26 febbraio 2015

Crediti Documentari: “on the basis of the documents alone”

di lettura

Nell’ambito delle operazioni di credito documentario, appare rilevante esaminare i criteri per l’esame dei documenti. Capire la ratio dell’indicazione “on the basis of the documents alone” consente di comprendere meglio la natura peculiare di tale strumento.

Definizione di "complying presentation"

L’art. 2 della normativa UCP 600 ICC che disciplina le operazioni di credito documentario, ci segnala che "Complying presentation means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of these rules and international standard banking practice." Pertanto, i documenti da presentare in utilizzo di un credito documentario devono essere preparati nel rispetto:

  • delle condizioni del credito,
  • delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC
  • e della prassi bancaria internazionale uniforme,

seguendo la relativa gerarchia.

Criteri per l’esame dei documenti

Ma quali sono i criteri da utilizzare per l’esame dei documenti? Possiamo individuare la risposta a tale domanda nella lettura dell’art. 14 UCP 600 ICC "Standard for Examination of Documents".
In particolare, il punto a. recita quanto segue: "A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank must examine a presentation to determine, on the basis of the documents alone, whether  or not the documents appear on their face to constitute a complying presentation." (Si segnala che per comprendere meglio tale articolo è opportuno leggerlo congiuntamente agli artt. 4 (Credits v. Contracts), 5 (Documents v. Goods, Services or Performance) e 34 (Disclaimer on Effectiveness of Documents) UCP 600 ICC.)

"On the basis of the documents alone"

Si può dunque affermare che la valutazione dei documenti "on the basis of the documents alone", è un principio generale delle operazioni di credito documentario e che le banche sono tenute ad esaminarli nella misura in cui "prima facie" risultano conformi ai termini del credito, alle UCP 600 ICC e alla "international standard banking practice", restando irrilevanti altre eventuali indicazioni che possano essere tratte da fonti non documentali.

Si parla in proposito della "four-corner rule", che allude al fatto di doversi limitare strettamente alla valutazione di dati estraibili unicamente dai quattro angoli di un documento. Le banche impegnate ad esaminare i documenti, non sono pertanto tenute ad effettuare valutazioni al di là dell’aspetto letterale dei documenti presentati e quindi neppure per determinare questioni di fatto o di diritto in relazione ai dati in essi contenuti. L’esame dei documenti deve peraltro essere condotto con "professional care" per valutarne la  conformità secondo le prescrizioni delle UCP 600 ICC.

"Appear on their face"

Le banche impegnate ad esaminare i documenti, devono, inoltre, determinare se la presentazione "appears on its face" conforme. "On its face" non è inteso nel senso di distinguere la prima pagina di un documento dal suo retro, ma intende sottolineare che ciascun dato informativo rilevato su un documento deve essere confrontato nel suo aspetto letterale con quello richiesto dal credito o dalle UCP 600 ICC e non nel suo significato sostanziale al quale le banche sono estranee. Il controllo bancario non investe infatti il merito delle dichiarazioni contenute nei documenti e neppure la validità o la legittimità degli stessi.

Alla luce di quanto sopra appare dunque opportuno segnalare agli operatori l’importanza di definire, nel credito stesso, le caratteristiche (in termini di soggetto emittente, di contenuto, di indicazioni da riportare, ecc.), di un documento da richiedere o da presentare in un credito.
La richiesta di un "pre-shipment inspection certificate", ad esempio, anche se richiesto con l’indicazione "issued by an independent inspection company", potrebbe non essere sufficiente a garantirsi della buona esecuzione della prestazione da parte del beneficiario di un credito, se non viene indicato quale esito del controllo sia accettabile o meno. Le banche, in assenza di tale precisazione, potrebbero anche accettare un documento ispettivo che rechi una frase con tenore negativo poiché non sono tenute a valutare il significato delle certificazioni. Le banche sono infatti tenute esclusivamente a valutare che il contenuto del documento presentato "appears – on the basis of the documents alone" e "on its face" – "to fulfil the function of the document and is not in conflict with the data stated in the credit or in other required documents" (ex art. 14 UCP 600 ICC), risultando del tutto irrilevante, per valutarne la sua conformità, il risultato dell’ispezione alle merci quando, appunto, non sia precisato nel credito la fraseologia del risultato ispettivo da considerarsi accettabile.

