2 settembre 2017

Sanzioni internazionali contro l'Iran: lo stato dell'arte tra aperture ed insidie

di lettura

Si sente talvolta affermare che, a partire dal giorno di implementazione (16 gennaio 2016) del Piano di Azione Congiunto Globale (“PACG”), il commercio con l’Iran potrà avvenire liberamente. Questa affermazione non corrisponde allo stato dell’arte e, al contrario, può essere fuorviante per quelle società che intendano avviare relazioni commerciali con tale Paese.

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Infatti, sebbene la maggior parte delle sanzioni commerciali e finanziarie adottate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Unione Europea sia stata revocata a partire dal giorno di implementazione, alcune restrizioni al trasferimento di beni, software e servizi verso l’Iran restano tuttora in vigore.

Alla luce del Regolamento UE n. 267/2012 come modificato dal Regolamento n. 1861/2015 e n. 1862/2015, tutte le operazioni commerciali permesse sotto il previgente regime sanzionatorio devono considerarsi lecite anche nel nuovo contesto normativo. Inoltre, a seguito della revoca delle sanzioni, determinate operazioni commerciali sono state ammesse.
Ad esempio, le imprese europee possono ora importare petrolio greggio, prodotti petroliferi e petrolchimici dall’Iran, esportare attrezzature o fornire assistenza tecnica – relative ai settori petrolifero, gas e petrolchimico – a persone fisiche o giuridiche iraniane o per un uso in Iran. E' inoltre possibile, ad esempio, prestare servizi di manutenzione o approvvigionamento di navi o aeromobili cargo iraniani, salvo che trasportino beni la cui esportazione è vietata dal Regolamento n. 267/2012.

Come anticipato, tuttavia, altre restrizioni commerciali e finanziarie sono rimaste in vigore. Ad esempio, sebbene non sia più necessario notificare o richiedere l’autorizzazione per il trasferimento di fondi verso soggetti iraniani (purché non siano listati) e sia divenuta possibile l’apertura di relazioni di corrispondenza tra banche europee ed iraniane, alle imprese ed agli istituti finanziari europei è ancora fatto divieto di compiere alcune operazioni tra cui: la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria relativa abeni e tecnologie indicati nell’Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione Europea, la messa a disposizione di fondi e risorse economiche a persone fisiche e giuridiche listate (ad esempio, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica) come pure la fornitura, a queste ultime, di servizi di messaggistica finanziarie specializzata (SWIFT).

Infine, alcune operazioni vietate ai sensi del previgente quadro sanzionatorio sono ora diventate soggette ad un’autorizzazione concessa preventivamente dalle autorità competenti (ad esempio, per l'Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico). Questa autorizzazione (che può essere negata qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che l’operazione contribuirebbe ad attività vietate ai sensi del PACG) è necessaria, ad esempio, qualora un’impresa europea voglia trasferire a persone fisiche o giuridiche iraniane grafite, metalli grezzi o semilavorati (elencati nell'allegato VII B del Regolamento n. 267/2012) oppure software per la pianificazione aziendale, sviluppati specificatamente per le industrie nucleari e militari (di cui all’Allegato VII A del Regolamento n. 267/2012). 

Prima di trarre qualsiasi conclusione si rendono necessarie ulteriori considerazioni.

In primo luogo, l’intero contesto normativo così come sopra descritto è revocabile. Infatti, nel caso in cui l’Iran ponesse in essere una significativa inadempienza al PACG, le sanzioni originarie potrebbero essere reintrodotte. Le misure restrittive così reintrodotte non si applicherebbero retroattivamente ai contratti conclusi conformemente al PACG; tuttavia, come spiegato nella Nota informativa concernente la sanzioni dell'UE da revocare nel quadro del piano d'azione congiunto globale, alle imprese europee verrebbe concesso un termine entro il quale cessare gradualmente le proprie attività nel Paese.

Inoltre, alcune delle sanzioni secondarie statunitensi (che vincolano “non U.S. persons” – qualsiasi persona fisica o giuridica con esclusione dei cittadini statunitensi, stranieri residenti permanenti, entità organizzate secondo le leggi degli Stati Uniti o qualsiasi persona negli Stati Uniti - per condotte, riguardanti l’Iran, non sottoposte al controllo della giurisdizione statunitense) sono ancora in vigore. Ad esempio, alle imprese europee è fatto divieto di riesportare in Iran qualsiasi bene o tecnologia - esportata dagli Stati Uniti - quando si sappia o vi sia ragionevole motivo di sapere che l’esportazione è verso l’Iran e che l’esportazione dei componenti del bene é controllata dagli Stati Uniti. Parimenti, le imprese europee (e gli istituti finanziari) non possono compiere alcuna operazione con persone fisiche e giuridiche iraniane indicate nella Specially Designated Nationals And Blocked Persons List pubblicata (e aggiornata con una certa frequenza) dell’Office of Foreign Assets Control.

Da ultimo, non certo per importanza, occorre sottolineare quanto accaduto il 13 ottobre scorso ovvero la mancata certificazione da parte del Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump del rispetto - da parte iraniana - del PACG. Il Congresso dovrà ora pronunciarsi sulle conseguenze di tale mancata certificazione. Sebbene l'Unione Europea abbia dichiarato di considerare tale atto una questione "interna" agli Stati Uniti, invitando questi ultimi a mantenere i propri impegni assunti con il Piano (vedasi la Dichiarazione dell'UE sul Piano d'Azione Congiunto Globale del 16/10/2017), è possibile che la decisione del Presidente degli Stati Uniti mini la stabilità venutasi a creare (perlomeno formalmente) con l'adozione del PACG.  

In conclusione, è opportuno che le imprese europee, prima di accedere al mercato iraniano, compiano un’adeguata due diligence oggettiva e soggettiva. Quest’analisi dovrà riguardare la struttura societaria dell’esportatore europeo (specialmente con riguardo alla possibile applicazione delle sanzioni secondarie statunitensi), la tipologia di bene o tecnologia da esportare in Iran nonché la controparte contrattuale, come pure l’utilizzatore finale dei prodotti o delle tecnologie da trasferire.

Avv. Silvia Bortolotti
Dott.ssa Giulia Levi

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