Le ragioni principali di tale successo sono:
- capitale sociale che può essere di un euro simbolico
- numero di soci limitato
- funzionamento relativamente semplice
- struttura evolutiva che facilita le partnership con investitori esterni.
Costituzione della SARL
Rispetto alle società di diritto italiano, la SARL e in genere le società commerciali di diritto francese non necessitano dell'atto notarile per la costituzione o la tenuta delle assemblee straordinarie, salvo nel caso in cui la costituzione o gli aumenti di capitale implichino conferimenti di beni immobili. Lo statuto o i verbali delle assemblee sono infatti scritture private.
La costituzione di una SARL implica:
- l'adozione dello statuto da parte dei soci fondatori
- l'adempimento di formalità legali di pubblicità in giornali di annunci legali
- l'immatricolazione al Registro delle Imprese del luogo in cui si trova la sede della società
- la registrazione dello statuto all'Ufficio delle Imposte competente.
Inoltre, se i fondatori conferiscono alla SARL beni in natura, essi devono essere stimati da un "commissario ai conferimenti", nominato dai soci o dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Qualora la società svolga attività "regolamentate" (farmacie, vendita o preparazione di prodotti veterinari, commercialisti, avvocati, architetti, geometri, etc.), i dirigenti devono essere in possesso di specifici requisiti (in termini di diplomi e d'iscrizione all'ordine competente).
Soci
La SARL deve essere costituita da almeno 2 soci e al massimo da 100 soci. Tuttavia, la legge francese consente la creazione di o la trasformazione in una società a responsabilità limitata con socio unico. In questo caso, la società prende il nome di "Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée" o "EURL". I soci della SARL possono essere persone fisiche e/o morali.
Capitale sociale
L'importo del capitale sociale è liberamente stabilito dai soci in funzione delle dimensioni, dall'attività e dei bisogni finanziari della società. Infatti, la legge francese consente la creazione di una SARL con un capitale sociale di 1 euro.
Tuttavia, il capitale sociale è una garanzia nei confronti delle banche e dei terzi ed un basso capitale potrebbe scoraggiare questi ultimi a finanziare la società o a contrarre con la stessa, tanto più che la responsabilità dei soci della SARL è limitata alla loro partecipazione al capitale.
Il capitale sociale è suddiviso in quote sociali che devono essere sottoscritte in totalità dai soci. I conferimenti devono essere eseguiti per intero quando le quote rappresentano conferimenti in natura (beni mobili o immobili, stock di merci, crediti, etc.), mentre quando i conferimenti sono in denaro, essi possono essere versati per solo 1/5 al momento della costituzione della SARL.
Il saldo sarà versato a richiesta dell'amministratore entro 5 anni dall'immatricolazione.
Sono consentiti anche i conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi. I titolari di quote rappresentative di tali conferimenti, possono votare alle assemblee generali e alla ripartizione degli utili, secondo le regole fissate dallo statuto.
Il capitale della SARL può essere anche variabile. Esso è allora compreso tra un minimo ed un massimo fissato dallo statuto. Il vantaggio del capitale variabile è l'assenza di formalismo per procedere agli aumenti o alle riduzioni di capitale.
Responsabilità di soci ed amministratori
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata alla loro partecipazione nel capitale. Tuttavia, in caso di procedura fallimentare e qualora i soci abbiano assunto funzioni di dirigente della SARL o si siano comportati come dirigenti "di fatto", e la loro cattiva gestione abbia condotto all'insolvenza della società, il tribunale può condannare i soci a pagare totalmente o parzialmente i debiti sociali che non siano stati soddisfatti dalla ripartizione dell'attivo sociale.
La responsabilità degli amministratori può essere civile o penale. In particolare, l'amministratore può essere responsabile di errori di gestione e condannato a risarcire i danni procurati o della violazione di disposizioni penali (per esempio, in caso di falso in bilancio, distribuzione di dividendi fittizi, prestito illecito di manodopera, lavoro clandestino, etc.)
Funzionamento della SARL
La società è gestita e rappresentata da uno o più amministratori (gérants) che devono essere persone fisiche e possono essere soci della SARL o terzi. In assenza di clausole statutarie o di decisioni assembleari che limitino i poteri degli amministratori, essi hanno i poteri più ampi per agire in nome e per conto della Società.
