Cosa si intende per termini di resa
I termini di resa vengono disciplinati dalle regole Incoterms, stabilite e compilate dalla Camera di Commercio Internazionale.
I termini di resa Incoterms vengono utilizzati nei contratti di compravendita internazionale al fine di disciplinare le obbligazioni tra le parti per ciò che riguarda la consegna delle merci; ovvero le spese ed i rischi connessi al trasporto ed alla consegna.
L’ultima versione dei termini Incoterms, rivista e redatta dalla Camera di Commercio Internazionale è quella del 2010, ovvero INCOTERMS 2010.
Quali sono i vantaggi
Con il termine EXW (ex-works), si intende la resa Franco Fabbrica. Detto termine è di gran lunga il più utilizzato dalle aziende esportatrici, in quanto comporta un livello minimo di obbligazioni per l’impresa esportatrice.
Unica responsabilità del venditore
- Mettere a disposizione, alla data e nel luogo convenuto, la merce e la relativa documentazione
Responsabilità del compratore estero
- Caricare la merce sul mezzo di trasporto alla data e nel luogo convenuto
- Provvedere direttamente o indirettamente alle formalità doganali di esportazione
- Scegliere modalità e tipologia di trasporto
- Sottoscrivere il contratto di trasporto ed eventuale assicurazione.
Risulta evidente che detto termine di resa solleva l’esportatore da molti oneri e rischi, ma allo stesso tempo lascia esposta l’impresa al rischio fiscale in quanto le formalità doganali di esportazione sono a carico dell’acquirente non residente.
L’azienda esportatrice emette per dette transazioni fattura di cessione non imponibile ai sensi art. 8, comma 1, lett.b DPR 633/72 ed ha l’obbligo di provare l’effettiva uscita delle merci dall’Unione entro 90 giorni dalla data di consegna delle merci, come ultimamente ribadito dall’Agenzia delle Dogane con nota Nr. 70662 RU del 07.07.2016. La prova dell’avvenuta esportazione, con l’informatizzazione dei processi doganali, non è più data dal visto della Dogana sulle fatture di esportazione, bensì dall’appuramento, presso la dogana di confine unionale, del codice MRN (Movement Reference Number), ovvero il codice identificativo di ogni singola dichiarazione doganale trasmessa in telematico.
Essendo l’operazione doganale di esportazione a cura ed a carico dell’acquirente estero, potrebbe risultare molto difficoltoso, per l’azienda italiana esportatrice, rintracciare la prova dell’avvenuta esportazione per i seguenti motivi:
- Mancato ritrovamento della dichiarazione di esportazione
- Operazione doganale di esportazione presso un altro paese dell’Unione con il quale non è attiva l’evidenza dell’appuramento informatico del codice MRN.
La conseguenza di detta situazione, causa la mancata prova dell’avvenuta esportazione o il fatto che l’esportazione avvenga dopo 90 giorni dalla consegna, è che l’azienda potrebbe incorrere in una sanzione che va dal 50% al 100% del tributo, a meno che non provveda alla regolarizzazione della fattura con il versamento dell’imposta, entro 30 giorni trascorso il termine dei novanta giorni dall’avvenuta consegna.
Come ridurre i rischi della mancata prova dell’esportazione
Potrebbe essere vantaggioso concordare con l’acquirente qualsiasi altro termine di resa differente dal EXW. Concordando, per esempio, la resa FCA (free carrier - franco vettore) i vantaggi per l’azienda esportatrice sarebbero simili alla resa EXW. Il venditore si occupa di far arrivare le merci fino al punto concordato con l’acquirente (magazzino aziendale o altro punto di logistica) dove verranno consegnate al vettore, designato dall’acquirente, mentre lo sdoganamento in export è a carico del venditore. Rimane a carico del compratore la scelta della modalità di trasporto e la sottoscrizione del contratto e dell’eventuale assicurazione.
I vantaggi della resa FCA per l’esportatore sono:
- Affidare tutte le operazioni doganali in export ad un proprio operatore doganale di fiducia, concordando anche eventuali prezzi più vantaggiosi
- Avere la sicurezza fiscale dell’effettuazione dell’operazione doganale in export
- Monitorare, con il codice MRN tramite il sito dell’Agenzia delle Dogane, l’effettiva uscita delle merci dall’UE
- Possibilità di richiedere, presso l’Ufficio Doganale competente per territorio, di effettuare le proprie operazioni di export presso il proprio punto di logistica, in telematica e con la propria firma digitale. In questo caso i vantaggi per l’azienda sarebbero anche di natura economica.
Per una completa ed effettiva sicurezza fiscale è importante che l’esportatore, oltre ad organizzarsi per la realizzazione delle proprie operazioni in export, monitori tramite il sito dell’Agenzia delle Dogane l’appuramento del MRN, per avere la prova dell’uscita delle merci dall’Unione.
Qualora entro 90 giorni dalla data della dichiarazione doganale in export, la merce non risulti uscita, l’esportatore dovrà predisporre tutta la documentazione necessaria per effettuare la chiusura amministrativa presso la dogana di esportazione, in base a quanto disposto dalla Nota nr. 169792 del 2009 dell’Agenzia delle Dogane.
E’ opportuno tenere agli atti tutti i documenti che la dogana potrebbe richiedere per la chiusura amministrativa e soprattutto la prova di avvenuta consegna della merce al destinatario finale da parte del trasportatore.
Si fa presente che gli operatori possono anche, in alternativa, presentare le prove alternative definite per la procedura di “follow-up” di cui alla nota 166840 del 16.12.2009 e quindi i seguenti documenti in originale:
- la prova del pagamento oppure la fattura di vendita, unitamente a
- copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore
Come risulta evidente, la gestione delle esportazioni ha delle criticità di natura amministrativa e doganale, che, se non vengono correttamente gestiti, potrebbe comportare notevoli danni di natura economica e fiscale.
Mariaester Venturini