La "fraud exception"

I principi di indipendenza del credito, rispetto al contratto sottostante, richiamati in riferimento agli artt. 4 (Credits v. Contracts), 5 (Documents v. Goods, Services or Performance), 14  (Standard for Examination of Documents) e 34 (Disclaimer on Effectiveness of Documents) UCP 600 ICC, trovano un limite nella c.d. "fraud exception".

I compratori, nella misura in cui possono provare che il venditore non ha diritto al pagamento per aver tenuto un comportamento fraudolento, possono far valere le loro ragioni. La disciplina delle problematiche relative alle "fraud exception" non è contemplata nelle UCP 600 ICC, ma nell’ambito della "local law". In Italia, può essere invocata l’eccezione di frode o di dolo quando si ha una prova certa e incontestabile. La prova deve essere:

  • liquida,
  • oggettiva
  • e documentabile.

Il cliente/debitore potrà pertanto ottenere il blocco del pagamento rivolgendosi all’autorità giudiziaria competente per l’emanazione di un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’ art. 700 del Cpc.

I sub-artt. 12b e 7c UCP 600 ICC

E’ interessante segnalare che UCP 600 ICC tutelano le banche designate che onorano o negoziano (prepagano) correttamente un credito sulla base di una presentazione conforme.

L’art. 7c, infatti, recita quanto segue:

"An issuing bank undertakes to reimburse a nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation and forwarded the documents to the issuing bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not the nominated bank prepaid or purchased before maturity. An issuing bank’s undertaking to reimburse a nominated bank is independent of the issuing bank’s undertaking to the beneficiary."

La valenza di tale disposizione va messa in relazione con l’art. 12b UCP 600 ICC che recita quanto segue: "By nominating a bank to accept a draft or incur a deferred payment undertaking, an issuing bank authorizes that nominated bank to prepay or purchase a draft accepted or a deferred payment undertaking incurred by that nominated bank.", pertanto eventuali prepagamenti della banca designata – "acting on its nomination" sono – di default – autorizzati dalla banca emittente.

Ciò ha l’effetto di blindare il rapporto tra le due banche nel caso in cui la banca emittente venisse raggiunta da una ingiunzione della magistratura locale, attivata dall’ordinante, di non effettuare il rimborso a scadenza quando sussista una ragione ammessa dall’ordinamento locale - evidenziatasi dopo l’operazione di anticipo effettuata dalla banca designata al venditore (ad es. frode sulla merce) - per inibire l’addebito all’ordinante ed il conseguente rimborso alla banca designata. 
In sostanza tale norma tende a proteggere la banca designata - che ha correttamente effettuato la prestazione al beneficiario prevista dalle norme – dal mancato rimborso di quanto anticipato come conseguenza di una inibitoria della magistratura del paese della banca emittente, poiché tali prepagamenti risultano effettuati su espresso e implicito mandato della banca emittente. Sarà pertanto onere della banca emittente dimostrare al magistrato la tardiva emissione della  inibitoria (e quindi la sua inefficacia), poiché in questi casi essa attiene al rapporto di rimborso tra banche e non al pagamento del credito, già avvenuto.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che solo la piena comprensione dei principi che disciplinano le operazioni di credito documentario consente, agli operatori commerciali da un lato e alle banche dall’altro, di utilizzare al meglio tale strumento che continua a creare valore nelle operazioni commerciali internazionali. In particolare, ci è parso opportuno definire il significato del principio generale "on the basis of the documents alone", come elemento-chiave per l’esame dei documenti a corredo di un credito.


Domenico Del Sorbo
Trade & Export Finance Specialist

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