Le fiere comprese nella misura sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 31 dicembre 2022.
Lo stanziamento complessivo previsto per l’intervento è di 34 milioni di euro per l’anno 2022.
Il Buono Fiere può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, ma può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.
Le domande di agevolazione devono essere inviate dal legale rappresentante tramite procedura informatica, dalle ore 10 alle 17 dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022, secondo le modalità indicate dal decreto direttoriale 4 agosto 2022.
Il Buono Fiere è assegnato dal Ministero, sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande.
Spese ammissibili
Sono ammissibili all’agevolazione le seguenti spese sostenute per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche:
- affitto spazi espositivi, servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica
- allestimento spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi
- pulizia dello spazio espositivo
- trasporto di campionari utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto nello spazio fieristico
- servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti
- noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie
- hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale
- catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo
- attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse alla partecipazione: realizzazione di brochure di presentazione, cartelloni, flyer, cataloghi, video o altri contenuti multimediali
L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti fino ad un massimo di € 10.000.
L'incentivo è previsto nel quadro degli interventi delineati dal decreto-legge del 17 maggio 2022 n. 50 (articolo 25-bis del c.d. “Decreto Aiuti”), convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 luglio 2022 n. 164.
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico