Il documento di trasporto aereo è il documento che attesta l’esistenza di un contratto di trasporto stipulato fra il mittente/caricatore e il vettore aereo per il trasporto della merce ivi indicata dall’aeroporto di partenza a quello di arrivo in essa indicato.
Il documento di trasporto aereo, di cui almeno un originale accompagna le merci, non è titolo negoziabile, ma solo di legittimazione, pertanto il destinatario finale delle merci per poter ritirare la merce non deve necessariamente presentare l’originale del documento, essendo sufficiente dimostrare al vettore di essere il legittimo avente diritto alla riconsegna.
La lettera di vettura aerea (in inglese Air Waybill o AWB) - rilasciata all'atto della presa in consegna della merce - assume due differenti connotazioni a seconda del tipo di impiego:
- "Master" AWB (MAWB) quando è emessa dal vettore o da un suo agente, anche denominata AWB
- "House" AWB (HAWB) per spedizioni consolidate, ossia spedizioni che hanno in comune l'aeroporto di partenza e quello di arrivo e che vengono raggruppate al fine di ottenere vantaggi tariffari, è emessa da uno spedizioniere che organizza le spedizioni aeree per conto dei propri clienti, facendo da tramite con i diversi vettori.
UCP 600 ICC
Le UCP 600 ICC dedicano all’Air Transport Document l’art. 23. Al punto a. i. tale articolo recita: “An air transport document, however named, must appear to indicate the name of the carrier and be signed by:
- the carrier, or
- a named agent for or on behalf of the carrier.
Any signature by the carrier or agent must be identified as that of the carrier or agent. Any signature by an agent must indicate that the agent has signed for or on behalf of the carrier.”
Il documento di trasporto aereo, per essere ritenuto conforme nell’ambito di un credito documentario può essere denominato in qualsiasi modo e dunque sia come House Air Waybill (HAWB) che come Master Air Waybill (MAWB) o altrimenti denominato, deve indicare il nome del carrier e deve essere firmato dallo stesso carrier o da un agente che firma per o per conto del carrier (tali soggetti si devono qualificare e la firma dell’agente deve indicare che l’agente stesso firma per o per conto del carrier).
Ad esempio, se nel corpo del documento è indicato: “Carrier is: Alitalia Cargo” una firma sarà ritenuta valida se riportata con una delle seguenti indicazioni:
- Alitalia Cargo as Carrier
- Freight Forwarder as agent for carrier Alitalia Cargo
- Freight Forwarder on behalf of carrier Alitalia Cargo
dove per “Freight Forwarder” si intende un qualsiasi spedizioniere che agisce come agente del vettore.
Il punto a. ii dello stesso articolo riporta quanto segue:
“Indicate that the goods have been accepted for carriage”.
Pertanto è necessario, affinché il documento sia ritenuto conforme, che nel corpo sia riportata l’indicazione che “la merce è stata accettata per il trasporto”.
Il punto a. iii riporta quanto segue:
“Indicate the date of issuance. This date will be deemed to be the date of shipment unless the air transport document contains a specific notation of the actual date of shipment, in which case the date stated in the notation will be deemed to be the date of shipment. Any other information appearing on the air transport document relative to the flight number and date will not be considered in determining the date of shipment.”
Il documento di trasporto aereo deve indicare una data di emissione che sarà considerata come data di spedizione a meno che il documento non riporti una specifica indicazione sulla effettiva data del volo che sarà considerata data di spedizione. Ulteriori indicazioni sul documento riportanti la data e il numero del volo non saranno prese in considerazione per determinare la data di spedizione.
Il punto a. iv riporta quanto segue:
“Indicate the airport of departure and the airport of destination stated in the credit.”
Dunque il documento di trasporto aereo deve riportare gli aeroporti di partenza e di destinazione indicati nel credito.
Il punto a. v riporta che il documento di trasporto aereo deve essere “the original for consignor or shipper, even if the credit stipulates a full set of originals.”.
E’ pertanto necessario presentare l’originale per il mittente/speditore/caricatore.
Il documento di trasporto aereo, inoltre, come indica il punto a. vi deve riportare i termini e le condizioni del trasporto o far riferimento a una fonte esterna riportante tali termini e il cui contenuto non sarà esaminato dalle banche.
Il punto c. i ci segnala che un documento di trasporto aereo può indicare che la merce sarà o potrà essere trasbordata a patto che l’intero trasporto sia coperto “by one and the same” documento di trasporto.
Il punto c. ii riporta che un documento di trasporto aereo indicante che il trasbordo avrà o potrà aver luogo è accettabile anche se il credito vieta il trasbordo e pertanto, se si intende evitare il trasbordo, bisogna riportare nel credito la non applicabilità di tale disposizione.
Al fine di produrre un documento di trasporto aereo conforme, bisogna rispettare anche le indicazioni dell’art. 14 UCP 600 ICC che riporta i “Criteri generali per l’esame dei documenti”.
- L’art. 14, al punto e) recita quanto segue: “Nei documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci, dei servizi o di altre prestazioni, se riportata, può essere fatta utilizzando espressioni generiche che non siano incompatibili con la descrizione del credito”.
- Viene inoltre precisato, al punto j), che non è necessaria l’esatta corrispondenza degli indirizzi del beneficiario o dell’ordinante tra i documenti presentati e ciò che è riportato nel credito documentario, ma devono indicare lo stesso Paese che appare nei rispettivi indirizzi presenti nel credito. Tutti gli elementi di «contatto» (nr. telefono, telefax ecc.) quando fanno parte dell’indirizzo del beneficiario o dell’ordinante non saranno presi in considerazione. Tali elementi di contatto devono però essere riportati nelle caselle “consignee” o nell’ambito del “notify party” quando è necessario presentare un documento di trasporto disciplinato dagli articoli dal 19 al 25 UCP 600 e dunque anche nel documento di trasporto aereo.
- L’art. 14 al punto k), infine, segnala che “il caricatore o mittente delle merci indicato su un qualunque documento può non essere il beneficiario del credito” e ciò, evidentemente, vale anche per il documento di trasporto aereo.
Il punto di vista delle ISBP 745 ICC
Di seguito si riportano ulteriori indicazioni – non esaustive - in merito alla corretta impostazione del documento di trasporto aereo in riferimento a quanto indicato nei paragrafi 134 - 156 della pubblicazione ISBP 745 ICC:
- Se un credito richiede la presentazione di un documento di trasporto aereo relativo a una spedizione da aeroporto ad aeroporto, si applica l’art. 23 UCP 600 ICC
- Se un credito richiede la presentazione di un “airway bill” o di un “air consignement note” o similari, si applica l’art. 23 UCP 600 ICC
- Se il credito stabilisce che “House air waybill is acceptable” o “Freight Forwarder’s air waybill is acceptable” o indicazioni similari, il document di trasporto aereo può essere firmato da un freight forwarder in quanto tale senza la necessità di qualificarsi e in questo caso non è necessario indicare il nome del carrier
- E’ possibile identificare gli aeroporti di partenza e di destinazione con i relativi codici IATA
- Se il credito indica, a titolo di esempio, come aeroporto di partenza e/o di destinazione “Any italian airport”, il documento di trasporto deve indicare l’aeroporto di effettiva spedizione o destinazione
- Se il credito non stabilisce un notify party, i relativi campi possono essere vuoti o completati in altro modo, ma comunque non possono riportare indicazioni in contrasto con il credito
- Spedizioni su più aerei anche se in partenza dallo stesso aeroporto nella stessa data si intendono spedizioni parziali
- Le correzioni e le alterazioni su un documento di trasporto aereo devono essere autenticate dal carrier o uno dei suoi agenti, qualificandosi
- Le copie del documento di trasporto non necessitano di firma del carrier o dell’agente né dell’autenticazione delle correzioni o delle alterazioni eventualmente fatte nell’originale
- E’ sufficiente riportare gli importi delle “charges” nei rispettivi campi del documento (“Freight prepaid” o “Freight to collect”) per rispettare le rispettive indicazioni richieste dal credito
- Non è accettabile un documento di trasporto aereo che dichiara espressamente lo stato difettoso delle merci o dell’imballaggio
- Non è necessario, da parte dello shipper, firmare nella casella “Signature of shipper or his agent” a meno che non sia richiesto dal credito.
Si segnala anche che, qualora il credito chiedesse un documento di trasporto aereo “consigned to the order of xxx”, sarebbe comunque valida l’indicazione “consigned to xxx”, in quanto il documento di trasporto in esame non è un documento negoziabile.
Da quanto segnalato appare evidente che, se un credito richiede un documento di trasporto aereo intestato all’applicant, il beneficiario perde ogni controllo sulla merce, in quanto il documento di trasporto aereo non è negoziabile né rappresentativo delle merci ivi indicate.
Da ciò la stringente necessità di conoscere le disposizioni normative per produrre documenti conformi evitando di ritrovarsi, come beneficiari, nella spiacevole situazione di non controllare la merce, nel frattempo consegnata al cliente, e documenti discordanti in banca. La soluzione – peraltro spesso utilizzata – di intestare il documento alla banca, seppur efficace, è, ad avviso di chi scrive, non congrua visto che la relativa gestione documentale del credito richiede spesso tempi lunghi in netto e palese contrasto con la natura del trasporto aereo.
La preparazione del documento di trasporto aereo richiede, come per tutti i documenti, puntuale attenzione degli operatori coordinandosi opportunamente col soggetto emittente.
Domenico Del Sorbo