I Regolamenti che hanno recepito la direttiva 94/62/CE relativa agli imballaggi ed ai rifiuti da imballaggio nelle varie nazioni UE, pur avendo un obiettivo comune, hanno istituito modelli di gestione degli imballaggi disomogenei ed organi nazionali: è per questa ragione che quando si parla di "importatori" ai fini del Conai ci si riferisce indistintamente a chi effettua importazioni dai paesi terzi e a chi effettua acquisti intracomunitari.
Tutti i soggetti che introducono sul territorio italiano merci imballate devono svolgere adempimenti analoghi a quelli dei produttori e degli importatori di imballaggi vuoti: l'imballaggio che contiene un prodotto importato non ha infatti scontato a monte il pagamento del contributo, ma produrrà rifiuti da smaltire/recuperare in Italia.
Gli importatori, come sopra definiti, hanno i seguenti obblighi:
- adesione al CONAI, con l'adesione si acquisisce una quota di partecipazione al Consorzio, mediante il pagamento di una somma base di € 5,16 ed una quota in percentuale sui ricavi dell'esercizio precedente. Se i ricavi si dovessero incrementare il consorziato ha la facoltà ma non l'obbligo di adeguare la propria quota
- dichiarazione al CONAI, a scadenze mensili, trimestrali o annuali, che si effettua on line accedendo con le proprie credenziali al sito del CONAI
- versamento del Contributo ambientale; il versamento del contributo avviene previa emissione di fattura con IVA da parte del Consorzio, che verrà ricevuta tramite i canali telematici del SDI
Le sanzioni sono particolarmente pesanti:
- la mancata adesione è punita con una sanzione pari ad € 5.000
- le "gravi violazioni", costituite in estrema sintesi da omessa applicazione del contributo ambientale ed infedele o omessa dichiarazione, compresa quella presentata con un ritardo oltre 30 giorni, sono sanzionate nella misura del 50% delle somme dovute per la prima infrazione e del 150% per le successive
Le modalità di dichiarazione
La procedura ordinaria di dichiarazione comporta un'analisi di tutti i materiali che compongono gli imballaggi pieni importati; i singoli materiali devono essere individuati in base alle categorie previste da Conai ed il contributo deve essere calcolato e versato in base al loro peso.
L'importatore fruisce dell'esenzione (dalla dichiarazione e dal contributo) se gli importi non superano € 50,00 l'anno per singolo materiale.
La procedura semplificata prevede due tipi alternativi di forfettizzazione:
- un contributo percentuale sul valore di tutte le importazioni di imballaggi pieni
- un contributo fisso a tonnellata sul peso dei soli imballaggi (tara), calcolato senza differenziare la tipologia dei materiali
In questo caso la soglia di esenzione è con riferimento ad un contributo complessivo annuo di € 100,00
I coefficienti e gli importi fissi vengono determinati ogni anno da Conai.
La possibilità di rimborso
L'importatore che applica le procedure semplificate e dichiara un contributo annuo entro il massimale determinato ogni anno da Conai può chiedere a rimborso la quota parte proporzionalmente riferibile alle esportazioni effettuate.
Simone Del Nevo