier hanno peggiorato le loro performance rispetto al mese di novembre (eccetto Hmm e Zim) e nessuno le ha migliorate rispetto alle rilevazioni precedenti. Persino la migliore tra le compagnie, Maersk Line, da un dicembre all’altro, risulta avere avuto un declino di puntualità nell’ordine di oltre 20 punti percentuali.
Secondo Sea Intelligence, il crollo dell’affidabilità è coinciso con l’introduzione di capacità da parte dei vettori sulle principali rotte e non si risolverà fino al secondo trimestre del 2020
La contrazione dei volumi di carico ha causato uno squilibrio strutturale del mercato, osserva il rapporto, l’industria del trasporto di container ha adottato una maggiore disciplina, tagliando la capacità di stiva e riducendo i costi per mantenere la redditività anziché la quota di mercato.
Consigli per gli operatori
- Utilizzare il termini FCA (luogo di partenza). Si ricorda che la pubblicazione Incoterms 2020® indica il termine FOB (porto di partenza) come inadatto per trasporti in container
- In caso di utilizzo dei termini C o D (gli Incoterms® CFR/CIF sono inadatti per trasporti in container) non impegnarsi di arrivo merce alla destinazione convenuta per contratto, sia esso un luogo o un porto, impegnarsi per una data di partenza dal magazzino venditore.
- Indicare, all’interno del contratto di vendita, l’eventuale ETA (Estimate date of arrival –data stimata di arrivo).
Marco Bertozzi