28 mag 2025 11:40 28 maggio 2025

Linee guida per rifornimento di GNL da nave a nave nei porti italiani

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Pubblicato il primo schema di regolamento portuale per le operazioni di bunkeraggio GNL/bioGNL ship to ship che individua regole comuni per tutti i porti italiani.

Linee guida per rifornimento di GNL da nave a nave nei porti italiani

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alle Autorità marittime i criteri generali da adottare per regolare il rifornimento in porto delle navi a GNL (gas naturale liquefatto) e Bio GNL tramite il sistema Ship to Ship (affiancamento tra nave rifornitrice e nave rifornita).

Tali operazioni sono svolte tramite nave rifornitrice presso le banchine: l’unità rifornita deve essere ormeggiata sul lato banchina; l’unità rifornitrice sul lato mare.

Le aree individuate dal proponente sono valutate dall’Autorità di Sistema Portuale, previa intesa con l’Autorità Marittima e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale competente per territorio, sulla base della redazione della valutazione dei rischi delle operazioni di bunkeraggio di GNL, tramite unità rifornitrice nel porto.

Operazioni di bunkeraggio

  1. Affiancamento e ormeggio dell’unità rifornitrice all’unità da rifornire
  2. Accoppiamento delle linee di rifornimento del GNL e del vapore dell’unità rifornitrice e della nave
  3. Trasferimento del GNL dall’unità rifornitrice alla nave rifornita
  4. Drenaggio e spurgo delle linee
  5. Disconnessione linee di rifornimento del GNL e del vapore
  6. Disormeggio dell’unità rifornitrice.

Durante le operazioni di bunkeraggio di GNL da nave, è sempre proibita la movimentazione di carichi sospesi sopra la Safety zone individuata attorno alla stazione di bunkeraggio della nave.

Per poter essere rifornita di GNL, la nave ricevente, in occasione di ogni operazione di bunkeraggio, deve assicurare il rispetto di standard minimi, tra cui:

  • possesso della certificazione di sicurezza rilasciata ai sensi della Convenzione SOLAS
  • il personale marittimo - responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all’utilizzo di gas quale combustibile di bordo, ovvero per interventi nei casi di emergenza - deve essere in possesso del certificato di addestramento di base per prestare servizio a bordo, in accordo alle disposizioni di cui Regola V/3.6 della Convenzione STCW
  • il Comandante, gli ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità per la cura e l’utilizzo dei gas come combustibile e dei relativi sistemi di bunkeraggio, deve essere in possesso di un certificato di addestramento avanzato.

L’istanza per poter effettuare il rifornimento di GNL in porto deve essere presentata all’Autorità marittima tramite PEC, anticipandola via e-mail e inserendo una parallela richiesta anche sul portale PMIS - a cura del Comandante o della Società di gestione/dell’armatore dell’unità rifornitrice o a cura dell’agente raccomandatario operante in nome e per conto di questi - con un anticipo di almeno 48 ore rispetto alle operazioni di rifornimento.

L’Autorità marittima, valutata l’istanza, rilascia l’autorizzazione all’effettuazione delle operazioni di bunkeraggio che deve essere consegnata al Comandante della unità rifornitrice per accettazione delle condizioni. Copia dell’autorizzazione, recante la firma per accettazione da parte del Comandante della unità rifornitrice, deve essere restituita all’Autorità marittima.

Durante le operazioni di bunkeraggio, le presenze nella safety zone devono essere limitate al solo personale di bordo che deve indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati ai rischi specifici. Il personale dedicato a seguire le operazioni di bunkeraggio di GNL (nave rifornita e nave rifornitrice) deve dedicarsi esclusivamente alle operazioni di bunkeraggio non potendo seguire nessun’altra operazione che si svolga, a bordo della nave, simultaneamente a queste.

Le operazioni di bunkeraggio di GNL devono essere interrotte quando le condizioni meteorologiche o lo stato del mare superino, o si prevede che possano superare nell’arco temporale previsto per il rifornimento, le condizioni limite previste nei corrispondenti studi di sicurezza (valutazione dei rischi).

Sia la nave rifornitrice sia la nave rifornita, durante le operazioni di bunkeraggio di GNL, devono issare a riva la bandiera internazionale B (BRAVO) del Codice internazionale dei segnali del 1969, così come emendato, o una luce rossa per il periodo notturno.

L’introduzione di questo provvedimento, unitamente allo sviluppo delle infrastrutture di approvvigionamento - secondo Assogasliquidi - “offrirà nuove e concrete opportunità per garantire il rifornimento di navi e traghetti a GNL/bioGNL, rilanciando il ruolo dell’Italia come hub strategico del Mediterraneo nel settore marittimo”.

Fonte: Assogasliquidi

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