Tali obblighi debbono essere presi in considerazione nella preparazione del calendario degli adempimenti necessari al perfezionamento dell’operazione, anche al fine di evitare l’annullamento dell’investimento e l’applicazione di sanzioni pecuniarie e penali.
Il calendario dovrà tener conto anche dell’eventuale procedura di controllo da parte delle autorità francesi in materia di concentrazioni, che non è oggetto della presente trattazione.
Gli investimenti stranieri in Francia sono disciplinati dagli artt. L.151-1 e ss. e R.151-1 a R.153-12 del Codice monetario e finanziario francese, che proclamano il principio della libertà delle relazioni finanziarie tra la Francia e i paesi stranieri, su riserva tuttavia della tutela degli interessi nazionali.
Il regime dell’autorizzazione
Qualora l’investitore estero, compreso l’investitore comunitario, desideri realizzare un investimento nei cd. settori sensibili in Francia, dovrà richiedere l’autorizzazione al Ministro dell’Economia francese.
Per investimento si intende l’acquisto del controllo di una società, diretto o indiretto, totale o parziale di un ramo di un’azienda aventi sede in Francia (art. R.153-3 del Codice monetario e finanziario francese).
Per “settori sensibili” si intendono attività:
- che anche occasionalmente, partecipano all’esercizio della pubblica autorità in Francia
- che per la loro natura possono mettere in pericolo l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o agli interessi della difesa nazionale
- di ricerca, produzione o commercializzazione di armi, munizioni, polveri o sostanze esplosive.
L’autorizzazione si reputa concessa qualora il Ministro dell’Economia non risponda entro due mesi alla richiesta di autorizzazione. Peraltro il Ministro può subordinare l’autorizzazione a determinate condizioni per garantire che l’investimento prospettato non metta in pericolo gli interessi nazionali.
La mancata autorizzazione (il diniego di autorizzazione od il difetto di richiesta di autorizzazione) comporta la nullità dell’acquisizione e il rischio dell’applicazione di sanzioni pecuniarie (di un importo fino al doppio del valore dell’investimento) e penali (5 anni di reclusione e un’ammenda dell’importo uguale al doppio della somma oggetto dell’infrazione).
Il regime della dichiarazione
1. La dichiarazione amministrativa al Ministro dell’Economia
Gli «investimenti diretti» in Francia devono essere dichiarati al Ministro dell’Economia al momento della realizzazione dell’operazione. In caso di mancato ottemperamento all’obbligo dichiarativo, l’investitore si espone all’applicazione di un’ammenda di 750 €.
Sono considerati investimenti diretti:
- la creazione di una società o di un’attività o l'acquisto totale o parziale di un ramo di un’azienda francese da parte di una società straniera o di una persona fisica non residente
- qualsiasi operazione realizzata sul capitale di una società francese da parte di una società straniera o di una persona fisica non residente che consenta a tali soggetti di detenere più del 33,33 % del capitale o dei diritti di voto della società francese
- le stesse operazioni realizzate da un’impresa francese, quando più del 33,33 % del capitale o dei diritti di voto di tale impresa siano detenuti da una società straniera o da una persona fisica non residente.
Tuttavia, sono esonerate dalla dichiarazione amministrativa le seguenti operazioni:
- «La creazione o l’estensione di attività di una società francese detenuta direttamente o indirettamente da imprese estere o persone non residenti
- L’aumento della partecipazione in società francesi da parte di imprese estere o persone non residenti che detenevano prima dell’operazione più del 50 % del capitale o dei diritti di voto della società francese
- Gli aumenti di capitale in una società francese detenuta da imprese estere o persone non residenti, se tali operazioni non aumentano la loro partecipazione
- Le operazioni di investimento diretto realizzate tra società appartenenti allo stesso gruppo societario
- Le operazioni finanziarie, quali la concessione di prestiti, garanzie, rinuncia a crediti, sovvenzioni o dotazioni di succursali, etc., in favore di società francesi detenute da soggetti non residenti
- Gli investimenti diretti realizzati in società francesi che svolgono attività immobiliari, escluse le attività di costruzione di immobili destinati alla vendita o alla locazione
- Gli investimenti diretti fino a 1.5 milioni euro, in imprese francesi artigianali, hotel, esercenti commercio al dettaglio, ristorazione, servizi di prossimità o di sfruttamento di cave
- Gli acquisti di terreni agricoli».
2 La semplice dichiarazione alla Direzione del Tesoro francese
Inoltre, la creazione di un’impresa in Francia, l’acquisto di beni immobili da parte di investitori esteri e la liquidazione di investimenti esteri danno luogo al momento della loro realizzazione ad una dichiarazione alla Direzione del Tesoro del Ministero dell’Economia francese.
L’investitore che ometta di effettuare questa dichiarazione si espone a sanzioni penali (5 anni di reclusione e un’ammenda di importo uguale al doppio della somma oggetto dell’infrazione).
3 La dichiarazione statistica alla Banca di Francia
Qualora un investimento estero in Francia superi i 15 milioni di euro e consista in un «investimento diretto» o nella sua liquidazione, i soggetti interessati devono effettuare una dichiarazione statistica alla Banca di Francia entro 20 giorni dalla data del pagamento delle somme investite.
Ai fini di questa dichiarazione, sono considerati investimenti diretti:
- l’acquisto da parte di soggetti non residenti di almeno il 10% del capitale o dei diritto di voto di un’impresa francese
- le operazioni finanziarie tra società collegate e gli investimenti immobiliari.
L’investitore estero che ometta di effettuare questa dichiarazione incorre sanzioni penali (5 anni di reclusione e un’ammenda di importo uguale al doppio della somma oggetto dell’infrazione).
Avv. Arianna Righi