La Turchia conta su una popolazione numerosa (circa 76 milioni di persone secondo le stime rilasciate nel 2013), giovane (la metà ha meno di 30 anni), dinamica, istruita e multiculturale. Oltre 29,2 milioni sono i professionisti giovani, istruiti e motivati. Circa 610.000 laureati ogni anno, provenienti da 183 università. Oltre 700.000 diplomati, di cui circa la metà provenienti da istituti professionali e tecnici.
La Turchia, attualmente posizionata al 16° posto tra le principali economie mondiali e con una crescita economica stabile, rappresenta un mercato strategico per l’Italia che ha visto raddoppiare dal 2008 al oggi le proprie esportazioni, fino ad arrivare a circa 10 miliardi di euro. Tuttavia, i recenti avvenimenti internazionali, tra cui gli incerti rapporti con la Russia e una lunga serie di attentati, hanno frenato il settore del turismo: alberghi semi-vuoti e voli cancellati hanno, sensibilmente, ridotto gli afflussi di valuta estera. Le entrate del turismo potrebbero scendere sotto i 20 miliardi di dollari quest’anno per la prima volta dal 2008, secondo le stime rese note dalla società di consulenza Eurasia Group. Il turismo rappresenta il 6,2% della Pil turco, ci fa sapere l’Associazione delle agenzie di viaggio turche e da lavoro alll’8% degli occupati. Quest’anno, centinaia di località sulle coste turche del Mediterraneo hanno lasciato a casa migliaia di lavoratori stagionali.
Il Governo turco e’ fortemente impegnato nella promozione del settore tecnologico e nella privatizzazione delle imprese statali; favorisce, inoltre, l’integrazione economica con il resto del mondo e l’attrazione di investimenti dall’estero.
In Turchia non sono previste limitazioni particolari agli investimenti diretti esteri nel settore privato. Chiunque decida di avviare attività commerciali e/o imprenditoriali nel Paese, sia esso un soggetto locale o straniero, è tenuto ad informare, preventivamente, le competenti autorità amministrative e fiscali locali, al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per operare legalmente sul territorio.
In quest’ottica, vanno intese le specifiche normative in materia di anti-trust, introdotte di recente, proprio allo scopo di garantire una maggior trasparenza nell’accesso al mercato. E’ stata, altresì, aggiornata la normativa in materia di proprietà intellettuale, per offrire una maggiore protezione ai titolari di tali diritti.
La Turchia ha altresì sottoscritto accordi bilaterali contro la doppia imposizione fiscale con numerosi paesi europei ed extraeuropei, che prevedono l’esclusione di qualunque forma di discriminazione fiscale nei confronti dei soggetti stranieri.
Questi, in estrema sintesi, i principali fattori in grado di attirare investimenti esteri in Turchia:
- ampio mercato interno, in costante crescita
- settore privato maturo e dinamico
- forza lavoro di alta qualità e a basso costo
- rete di infrastrutture ben sviluppata
- raggiunta unione doganale con i paesi europei
- regime fiscale competitivo
- ambiente libero e sicuro
Incentivi e loro applicazione
La Turchia prevede numerosi incentivi e/o agevolazioni a favore degli investimenti privati stranieri in determinati settori e/o in determinate aree geografiche volti a
- indirizzare gli investimenti verso lo sviluppo di settori strategici
- promuovere l’integrazione tra contesti urbani e rurali
- sostenere le esportazioni, l’alta tecnologia
- garantire uno sviluppo sostenibile.
Per poter beneficiare degli incentivi agli investimenti previsti dal Governo, è richiesto l’ottenimento dell’Investment Incentive Certificate, da parte del Ministero dell’Economia. Il Governo ha stabilito un limite per il valore degli investimenti, che non possono risultare inferiori, a seconda della zona geografica in cui è destinato l’investimento, rispettivamente a 1 milione e a mezzo milione di lire turche.
Le principali tipologie di incentivi offerti dal Governo alle aziende estere sono:
- Esenzione dazi doganali: esenzione totale dal pagamento dei relativi dazi doganali previsti per l’importazione di macchinari ed apparecchiature provenienti, esclusivamente, da paesi extraeuropei.
- Esenzione dal pagamento dell’IVA: esenzione totale dal pagamento dell’IVA per l’acquisto o l’importazione di macchinari ed apparecchiature da utilizzare nell’ambito di investimenti, per i quali è previsto il rilascio di apposito investment incentive certificate.
