Il provvedimento in data 16 novembre 2015 con il quale il primo ministro russo ha imposto severe limitazioni alla circolazione sul mercato di software di origine straniera è strutturato sui seguenti presupposti.
Innanzitutto si tratta restrizioni che riguardano la fornitura di software alle Pubbliche Amministrazioni. Tali enti potranno quindi approvvigionarsi, in linea di massima, acquisendo software iscritti in uno speciale e pubblico registro nel quale verranno inclusi esclusivamente software di “origine russa”.
A breve verranno emanati i regolamenti attuativi che comprenderanno anche la composizione del comitato di controllo pubblico, deputato a vagliare le condizioni di inserimento nel registro.
Le condizioni di accesso a questo registro possono, allo stato, essere così sintetizzate:
- Il soggetto titolare dei diritti sul software deve essere una società o un ente no profit nel quale almeno il 50% delle quote sia di proprietà di soggetti russi;
- Il software deve essere reso disponibile per l’intero territorio russo;
- Ad eventuali soggetti stranieri che “partecipano” all’ente russo, ovvero alla circolazione/distribuzione del software, non potrà comunque essere destinata una somma superiore al 30% dei ricavi scaturenti dalla circolazione del software.
Le Pubbliche Amministrazioni russe potranno acquisire software direttamente da società straniere, soltanto nel caso in cui il registro non includa già un software avente caratteristiche identiche o analoghe a quelle del software estero (o comunque con queste fungibili). Il punto è, naturalmente, critico e potrebbe imporre un’approfondita valutazione tecnico/legale, volta a determinare il contenuto del software ”certificato”, con le differenze e specificità rispetto a quello estero per comprendere se quest’ultimo possa essere liberamente acquisito dalle Amministrazioni locali o meno.
E’ tuttavia evidente che, in assenza di una palese e indiscutibile novità e originalità del programma, potrebbe essere difficile, se non impossibile, che l’ente pubblico russo accordi la preferenza per la fornitura ad un soggetto straniero.
La portata protezionistica di questa normativa non richiede particolari commenti e si incastra nella serie di provvedimenti che il governo russo ha recentemente adottato nel settore IT, con l’obiettivo di limitare l’influenza delle multinazionali straniere operanti in questo ambito, favorendo invece lo sviluppo di un’industria informatica nazionale. In coerenza con questo obiettivo, il provvedimento prevede anche una serie di misure di incentivo per le software house nazionali.
Per le aziende italiane che operano in questo settore, con particolare riguardo ai fornitori di aziende pubbliche (ma non solo), diventa quindi molto importante comprendere esattamente la portata di questa normativa, anche nei suoi risvolti di natura pratica e applicativa. Si tratterà, in altri termini, di attrezzarsi in maniera adeguata
- sia per ottenere l’inserimento nel Registro
- sia per certificare alle Pubbliche Amministrazione l’inesistenza di software analoghi e/o fungibili, ricorrendo a consulenti in proprietà industriale per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnica.
Parallelamente, sarà opportuno implementare adeguate misure di sorveglianza e tutela sui propri software, poiché è evidente che la tendenza alla progressiva “nazionalizzazione” del settore può implicare rischi concreti anche nell’ottica della violazione dei diritti di esclusiva.
Avv. Massimiliano Patrini