12 febbraio 2015

Crediti Documentari: come preparare il “beneficiary’s certificate”

di lettura

Il beneficiario di un credito documentario deve, al fine di ottenere le previste prestazioni dalla banca, preparare i documenti richiesti dal credito rispettando - gerarchicamente – le condizioni del credito, le disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e dalla prassi bancaria internazionale uniforme parzialmente codificata nella pubblicazione ISBP 745 ICC. Vediamo in questo articolo come preparare il beneficiary’s  certificate.

L’art. 2 UCP 600 ICC indica, infatti, che "Presentazione Conforme", in inglese "Complying Presentation", significa una presentazione conforme ai termini e alle condizioni del credito, alle disposizioni applicabili delle presenti norme e alla prassi bancaria internazionale uniforme. 
Analizziamo di seguito come preparare il "beneficiary’s  certificate" nel rispetto delle condizioni del credito e delle disposizioni sopra citate.

Cosa si intende per beneficiary’s certificate

Il beneficiary’s certificate è un documento emesso dal beneficiario di un credito che deve certificare quanto richiesto dal credito.

Il beneficiary’s certificate: l'art.14 UCP 600 ICC

Le UCP 600 ICC non riportano indicazioni specifiche su come produrre il "beneficiary’s certificate". Il documento va pertanto preparato nel rispetto delle disposizioni dell’art. 14 UCP 600 ICC che riporta i "Criteri generali per l’esame dei documenti".

  • L’art. 14, al punto d) segnala che "Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical to, but must not conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit."

    Pertanto, il documento in esame, sarà emesso dal beneficiario che vi riporterà un contenuto in linea con la funzione del documento richiesto. Inoltre i dati indicati possono non essere identici a quanto specificato nel credito o negli altri documenti richiesti, ma non devono essere in conflitto con essi.
     
  • Al punto e), l’art. 14  riporta quanto segue: "In documents other than the commercial invoice, the description of the goods, services or performance, if stated, may be in general terms not conflicting with their description in the credit.".

    Alla luce di ciò, dunque, si può affermare che la descrizione della merce, eventualmente riportata nel documento in esame, può non essere identica a quella del credito, a patto che non sia incompatibile con essa.
     
  • Al punto j) viene inoltre precisato che non è necessaria l’esatta corrispondenza degli indirizzi del beneficiario o dell’ordinante tra i documenti presentati a ciò che è riportato nel credito documentario, ma devono indicare lo stesso Paese che appare nei rispettivi indirizzi presenti nel credito.
    Tutti gli elementi di contatto (telefono, telefax ecc.), quando fanno parte dell’indirizzo del beneficiario o dell’ordinante, non saranno presi in considerazione. 
     
  • L’art. 14 al punto k), infine, segnala che il caricatore o mittente delle merci indicato su un qualunque documento può non essere il beneficiario del credito e ciò, evidentemente, vale anche per il beneficiary’s certificate.
     
  • Si ricorda, infine, che, sempre l’art. 14, al punto i riporta che "A document may be dated prior to the issuance date of the credit, but must not be dated later than its date of presentation." Pertanto, anche il beneficiary’s certificate può essere eventualmente datato prima della data di emissione del credito.

Il beneficiary’s  certificate: il punto di vista delle ISBP 745 ICC

Di seguito si riportano ulteriori indicazioni in merito alla corretta impostazione del beneficiary certificate in riferimento a quanto indicato nel paragrafo A39 "Title of documents and combined documents" e P1-P4 "Beneficiary’s Certificate" della pubblicazione ISBP 745 ICC:

  • un documento può essere denominato come da richiesta del credito, con indicazione similare o non essere affatto denominato a patto che il contenuto del documento rispetti la funzione del documento richiesto. Pertanto, la richiesta di un  Beneficiary’s Certificate  sarà soddisfatta presentando un documento contenente le indicazioni richieste dal credito denominato Beneficiary’s Certificate o indicazioni similari o senza alcuna denominazione.
     
  • Se un credito richiede la presentazione di un beneficiary’s  certificate, la richiesta sarà soddisfatta presentando un documento firmato denominato come da credito o con indicazioni similari o non denominato affatto che "fulfils its function by containing the data and certification required by the credit.". Tali dati (che non devono essere in conflitto col credito o in altri documenti richiesti) o tale certificazione non devono necessariamente essere identiche a quanto richiesto dal credito, ma devono chiaramente indicare che quanto richiesto dal credito è stato rispettato.
     
  • Un beneficiary’s certificate deve essere firmato dal o "for or on behalf of", beneficiario e non è necessario che riporti la descrizione della merce o altri riferimenti al credito o ad altri documenti richiesti dal credito.

Conclusioni

In conclusione appare opportuno sottolineare che i documenti da presentare in utilizzo di un credito debbano essere preparati nel rispetto delle condizioni del credito, delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e della prassi bancaria internazionale uniforme, seguendo la relativa gerarchia.  La preparazione del beneficiary’s certificate richiede, come per tutti i documenti, puntuale attenzione degli operatori.
 

Domenico Del Sorbo

Trade & Export Finance Specialist

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