- Riduzione dell’imposta sui redditi d’impresa: il Governo ha disposto una riduzione dell’imposta sui redditi d’impresa, che può variare dal 50% al 90%, a seconda del valore dell’investimento e dell’area geografica in cui l’investimento verrà effettuato.
- Riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro: sono concessi degli incentivi per il pagamento della quota, riservata ai datori di lavoro, dei contributi previdenziali previsti a favore dei propri dipendenti. Tali incentivi possono essere concessi per un periodo compreso tra 2 e 10 anni, a seconda dell’area geografica in cui è previsto l’investimento.
- Terreni in concessione: il Ministero delle Finanze può concedere agli investitori il diritto di utilizzare il terreno per 49 anni.
- Contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti: il Governo può concorrere al pagamento degli interessi applicabili ai finanziamenti ottenuti nell’ambito di investimenti, per i quali è prevista la concessione di incentivi. I contributi governativi sono, di regola, compresi tra i 3 e i 7 punti.
- Rimborso dell’IVA: questa tipologia di incentivo trova applicazione, unicamente, in riferimento ad investimenti effettuati in una zona geografica prestabilita.
Sono, altresì, previste ulteriori forme di incentivi a favore di attività di investimento, volte alla promozione della ricerca e dello sviluppo, così come a favore del settore dell’alta tecnologia.
Strutture utilizzate per operare nel Paese
Una società straniera, interessata a svolgere attività di business in Turchia, può operare attraverso una propria consociata, una filiale, oppure un “liaison office”. Il nuovo codice commerciale, entrato in vigore nel luglio del 2012, ha introdotto numerose novità in materia societaria. In particolare, è stato sancito l’obbligo di preventiva registrazione presso il locale ufficio del registro, sia per le consociate che per le filiali di società estere, affinché queste siano ammesse ad operare legalmente nel paese. E’, altresì, richiesta ad entrambe la preventiva registrazione presso le autorità fiscali locali, al fine di ricevere il relativo codice fiscale.
Le tipologie societarie più, frequentemente, utilizzate da società estere per la costituzione di proprie consociate in Turchia sono, rispettivamente, le Joint Stock Corporations e le Limited Liability Companies. La legge ha, tuttavia, stabilito che per poter operare in determinati settori occorre, necessariamente, utilizzare una joint stock corporation. I settori in questione comprendono, tra gli altri, quello bancario e assicurativo, quello immobiliare, il settore finanziario, e dell’intermediazione.
Limited Liability Company
Il numero dei soci può, indifferentemente, essere ricompreso tra un minimo di 1 ed un massimo di 50. I soci possono consistere in persone fisiche o giuridiche, residenti o non residenti in Turchia. La responsabilità dei soci è, di regola, limitata e proporzionale al solo valore dei conferimenti. Tuttavia, in caso di mancato pagamento delle tasse, i soci risultano solidalmente e illimitatamente responsabili nei confronti del fisco, qualora il patrimonio sociale non sia sufficiente a soddisfare tale debito.
La gestione degli affari della società è affidata ad uno o più managers appositamente eletti dall’Assemblea dei Soci (General Assembly). Almeno uno dei managers deve, necessariamente, essere uno dei soci. Non sono stabilite, invece, limitazioni alla nazionalità degli amministratori, che possono, indifferentemente, risiedere in Turchia o all’estero.
Il capitale sociale minimo previsto dalle normative locali non deve risultare inferiore a 10.000 lire turche. Ciascuna azione deve avere un valore nominale pari a 25 lire turche o ad un suo multiplo.
Joint Stock Corporation
Il numero dei soci può consistere in un solo soggetto, che può, indifferentemente, essere rappresentato da una persona fisica o giuridica, residente o non residente in Turchia. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata alla quota di capitale sociale sottoscritta.
Il capitale sociale minimo previsto dalle normative locali non deve risultare inferiore a 50.000 lire turche; le società quotate devono, tuttavia, disporre di un capitale sociale minimo pari ad almeno 100.000 lire turche.
L’amministrazione di una Joint Stock Corporation è affidata a due organi distinti, il consiglio di amministrazione (Board of Directors) e l’assemblea dei soci (General Assembly). Il consiglio di amministrazione può consistere in uno o più soggetti appositamente eletti nell’atto costitutivo o dall’assemblea dei soci. Non è, invece, richiesto che almeno uno dei membri del CDA sia anche un socio della società.
