8 novembre 2012

Crediti documentari: come preparare il documento di trasporto su strada

di lettura

Il beneficiario di un credito documentario, per ottenere le previste prestazioni dalla banca, deve preparare il documento di trasporto su strada nel rispetto delle condizioni del credito e delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e dalla prassi bancaria internazionale uniforme, parzialmente codificata nella pubblicazione ISBP 745 ICC.

Crediti documentari: come preparare il documento di trasporto su strada

Il CMR, acronimo di “Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route”, è l'accordo internazionale che disciplina il trasporto internazionale su strada, da cui è deriva il nome del relativo documento, comunemente definito come “CMR”. In italiano viene tradotto in "Lettera di vettura internazionale" e in inglese in "International Consignment Note”.

La Lettera di vettura viene emessa dal mittente o anche dallo spedizioniere, in qualità di committente del trasporto, su richiesta del vettore. Il relativo modulo deve essere compilato al momento del carico delle merci dal mittente e dal vettore, ognuno per le parti di propria competenza. Il documento viene emesso in tre esemplari:

  • il primo è consegnato al mittente
  • il secondo, di competenza del destinatario, accompagna la merce fino a destino
  • il terzo è trattenuto dal vettore, regolarmente controfirmato per ricevuta della merce

Si ricorda che il documento di trasporto su strada non è né negoziabile né rappresentativo delle merci ivi indicate. E’ solo un documento che accompagna le merci a destino consentendo al legittimo destinatario il ritiro delle merci.

La Convenzione CMR stabilisce che il documento di trasporto su strada deve contenere le seguenti indicazioni:

  • luogo e data di emissione
  • nome e indirizzo del mittente del vettore e del destinatario
  • luogo e data di ricevimento della merce  e luogo previsto per la riconsegna
  • natura, peso, quantità e/o numero delle cose da trasportare
  • istruzioni relative alle spese di trasporto
  • indicazione e classificazione dell'eventuale merce pericolosa
  • dati di immatricolazione del mezzo di trasporto
  • istruzioni per eventuali formalità doganali.

La lettera di vettura, che costituisce una prova dell’esistenza del contratto di trasporto, è il documento che fa fede, sino a prova contraria, delle condizioni del contratto di trasporto e della presa in carico della merce da parte del vettore.

UCP 600 ICC

Le UCP 600 ICC dedicano l’art. 24 ai “Road, Rail or Inland Waterway Transport Documents”.  Al punto a.i.  tale articolo recita quanto segue:  “A road, rail or inland waterway transport document, however named, must appear to indicate the name of the carrier and:

  • Be signed by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
  • indicate receipt of the goods by signature, stamp or notation by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier.“

Il documento di trasporto su strada – comunque denominato – deve quindi indicare il nome del “carrier” - riportato nella casella n. 16 del relativo formulario CMR -  e deve essere firmato – nella casella 23 dal “carrier” stesso o da un “named agent” che agisce per o per conto del “carrier”.

Il documento di trasporto su strada, inoltre, deve riportare la ricezione delle merci a mezzo di una firma, di un timbro o di una “notation” a cura del “carrier” o del suo agente che sono tenuti a qualificarsi. E’ pertanto doveroso riportare, magari nella casella n. 18 del formulario (alcuni operatori utilizzano la casella n. 6 o n. 19) una indicazione di questo tipo “The goods have been received on (date) at (place)”.

Il punto a. ii dello stesso articolo riporta quanto segue:

“Indicate the date of shipment or the date the goods have been received for shipment, dispatch or carriage at the place stated in the credit. Unless the transport document  contains a dated reception stamp, an indication of the date of receipt or a date of shipment, the date of issuance of the transport document will be deemed to be the date of shipment.”

Il documento di trasporto su strada, deve, pertanto, riportare la data della spedizione, dell’invio o del trasporto al luogo indicato nel credito. In mancanza di tale indicazione, la data di emissione del documento, rilevabile al campo n. 21 del formulario CMR, sarà considerata data di spedizione della merce.

Il punto a. iii. riporta quanto segue:

“Indicate the place of shipment and the place of destination stated in the credit.” E’ pertanto necessario e stringente riportare, rispettivamente nelle caselle n. 3 e 4 del formulario CMR, il luogo previsto per la consegna della merce e il luogo di presa in carico che debbono corrispondere a quanto indicato nel credito.

L’art. 24 – punto b. i. - stabilisce che:

“A road transport document must appear to be the original for consignor or shipper or bear no marking indicating for whom the document has been prepared.” E’ dunque necessario presentare in banca o il documento di trasporto stradale con l'indicazione “originale per il mittente” (original for sender/shipper) o senza riportare alcuna indicazione circa il soggetto per il quale è stato predisposto.

Si ritiene opportuno segnalare che il mittente indicato nel documento di trasporto su strada può esercitare il c.d. diritto di contrordine (sospensione del trasporto o esecuzione dello stesso verso località o destinatari diversi da quanto indicato nel documento di trasporto). Tale diritto si può esercitare nell’ambito di specifiche condizioni e quando si presenti al vettore il primo esemplare originale del documento con le indicazioni delle istruzioni di modifica.

