I maggiori partner economici e commerciali del Sudafrica sono l’Unione
Europea, la Cina, gli Stati Uniti d’America e il Giappone. L’Unione Europea rappresenta il principale partner commerciale (con circa il 28% delle esportazioni totali), nonché il maggiore investitore straniero (con circa il 77,5% degli investimenti esteri diretti).
Il Sudafrica mantiene, inoltre, solidi rapporti di import/export anche con l’Italia. Il valore degli scambi commerciali tra l’Italia e il Sudafrica si attesta intorno ai 3,7 miliardi di Euro/anno. Nel 2012:
- l’export italiano ha fatto segnare un aumento del 2,7% rispetto all’anno precedente, per un valore pari a circa 1,7 miliardi di Euro
- il volume delle importazioni dal Sudafrica verso l’Italia si è invece attestato circa sui 2 miliardi di Euro.
L’export italiano in Sudafrica si basa principalmente sul settore della meccanica strumentale, cui seguono i prodotti energetici raffinati e il settore dell’automotive (mezzi di trasporto).
La normativa vigente in Sudafrica in materia di import-export è attualmente rappresentata da:
- l’Export Control Act 45/1963
- il Customs and Excise Act 91/1964
- il Promotion to Access to Information Act 2/2000
- il Promotion to Administrative Justice Act 3/2000
- l’International Trade Administration Act 7/2002.
Gli oneri doganali si suddividono in 3 categorie:
- Dazi doganali all’ingresso, i quali si calcolano applicando un’aliquota compresa tra lo 0% e il 30% del valore doganale delle merci. Il valore medio della protezione doganale è di circa il 7%, rispetto al 27% del passato.
- Oneri anti-dumping e di compensazione, i quali sono dovuti esclusivamente su beni che, su valutazione delle Autorità doganali sudafricane, sono importati in Sudafrica in regime di dumping oppure soggetti ad incentivi all’esportazione nei Paesi d’origine
- IVA, dovuta sui beni importati in Sudafrica ai sensi della Section 7(1)(b) del Value-Added Tax Act 89/1991. L’aliquota generale è del 14%.
L’Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (ASSC, Decisione 2004/441/CE del Consiglio del 26 aprile 2004) ha instaurato un regime commerciale preferenziale tra l'UE e il Sudafrica, con la creazione progressiva di una zona di libero scambio (ZLS) per la libera circolazione delle merci. L’accordo prevede la liberalizzazione del 95% delle importazioni nell'UE dal Sudafrica nell'arco di 10 anni e dell'86% delle esportazioni verso il Sudafrica dall’UE nell'arco di 12 anni. Per l’UE, si tratta soprattutto di determinati prodotti agricoli. Per quanto riguarda il Sudafrica, si tratta invece di prodotti industriali, come alcuni prodotti dell’industria automobilistica e determinati prodotti tessili e capi di abbigliamento.
L’accordo definisce le norme di origine per garantire che i prodotti che beneficiano del regime preferenziale provengano unicamente dal Sudafrica o dall’UE.
Gli importatori devono registrarsi, a fini fiscali, presso il South African Revenue Service (SARS), mediante gli appositi moduli DA185 – Application form: Registration Licensing of Customs and Excise Clients e DA 185.4A1 – Registration Client Type 4A1- Importer, scaricabili on line.
Documenti che devono accompagnare i beni importati in Sudafrica
- Bolla doganale (Bill of entry) compilare e presentare agli Uffici doganali
- modulo DA 500 (per le merci provenienti da zone al di fuori della SACU) oppure il modulo CCA1 (per le merci provenienti dalla SACU)
- Documento di trasporto: tra cui la polizza di carico (Bill of lading) e/o la bolla di trasporto aereo (Air waybill)
- Fattura commerciale relativa ai beni importati
- Contratto di esportazione delle merci (se applicabile)
- Certificato d’origine, nei casi in cui si richieda l’applicazione di un dazio inferiore a quello ufficiale e per le merci che possono essere soggette a dazi antidumping o a misure di protezione
- Licenza di importazione, solo per i casi espressamente richiesti
- Lista di carico (packing list).
Altri documenti
- EUR.1: per poter beneficiare del regime preferenziale applicabile ad un certo numero di prodotti importati, occorre esibire tale certificato che servirà, a destinazione, da certificato di origine
- Certificati di analisi e di purezza: sono obbligatori per gli alcolici e vengono rilasciati dai laboratori enologici
- Certificati sanitari: la normativa del Sudafrica in materia è complessa ed in continua evoluzione, per cui si consiglia di attenersi alle informazioni fornite dall’importatore
- Certificato fitosanitario: è richiesto per la frutta, i legumi, le sementi ed altri vegetali, ed è rilasciato dal servizio fitosanitario della Regione di appartenenza
- Certificato di non contaminazione radioattiva: è richiesto per l’alimentazione animale composta da prodotti a base di carne ed è rilasciato dal servizio veterinario regionale.
La bolla doganale e la relativa documentazione allegata potranno essere presentate agli Uffici doganali in una delle 3 seguenti modalità:
- manualmente all’Ufficio doganale nel luogo di ingresso delle merci. La bolla viene poi registrata nel sistema informatico Customs Automated Processing of Entries (CAPE)
- su supporto informatico (la documentazione andrà compilata mediante uno utilizzando uno specifico software messo a disposizione dagli Uffici doganali per rendere più rapida ed efficiente la registrazione delle dichiarazioni di importazione nel sistema Customs Automated Processing of Entries)
- tramite l’Electronic Data Interchange (EDI) via Internet.
Consignment stock e deposito presso una bonded warehouse
Le merci esportate verso il Sudafrica potranno essere immesse nel mercato anche con ulteriori modalità, che permettono di dilazionare nel tempo una parte o tutti gli oneri conseguenti all’introduzione delle merci nel Paese.
Il contratto di consignment stock è un contratto che dà luogo ad una compravendita con effetti reali differiti. Consiste nell’invio, da parte dell’impresa esportatrice, di beni presso un magazzino del proprio cliente in Sudafrica. Giunti a destinazione, i beni possono rimanere stoccati nel magazzino, e in proprietà del venditore, finché essi non vengono prelevati dal cliente, con contestuale emissione della fattura di vendita da parte del fornitore-esportatore. Tale tipologia contrattuale può risultare idonea a regolare rapporti commerciali di media/lunga durata, con uno o più soggetti già individuati.
Con il deposito presso una bonded warehouse, il fornitore-esportatore invia le merci in Sudafrica presso un magazzino sottoposto al controllo dell’Autorità doganale. Finché i beni rimangono nel magazzino, e comunque entro massimo 2 anni, le obbligazioni di pagamento dell’IVA sull’importazione e degli oneri doganali restano sospese.
L’utilizzo di una bonded warehouse favorisce soprattutto il commercio di transito, e consente, entro il predetto termine di 2 anni, la rispedizione all’estero delle merci depositate, oppure la loro vendita sul territorio sudafricano.
L’ordinamento sudafricano regola, inoltre, differenti tipologie di magazzini doganali in cui, a determinate condizioni, è possibile non solo depositare ma anche lavorare i beni esportati (c.d. customs and excise manufacturing warehouses). Il deposito in una bonded warehouse, pertanto, può essere uno strumento utile alle imprese interessate a esportare beni in territorio sudafricano prima dell’individuazione del cliente finale o per la successiva esportazione in un Paese terzo.
La Guida è stata curata da: Eugenio Bettella, Federica Scarso, Barbara Cavallin.