Ad oggi, la maggior parte delle norme sui diritti di proprietà intellettuale sono armonizzate in tutti gli stati membri dell’UE e alcuni diritti di proprietà intellettuale molto diffusi, primo fra tutti il Marchio dell’Unione europea, hanno validità unitaria in tutti i 28 paesi membri dell’Unione: ciò significa che con un unico marchio o design si ottiene una tutela estesa a tutti gli stati membri. L’intenzione è quella di attuare, dove più possibile, dei meccanismi per garantire una continuità di tutela nel Regno Unito per la maggioranza dei diritti di proprietà intellettuale validi in tutta l’UE.
Brevetti per invenzione industriale
L’eventuale uscita dall’Unione senza accordo non provocherà modifiche importanti della tutela. I brevetti europei sono regolati dalla Convenzione del brevetto europeo, che non è un trattato dell’UE, e pertanto non ci saranno effetti su tale brevetto.
Marchi e design UE
Ai marchi UE e ai design comunitari sarà garantita automaticamente la continuità di tutela nel Regno Unito se già registrati alla data della Brexit.
In caso di una no-deal Brexit, tutti i marchi UE registrati e i design comunitari registrati continueranno a essere protetti e difendibili nel Regno Unito come segue:
- ai marchi e i design UE già concessi alla data dell’uscita del Regno Unito dall’UE sarà garantita automaticamente la continuità di tutela nel Regno Unito attraverso un nuovo diritto nazionale equivalente del Regno Unito. I titolari di diritti comunitari saranno avvisati del rilascio di un nuovo titolo del Regno Unito e, chiunque avrà la possibilità di rinunciarvi;
- i titolari di domande ancora pendenti al momento dell’uscita del Regno Unito dall’UE avranno 9 mesi di tempo per presentare una nuova domanda nazionale UK, mantenendo la data della domanda dell’UE ai fini della priorità.
Diritti d’autore
Il Regno Unito continuerà, anche dopo la Brexit, ad essere membro dei principali accordi internazionali sul diritto d’autore e pertanto la relativa tutela non subirà cambiamenti sostanziali.
Indicazioni geografiche
I prodotti agroalimentari sono tutelati in UE attraverso il sistema delle Indicazioni Geografiche che detta regole precise per la loro salvaguardia, prevedendo l'istituzione di appositi regimi normativi di qualità, a tutela della buona fede dei consumatori e con lo scopo di dotare i produttori di strumenti concreti per identificare e promuovere meglio prodotti aventi caratteristiche specifiche, nonché proteggerli da pratiche sleali. Al momento, non sembra prevista una continuità automatica di tutela per le indicazioni geografiche: a ciò conseguirebbe che, per ottenere tutela in UK, sarà necessario richiedere una nuova registrazione secondo un nuovo sistema di tutela nazionale per le indicazioni geografiche, ad oggi non esistente.
Privative comunitarie per novità vegetali
A livello UE è stata introdotta una normativa che garantisce la protezione delle nuove varietà vegetali mediante una apposita domanda di privativa che riconosce le peculiari caratteristiche del mondo agricolo e dei suoi complessi meccanismi.
Anche alle privative comunitarie per novità vegetali sarà garantita automaticamente una continuità di tutela in UK se già concesse alla data della Brexit senza alcun adempimento da parte del titolare.
Nel caso, invece, di domande ancora pendenti, i titolari potranno presentare una nuova domanda di tutela nazionale, mantenendo la stessa data della domanda UE.
Avv. Elena Cristofori Rapisardi