Da quanto segnalato appare evidente l’importanza, per i soggetti acquirenti, di chiedere, nell’ambito dei crediti documentari, la presentazione di un “Original CMR copy for sender”. Si segnala comunque che il diritto di contrordine si estingue quando il secondo esemplare del documento di trasporto su strada viene consegnato al destinatario.

Il punto c dello stesso articolo recita quanto segue: “In the absence of an indication on the transport document as to the number of originals issued, the number presented will be deemed to constitute a full set.” Pertanto, in mancanza dell’indicazione sul numero degli originali emessi, il numero degli originali presentati è da considerarsi come costituente il giro completo.

Il punto e. i. dell’art. 24 UCP 600 ICC stabilisce che: “A road, rail or inland waterway transport document indicating that transhipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transhipment.” Sarà pertanto necessario, per evitare effettivamente il trasbordo delle merci (“unloading from one means of conveyance and reloading to another means of conveyance”) inserire nel credito una clausola del tipo “Art. 24 e. i. UCP 600 ICC not applicable to the credit”.

Per produrre un documento di trasporto stradale conforme, bisogna anche rispettare le indicazioni dell’art. 14 UCP 600 ICC che riporta i “Criteri generali per l’esame dei documenti”.

L’art. 14, al punto e) recita quanto segue: “Nei documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci, dei servizi o di altre prestazioni, se riportata, può essere fatta utilizzando espressioni generiche che non siano incompatibili con la descrizione del credito”. Alla luce di ciò, dunque, si può affermare che la descrizione della merce riportata nel documento in esame può non essere identica a quella del credito, a patto che non sia incompatibile con essa.

Viene inoltre precisato, al punto j), che non è necessaria l’esatta corrispondenza degli indirizzi del beneficiario o dell’ordinante tra i documenti presentati e ciò che è riportato nel credito documentario, ma devono indicare lo stesso Paese che appare nei rispettivi indirizzi presenti nel credito. Tutti gli elementi di «contatto» (nr. telefono, telefax ecc.) quando fanno parte dell’indirizzo del beneficiario o dell’ordinante non saranno presi in considerazione. Tali elementi di contatto devono però essere riportati nelle caselle “consignee” o nell’ambito del “notify party” quando è necessario presentare un documento di trasporto  disciplinato dagli articoli dal 19 al 25 UCP 600 e dunque anche nel documento di trasporto stradale analizzato in questo articolo.

L’art. 14 al punto k), infine, segnala che “il caricatore o mittente delle merci indicato su un qualunque documento può non essere il beneficiario del credito” e ciò, evidentemente, vale anche per il documento di trasporto stradale.

ISBP 745 ICC

Di seguito si riportano ulteriori indicazioni – non esaustive - in merito alla corretta impostazione del documento di trasporto stradale in riferimento a quanto indicato nei paragrafi 157-169 della pubblicazione ISBP 745 ICC:

  • Se un credito richiede la presentazione di un documento di trasporto stradale relativo a una spedizione stradale, ferroviaria o per vie d’acqua interne, si applica l’art. 24 UCP 600 ICC
  • Il documento di trasporto stradale presentato sarà considerato originale anche se non riporta l’indicazione “original”
  • Non è necessario che il termine “carrier” appaia nella corrispondente casella del documento di trasporto stradale (il “carrier” può essere identificato nel contesto del documento)
  • Il documento di trasporto stradale non può essere emesso “to order” o “to order of…”.  Dunque qualora il credito chiedesse un documento di trasporto stradale “consigned to the order of xxx”, sarebbe comunque valida l’indicazione “consigned to xxx”, in quanto il documento di trasporto in esame non è un documento negoziabile
  • Se il credito non richiede di indicare “a notify party”, la relativa casella del formulario può essere lasciata in bianco o altrimenti compilata e, in quest’ultimo caso, con dati che non siano in contrasto col credito
  • Spedizioni effettuate con più mezzi di trasporto sono da considerarsi spedizioni parziali, anche se partono lo stesso giorno per la stessa destinazione
  • Le correzioni e le alterazioni su un documento di trasporto stradale devono essere autenticate dal “carrier” o uno dei suoi agenti, qualificandosi
  • Le copie del documento di trasporto non necessitano di firma del “carrier” o dell’agente, né dell’autenticazione delle correzioni o delle alterazioni eventualmente fatte nell’originale.

In conclusione, è opportuno sottolineare che i documenti da presentare in utilizzo di un credito debbano essere preparati nel rispetto delle condizioni del credito, delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e della prassi bancaria internazionale uniforme, seguendo la relativa gerarchia.

La preparazione del documento di trasporto stradale richiede, come per tutti i documenti, puntuale attenzione degli operatori e un opportuno coordinamento con il soggetto emittente.

Domenico Del Sorbo

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