Filiale
Secondo le normative locali, una filiale non è dotata di personalità giuridica distinta e separata da quella della società straniera. Per questa ragione anche l’atto costitutivo e l’oggetto sociale della filiale devono, necessariamente, coincidere con quelli della società straniera. E’ opportuno sottolineare che, qualora il soggetto chiamato a gestire l’attività della filiale in Turchia sia un cittadino straniero, è richiesto il preventivo ottenimento di apposito permesso di soggiorno.
Da un punto di vista prettamente fiscale, la filiale è soggetta ad imposizione sui redditi secondo le stesse aliquote previste per le società locali.
Ufficio di Rappresentanza
L’apertura di un ufficio di rappresentanza è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell’Economia (Ministry of Economy Incentive Administration and Foreign Investment Department). Un ufficio di rappresentanza non è autorizzato a svolgere nessun tipo di attività commerciale; non può, cioè, condurre business, stipulare contratti o emettere fatture. Gli eventuali pagamenti legati alla gestione dell’ufficio di rappresentanza devono essere effettuati, unicamente, dalla società straniera, tramite trasferimento di denaro proveniente dall’estero.
Il salario, eventualmente, riconosciuto alla persona/e incaricata di gestire l’ufficio di rappresentanza non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale in Turchia, purché anch’esso sia effettuato tramite trasferimento di denaro proveniente dall’estero. In base alle recenti normative, l’autorizzazione concessa dal Governo turco per l’apertura di un ufficio di rappresentanza ha una durata di 3 anni.
Uno sguardo al mondo del lavoro
La normativa vigente in materia di lavoro stabilisce un limite massimo al numero di ore che un lavoratore può essere chiamato a svolgere nell’arco di una settimana, pari, cioè, a 45. Alle parti è, tuttavia, riconosciuta piena libertà nel ripartire tale limite secondo le proprie esigenze, sempreché il lavoratore non sia costretto a lavorare oltre 11 ore al giorno. Ai sensi del Weekend Holiday Act, ciascun lavoratore ha, inoltre, diritto di usufruire di un giorno di riposo alla settimana.
Per quanto riguarda, invece, la disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario, queste non possono risultare superiori alle 270 ore all’anno. La retribuzione, di regola, prevista per il lavoro straordinario è superiore del 50% rispetto a quella ordinaria.
E' altresì riconosciuto a ciascun lavoratore dipendente, assunto da almeno 1 anno, il diritto alle ferie annuali retribuite. In particolare, sono previsti:
- 14 giorni di ferie pagate all’anno, per coloro che risultano essere assunti da un periodo compreso tra 1 e 5 anni
- 20 giorni, per coloro che risultano essere sotto contratto da 5 a 15 anni
- 26 giorni, per i lavoratori sotto contratto da oltre di 15 anni.
I contratti di lavoro
I contratti di lavoro possono, indifferentemente, essere a tempo determinato o indeterminato. I contratti, che prevedono una durata di almeno 1 anno, devono, obbligatoriamente, risultare stipulati in forma scritta. Nel caso di contratti per i quali non è richiesta la forma scritta (la cui durata è inferiore ad 1 anno), è previsto, tuttavia, l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire al lavoratore un documento, precedentemente sottoscritto, contenente la descrizione dei termini e delle condizioni previste per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La legge stabilisce, altresì, la previsione di un periodo di prova della durata di due mesi, che può, tuttavia, essere esteso a 4, secondo quanto disposto dagli eventuali contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore. L’eventuale interruzione del rapporto durante il periodo di prova, non comporta, a carico del datore di lavoro, l’obbligo di fornire adeguato preavviso o di versare alcuna indennità. Il diritto del lavoratore ad essere retribuito per il periodo di lavoro prestato e a ricevere gli eventuali ulteriori “benefits” maturati non è, tuttavia, pregiudicato dalla prematura interruzione del rapporto.
