Nel codice sono cambiate le scadenze per le dichiarazioni doganali dei beni; infatti, mentre in precedenza, i beni dovevano essere dichiarati entro 10 giorni di calendario dalla consegna all’ufficio doganale di destinazione, ora il termine viene esteso a 10 giorni lavorativi.
In base alle nuove disposizioni, lo sdoganamento deve essere completato entro 4 ore dal momento della presentazione dei beni, della dichiarazione doganale e della documentazione richiesta presso l’ufficio doganale. Le nuove regole del codice, inoltre, consentono a chi deve dichiarare i beni di registrarli utilizzando il sistema elettronico.
Dichiarazione preliminare
La vera novità è l’opportunità di dichiarare i beni prima del loro arrivo all’ufficio doganale tramite la presentazione della dichiarazione preliminare. Con questa opzione, gli importatori possono presentare copie dei documenti richiesti, in caso di assenza dei documenti originali, anche se la responsabilità di chi presenta la dichiarazione, relativamente ai dettagli contenuti, nascerà soltanto successivamente al momento in cui si sarà formalizzata l'accettazione da parte del funzionario dell’ufficio doganale. Quindi, lo sdoganamento dei beni doganali sarà effettuato dopo il trasferimento dei beni al di là del confine, ma senza la presentazione alla dogana.
Valore dei beni doganali
Per la determinazione del valore doganale dei beni importati, la lista dei documenti da presentare non è cambiata di molto rispetto a prima ed è composta da contratto, fattura, documenti relativi all’assicurazione e alla spedizione marittima, dichiarazione del valore dei beni doganali.
Inoltre il nuovo codice limita il diritto dell’ufficio doganale di richiedere documenti aggiuntivi che confermino il valore dei beni. Infatti, questi saranno richiesti dall’ufficio, soltanto tramite richiesta scritta, e in circostanze in cui i principali documenti contengono discrepanze.
Ridefinite anche le circostanze in cui l’ufficio doganale può prendere decisioni relative alla determinazione del valore doganale, e tra queste figura il caso in cui l’azienda abbia dichiarato incompleta e/o non accurata l’informazione sul valore dei beni.
Il codice definisce anche i casi di determinazione non corretta del valore doganale e quelli di presentazione di documentazione incompleta delle informazioni come ad esempio il calcolo errato del valore doganale.
Claudia Scardino
In collaborazione con Fisco Oggi