11 ott 2012 13:14 11 ottobre 2012

Crediti documentari: come preparare il Certificato di Origine

di lettura

Nel preparare il Certificato di origine bisogna rispettare le disposizioni previste dal credito, dalle UCP 600 ICC e dalla prassi bancaria internazionale uniforme parzialmente codificata nella pubblicazione ISBP 745 ICC.

I Certificati di Origine sono documenti destinati a  provare l’origine non preferenziale delle merci per esigenze commerciali e doganali nei rapporti tra la Comunità Europea e i  Paesi terzi, in applicazione di quanto disposto dai Regolamenti CEE n. 2913/92 e n. 2454/93. Si presentano come formulari arabescati ufficiali numerati in distribuzione presso le Camere di Commercio.

Le Camere di Commercio possono rilasciare un solo originale per spedizione e più copie in base a quanto previsto dall’art. 49 del Reg. CEE 2454/93; è opportuno, pertanto, che il richiedente specifichi il numero esatto di documenti che intende ottenere vistati.

I Certificati di Origine possono essere richiesti per merce di origine comunitaria e non. In quest’ultimo caso va necessariamente specificato il paese.

Certificato di Origine e UCP 600 ICC

Le UCP 600 non disciplinano i contenuti del Certificato di Origine, ma pare opportuno analizzare l’Art. 14 che, al punto e) recita quanto segue:
“Nei documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci, dei servizi o di altre prestazioni, se riportata, può essere fatta utilizzando espressioni generiche che non siano incompatibili con la descrizione del credito”.

Alla luce di ciò, dunque, si può affermare che la descrizione della merce riportata nel Certificato di Origine può non essere identica a quella del credito, a patto che non sia incompatibile con essa (anche se, riportare la descrizione della merce nel Certificato di Origine non è strettamente necessario; può essere sufficiente anche un riferimento a un documento richiesto dal credito riportante la descrizione della merce, come il numero della fattura o di un documento di trasporto).

Lo stesso articolo, al punto f) recita quanto segue:
“Se il credito prevede la presentazione di un documento diverso dal documento di trasporto, dal documento di assicurazione o dalla fattura, senza prescrivere da chi deve essere emesso il documento o i dati che deve contenere, le banche accetteranno tale documento così come presentato se il suo contenuto appare adempiere alla funzione del documento richiesto”.

Si può dunque affermare che, qualora nel credito non sia indicato il soggetto tenuto ad emettere il documento, lo stesso può essere prodotto dal beneficiario che riporterà i contenuti per adempiere alla funzione del documento.

Viene inoltre precisato, al punto j) che non è necessaria l’esatta corrispondenza degli indirizzi del beneficiario o dell’ordinante tra i documenti presentati e ciò che è riportato nel credito documentario, ma devono indicare lo stesso Paese che appare nei rispettivi indirizzi presenti nel credito. Tutti gli elementi di «contatto» (numeri di telefono, telefax ecc.) quando fanno parte dell’indirizzo del beneficiario o dell’ordinante non saranno presi in considerazione.

L’art. 14 al punto k), infine, segnala che “il caricatore o mittente delle merci indicato su un qualunque documento può non essere il beneficiario del credito” e ciò, evidentemente, vale anche per i Certificati di Origine.

Certificato di Origine e ISBP 745 ICC

Di seguito si riportano ulteriori indicazioni in merito alla corretta impostazione del Certificato di origine:

  • La richiesta di un Certificato di Origine è soddisfatta con la presentazione di un documento firmato e datato che certifica l’origine della merce
  • Il Certificato di Origine deve essere emesso dal soggetto stabilito nel credito, ma sarà accettabile un documento emesso da una Camera di Commercio anche se il credito chiede che il Certificato sia emesso dal beneficiario, dall’esportatore o dal produttore
  • Se il credito non indica chi deve emettere il certificato, un documento emesso da un qualunque soggetto, incluso il beneficiario, è accettabile
  • La descrizione delle merci deve apparire riferito alla merci fatturate, e la descrizione della merce può essere fatta con espressioni generiche che non siano incompatibili con quanto dichiarato nel credito
  • I dati del destinatario non devono essere incompatibili con quelli del destinatario riportato nel documento di trasporto. Se il credito richiede che il documento di trasporto sia emesso “all’ordine” (to order), “all’ordine dello speditore” (to shipper’s order), “all’ordine della banca emittente” (to the order of issuing bank) o “destinato alla banca emittente” (consigned to issuing bank), il Certificato di Origine può indicare, come destinatario, l’ordinante del credito
  • Se il credito è stato trasferito, è accettabile come destinatario il nome del primo beneficiario
  • Il Certificato di Origine può indicare il mittente o l’esportatore in luogo del beneficiario del credito o dello speditore (shipper) indicato nel documento di trasporto.

Oltre alle indicazioni delle UCP 600 ICC e della Prassi Bancaria Internazionale Uniforme, pare opportuno ricordare infine che non è legittimo l’uso di espressioni quali “io certifico” o “we certify”da parte di soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e quindi anche delle Camere di Commercio. Qualsiasi attestazione o dichiarazione che l’impresa intendesse rendere in fattura o in altri documenti di cui si richiede il visto camerale dovrà essere definita come dichiarazione (declaration) con esclusivo utilizzo della dizione “io dichiaro” o “we declare”.

Inoltre non sono ammesse, né sul certificato d’origine né sulla fattura commerciale né su altri documenti per i quali si richieda il visto camerale, menzioni discriminatorie o negative verso  alcuni paesi, menzioni di esclusione o restrizione che siano incompatibili con  Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali, o menzioni difficilmente verificabili come ad es: dichiarazioni di Pura Origine dei beni (pure/exclusively origin), dichiarazioni sull’origine delle materia prime (raw materials) utilizzate per la produzione di impianti, macchinari accessori e parti di ricambio, menzioni sulla percentuale di elementi esteri nella composizione del prodotto finito.

La Camera di Commercio deve certificare soltanto ciò che essa è in grado di accertare e secondo le competenze ad essa attribuite, non potendosi assumere l’onere di certificare tutti i contenuti presenti nei documenti ad essa sottoposti.

Si segnala, infine, che, in caso di triangolazioni per merce destinata ad un paese diverso da quello della prima destinazione, è possibile indicare:

  • solo l’intestatario della fattura
  • entrambi i nomi ed indirizzi: il primo nominativo deve essere l’intestatario della fattura
  • “all’ordine”(“to order”) seguita dalla dicitura “per ulteriore riesportazione” (“to be reexported”)
  • l’indirizzo del primo acquirente seguito dalla dicitura“per ulteriore riesportazione” (“to be reexported”) oppure dopo il primo indirizzo la dicitura “destinazione finale” (“final destination”) seguita dal Paese (extra UE) a cui la merce è inviata.

Conclusioni

In conclusione appare opportuno sottolineare che i documenti da presentare in utilizzo di un credito debbano essere preparati nel rispetto delle condizioni del credito, delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e della prassi bancaria internazionale uniforme, seguendo la relativa gerarchia.  La preparazione del Certificato di Origine - ancorchè emesso dal beneficiario – richiede puntuale attenzione degli operatori definendo precisamente – magari in sede di accordo contrattuale con la controparte -  la struttura e il contenuto del documento evitando l’inserimento di clausole o indicazioni non congrue.

Domenico Del Sorbo

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