Fatta eccezione per alcuni Stati, che hanno assunto una posizione neutrale (ad esempio la Turchia), sono state adottate misure più restrittive rispetto alle precedenti (Reg. CE n. 423/2007) e anche più stringenti rispetto a provvedimenti analoghi rivolti ad altri Paesi.
Il Consiglio dell'Unione Europea con la Decisione 2011/273/PESC ha disposto l'embargo sulle armi, il divieto di esportare attrezzature per la repressione interna, restrizioni all'ammissione nell'Unione Europea, congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone ed entità ritenute responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria. In applicazione di questa Decisione, il 10 maggio scorso è entrato in vigore il Reg. (UE) n. 442/2011 che prevede:
- il divieto di vendere, trasferire o esportare direttamente o indirettamente a qualsiasi persona, entità, organismo in Siria o per un uso in Siria, le attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e che vengono elencate nell'allegato I dello stesso Regolamento; come pure è vietato fornire l'assistenza tecnica, finanziaria, finanziamenti o servizi di intermediazione pertinenti a queste attrezzature
- il divieto di fornire direttamente o indirettamente assistenza tecnica, finanziaria e finanziamenti pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea o alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso di detti beni, a qualsiasi persona, entità, organismo in Siria o per uso in Siria
- il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti o controllati dai soggetti elencati nell'Allegato II del Regolamento.
Il Regolamento prevede delle deroghe solo in presenza di determinate condizioni e previa autorizzazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri per le attrezzature destinate ad uso umanitario o protettivo.
Giuseppe De Marinis