In ogni caso, anche qualora lo statuto preveda limitazioni ai poteri dell'amministratore, queste non sono opponibili ai terzi, ma possono fondare un'azione in responsabilità da parte dei soci contro l'amministratore, qualora questi abbia compiuto atti esorbitanti i suoi poteri.
I soci si riuniscono almeno una volta all'anno in assemblea generale ordinaria per approvare il bilancio annuale ed ogni qualvolta l'interesse sociale lo richieda. Le decisioni ordinarie sono prese alla maggioranza semplice (50% + 1 voto).
La minoranza di blocco è dunque del 50%.
Le decisioni che comportano modifiche statutarie (ad esempio, aumenti o riduzioni del capitale, fusioni, trasformazione, scioglimento e messa in liquidazione della società, etc.) sono prese in assemblea straordinaria.
Affinché tale assemblea sia valida, i soci presenti o rappresentati devono possedere almeno 1/4 delle quote sociali in prima convocazione. In seconda convocazione, i soci devono possedere o rappresentare almeno 1/5 delle quote.
Le decisioni dell'assemblea straordinaria sono prese alla maggioranza dei 2/3 dei voti. La minoranza di blocco è dunque del 33% + 1 voto. L'approvazione della cessione di quote sociali è decisa alla maggioranza dei soci che rappresentano almeno 50% delle quote sociali, salvo se lo statuto preveda maggioranze rinforzate.
Regime fiscale della SARL
La SARL è soggetta all'imposta sulle società (il tasso ordinario dell'IS è attualmente uguale al 33,33% del risultato dell'esercizio) e la remunerazione versata agli amministratori è deducibile dal risultato dell'esercizio sociale. E' tuttavia possibile optare per l'imposta sui redditi quando la società è costituita tra membri di una stessa famiglia (coniugi e/o figli).
Regime sociale degli amministratori
Esso è differente a seconda che l'amministratore sia maggioritario o minoritario. L'amministratore maggioritario detiene solo o con il coniuge più del 50% del capitale sociale. Nel caso in cui più amministratori detengano complessivamente più del 50% del capitale, ciascuno è considerato maggioritario.
L'amministratore maggioritario ha gli stessi obblighi contributivi ed è affiliato al regime sociale dei lavoratori indipendenti (régime des travailleurs non-salariés o TNS).
L'amministratore minoritario se percepisce una remunerazione è affiliato al regime dei soggetti cd. "assimilati ai lavoratori dipendenti" e usufruisce del sistema della sicurezza sociale e previdenziale dei dipendenti.
Tuttavia, a differenza dei lavoratori dipendenti, gli amministratori minoritari non usufruiscono dell'assicurazione contro la disoccupazione e delle disposizioni del diritto del lavoro.
Eventualmente, l'amministratore minoritario può cumulare le sue funzioni con un contratto di lavoro, se tale contratto concerne l'esercizio di funzioni tecniche distinte dal suo mandato di amministratore e se è possibile dimostrare l'esistenza di un vincolo di subordinazione con la SARL.
Regime fiscale degli amministratori
Gli amministratori maggioritari o minoritari sono soggetti al regime fiscale dei dipendenti e le loro remunerazioni sono tassate nella categoria dei redditi da lavoro dipendente (catégorie des traitements et salaires o TS).
Revisori dei conti
Le SARL sono obbligate a nominare un revisore dei conti se, alla chiusura dell'esercizio, superano almeno una delle seguenti tre soglie:
- totale di bilancio: 1 550 000 euro
- fatturato IVA esclusa: 3 100 000 euro
- media dei dipendenti: 50.
Cessione delle quote sociali
Le quote sociali possono essere cedute a terzi solo previo consenso della maggioranza dei soci che rappresentino almeno la metà delle quote sociali, a meno che lo statuto non preveda maggioranze rinforzate. Invece le cessioni di quote tra soci, coniugi, ascendenti e discendenti sono libere.
Tuttavia, lo statuto può prevedere che tali cessioni siano comunque sottoposte all'accordo degli altri soci, come nel caso delle cessioni a terzi. Anche l'atto di cessione è una scrittura privata che non necessita dell'intervento del notaio.
La cessione delle quote sociali è sottoposta ad una tassa di registro a carico dell'acquirente salvo patto contrario, del 5% del valore delle quote superiore a 23.000 euro, e alla tassazione delle plusvalenze realizzate dal venditore.
Avvocato Arianna Righi