Risoluzione del rapporto
La legge non prevede alcun obbligo a carico delle parti, nel caso di interruzione del rapporto alla naturale scadenza del contratto. In caso di contratti a tempo indeterminato, invece, la legge stabilisce l’obbligo a carico della parte di fornire adeguato preavviso. In particolare, tale preavviso deve essere comunicato alla controparte con almeno 2 settimane di anticipo, qualora il rapporto risulti in essere da un periodo non superiore a 6 mesi. Nel caso di rapporto compreso tra 6 mesi e 1 anno e ½, il relativo preavviso deve essere comunicato alla controparte con almeno 4 settimane di anticipo. Occorrono, invece, 6 settimane, qualora si intenda interrompere un rapporto lavorativo in essere da un minimo di 1 anno e ½ ad un massimo di 3 anni. Infine, per rapporti di lavoro che risultano superiori a 3 anni, il preavviso deve essere comunicato con almeno 8 settimane di anticipo. La durata del preavviso può, tuttavia, essere liberamente estesa dalle parti, tramite apposita previsione contrattuale, mentre non è consentito stabilire una durata inferiore rispetto a quella indicata dalla legge.
L’ammontare del TFR viene determinato avendo riguardo sia all’ultima busta paga ricevuta, che alla durata del rapporto di lavoro prima della sua interruzione.
Tutti i lavoratori sono soggetti a copertura assicurativa previdenziale dal momento della loro assunzione. Tutte le aziende sono tenute a registrarsi presso i competenti uffici del lavoro presenti sul territorio e a registrare, altresì, ogni dipendente, entro un mese dalla sua assunzione.
Il sistema previdenziale prevede la copertura per i casi di infortuni occorsi sul lavoro, per i casi di malattia professionale, di maternità, di invalidità e di morte. I contributi previdenziali sono calcolati avendo riguardo alla retribuzione mensile percepita e sono sostenuti, congiuntamente, dal datore di lavoro e dal lavoratore.
Imposta sui redditi d’impresa
La normativa, che disciplina la previsione delle imposte a carico delle persone giuridiche, è contenuta nella Legge N. 5422, emanata il 21 giugno del 2006. Rientrano nell’ambito di applicazione della normativa, le società di capitali, le società cooperative, le imprese statali, le associazioni commerciali, industriali e agricole controllate o affiliate a stati esteri e le joint ventures.
I soggetti, che dispongono di una sede legale in Turchia o che hanno il proprio centro di affari nel paese, sono soggetti ad imposizione fiscale sui redditi prodotti in qualunque parte del mondo.
Coloro, invece, che non dispongono né di una sede legale in Turchia né di un centro di affari nel paese sono soggetti ad imposizione fiscale, unicamente, sui redditi prodotti in territorio turco.
L’aliquota d’imposta applicabile sul reddito prodotto dalle società è pari al 20%. In caso di distribuzione degli utili, la legge prevede una ritenuta alla fonte pari al 15%.
Risultano, invece, esenti dalla ritenuta, gli utili distribuiti a società residenti in Turchia o a succursali turche di società straniere.
Transfer pricing
La disciplina del “transfer pricing” è contenuta nell’articolo 13 della normativa fiscale societaria e nei relativi regolamenti di attuazione, risalenti, rispettivamente, al 2007 e al 2008. Si tratta di una disciplina, che ricalca i principi stabiliti a livello internazionale dall’OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ed, in particolare, il principio del c.d. “prezzo equo” (arm’s lenght).
Allo scopo, cioè, di evitare manovre elusive basate sulla manipolazione dei prezzi di trasferimento di beni o servizi tra società collegate, ma residenti in Stati diversi, il legislatore ha previsto come tali prezzi debbano, necessariamente, essere gli stessi, che sarebbero stati previsti per transazioni simili realizzate da imprese indipendenti. A questo riguardo, la normativa locale ha individuato 5 diverse metodologie, che ciascuna azienda può utilizzare per stabilire il valore corretto del prezzo di trasferimento di propri beni o servizi, a seconda della natura della transazione da effettuare.
La stessa legge ha, inoltre, stabilito l’obbligo di predisporre una documentazione dettagliata a supporto delle transazioni tra società collegate ma residenti in Stati diversi, volta a dimostrare la congruità del valore attribuito ai prezzi di trasferimento di beni o servizi. In particolare, tra le altre informazioni richieste, occorre fornire un elenco dettagliato di tutte le transazioni infragruppo avvenute nel corso di ciascun anno e delle metodologie adottate per la determinazione dei prezzi di trasferimento.
Avv. Stefano Linares