Attraverso la previsione delle controstallie il rischio che il viaggio abbia una durata superiore a quella preventivata (gravante sull’armatore) viene attenuato trasferendo in parte sul charterer le conseguenze di eventuali ritardi nelle operazioni.
Affinché il laytime cominci a decorrere è necessaria la “prontezza” (readiness) della nave a ricevere o consegnare il carico:
- sia sotto il profilo materiale (“physical readiness”), ad esempio la idoneità delle stive a ricevere la merce
- sia sotto il profilo giuridico (“legal readiness”) ad esempio l’avvenuto ottenimento della libera pratica doganale e sanitaria.
L’importanza di comunicare correttamente la Notice of Readiness
La prontezza della nave viene comunicata con la cd. NOR “Notice of Readiness” (avviso di prontezza), le cui modalità di trasmissione vengono disciplinate in modo analitico nei vari formulari di noleggio. Nei contratti è ad esempio previsto che l’avviso di prontezza può considerarsi valido solo qualora trasmesso in determinati giorni ed entro determinati orari (entro il normale orario di ufficio del caricatore o del ricevitore “office working hours” o “ordinary working hours”), oppure con determinate modalità.
Si tratta di previsioni spesso sottovalutate e che sono tuttavia di notevole rilievo, poiché la stallia inizia a decorrere solo a condizione che la NoR sia stata trasmessa nel pieno rispetto del contratto, ed eventuali irregolarità o omissioni possono avere effetti gravi.
Un caso molto noto - Glencore Grain Ltd. v. Flacker Shipping Ltd. "The Happy Day" (2001) - ha illustrato chiaramente le conseguenze che possono sorgere da errori nella trasmissione dell’avviso di prontezza. La Corte ha infatti ritenuto che qualora la NOR sia nulla o inefficace il laytime non ha inizio neppure a seguito dell’avvio delle operazioni (con il risultato che il noleggiatore può addirittura reclamare un despatch anche qualora vi siano stati sensibili ritardi e gli armatori reclamino controstallie significative).
La sentenza di primo grado nel caso Flacker Shipping Ltd. v. Glencore Grain Ltd. "The Happy Day" (2002) è stata riformata in appello,
poiché la Corte ha ritenuto che qualora vi sia un vizio nella trasmissione della NoR, ma i noleggiatori non ne eccepiscano la nullità/inefficacia, e le operazioni di imbarco o sbarco si svolgono senza la trasmissione di un nuovo avviso di prontezza, la stallia decorre in ogni caso dal momento in cui hanno inizio le operazioni.
Notice of Readiness inviata tramite e-mail
Resta tuttavia la necessità di rispettare in modo rigoroso le modalità di trasmissione della NOR, ed una sentenza recentissima Trafigura v. Ravennavi SpA "The Port Russel" (2013) conferma che la giurisprudenza inglese continua a mantenere al riguardo una posizione di grande formalismo e di applicazione rigorosa delle previsioni contrattuali.
Nel caso Trafigura v. Ravennavi i noleggiatori sono in particolare riusciti ad ottenere la riforma da parte della High Court di un lodo arbitrale che aveva ritenuto valida una NoR trasmessa via e-mail, convincendo la Corte che tale modalità di trasmissione non era ammessa dal contratto di noleggio (stipulato con richiamo al formulario BPVOY3).
L’avviso di prontezza può essere in effetti trasmesso verbalmente o per iscritto, a meno che il charter party non contenga previsioni specifiche al riguardo.
- Nel formulario di voyage charter Gencon, ad esempio, non vi sono prescrizioni particolari, ed una e-mail può essere senz’altro utilizzata per la trasmissione della NoR.
- La definizione di laytime fornita dal BIMCO precisa dal suo canto cosa debba intendersi "per iscritto", chiarendo che “IN WRITING” shall mean any visibly expressed form of reproducing words [and] … shall include electronic communications". Potrà sorgere dunque al più un problema di prova del ricevimento della e-mail, ma tale forma di trasmissione non è di per sé contestabile.
- Il contratto Asbatankvoy prevede invece che la NOR venga trasmessa “by letter, telegraph, wireless or telephone"
- il formulario BPVOY3 contempla "letter, facsimile transmission, telegram, telex, radio or telephone".
Nel caso deciso con la sentenza in esame la NoR era stata trasmessa via e-mail, i noleggiatori avevano eccepito che tale modalità non era corretta e che l’avviso di prontezza non era stato idoneo a far decorrere il termine di stallia, e l’eccezione è stata accolta dal Giudice Popplewell J, sulla base del rilievo che l’elencazione contenuta nel formulario BPVOY3 deve ritenersi tassativa e non puramente esemplificativa, e che essa non avrebbe senso se non avesse proprio lo scopo di indicare in modo perentorio le modalità ammesse di trasmissione.
La Corte ha poi ritenuto significativa la circostanza che il contratto di noleggio era stato modificato dalle parti, ammettendo la possibilità di trasmettere via e-mail altre comunicazioni, ma non la NoR, ed ha concluso la propria analisi evidenziando che in considerazione delle conseguenze potenzialmente molto rilevanti legate alla trasmissione di un valido avviso di prontezza (basti pensare che nel caso DGM Commodities Corp v. Sea Metropolitan SA MV Andra del 2012 le controstallie maturate a destino e reclamate dagli armatori sono state pari a 3,6 milioni di dollari) il rispetto rigoroso delle previsioni contrattuali è essenziale.
La giurisprudenza inglese mantiene dunque sul punto grande rigore nell’applicare le pattuizioni contrattuali esistenti, anche qualora abbiano ad oggetto aspetti apparentemente minori o puramente formali.
Avv. Claudio Perrella