09 feb 2016 00:00 9 febbraio 2016

Canton Ticino: novità per le imprese artigianali

di lettura

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino ha emanato, il 24 marzo 2015, la Legge sulle Imprese Artigianali (LIA) e il relativo Regolamento di attuazione (RLIA) datato 20 gennaio 2016. La legge entrata in vigore il 1° febbraio 2016 e ha lo scopo, dice l’art. 1, di “tutelare la qualità dei lavori delle imprese che operano sul territorio” ticinese e di “prevenire gli abusi nell’esercizio della concorrenza”.

Canton Ticino: novità per le imprese artigianali

Nella sostanza si è voluto accordare un maggiore controllo al Cantone in un settore, come quello dell’artigianato e dell’edilizia secondaria, particolarmente toccato dall’afflusso di lavoratori frontalieri, fornitori di prestazioni indipendenti esteri e lavoratori distaccati.

Per poter operare sul territorio ticinese le imprese dovranno iscriversi all’albo delle imprese artigianali nella categoria professionale di interesse. Il costo di iscrizione all’albo non è di poco conto. 

  • Si dovranno pagare 2.000 franchi svizzeri più 300 franchi svizzeri per ogni specializzazione;
  • ci si potrà iscrivere quindi in più categorie professionali pagando 300 franchi svizzeri per ogni categoria oltre i 2.000 franchi svizzeri di iscrizione all’albo. 

Per potersi iscrivere all’albo le imprese artigianali dovranno rispettare una serie di requisiti professionali (l’omologazione dei titoli di specializzazione) elencati nell’allegato al Regolamento di attuazione (RLIA). La valutazione di tali requisiti è demandata ad una Commissione di vigilanza che ha il potere di decidere discrezionalmente se le imprese richiedenti dispongono o meno di un’adeguata formazione e di una sufficiente pratica professionale per concedere l’iscrizione.

Adempimenti burocratici: art. 4 commi 1 e 2 RLIA

Non mancano gli adempimenti burocratici. Saranno necessari circa 7 tra certificati e permessi da consegnare alle autorità ticinesi. Stabilisce, infatti, l’art. 4 commi 1 e 2, del Regolamento di attuazione che:

“La richiesta di iscrizione è presentata alla direzione tramite l’apposito modulo.
Essa indica la categoria professionale per la quale è chiesta l’iscrizione ed è corredata della seguente documentazione:

a) estratto dell’iscrizione della ditta al registro di commercio, fatta eccezione per le imprese che fanno parte di enti pubblici;

b) estratto del casellario giudiziale delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio in qualità di titolari o membri dell’organo esecutivo;

c) fatta eccezione per le nuove imprese, il certificato di solvibilità della ditta e i certificati comprovanti l’avvenuto pagamento dei tributi elencati all’art. 9 cpv. 2 lett. a) relativi all’anno precedente nonché l’attestazione prevista dall’art. 9 cpv. 2 lett. b);

d) dichiarazione sulla copertura assicurativa di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. c);

e) atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo, e meglio:

  • diplomi e titoli di studio richiesti nell’allegato;
  • attestati e referenze concernenti l’attività pratica;
  • certificato di solvibilità personale.”


La copertura assicurativa richiamata alla lettera d) dell’articolo citato deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all’anno per le conseguenze della responsabilità civile professionale dell’impresa, secondo la natura e l’entità dei rischi connessi con la sua attività. In luogo dell’assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti.

Prestazione di servizio

Per quanto riguarda le imprese e operatori esteri  che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di novanta giorni per anno civile, costoro, dopo aver effettuato la dichiarazione prevista dalla legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS) tramite l’apposito sistema online della SEFRI, devono produrre insieme all’apposito modulo (di cui al primo comma dell’art. 4 citato) la seguente documentazione:

 

  • la prova autenticata dell’iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (visura camerale o titoli equivalenti);
  • la prova documentale autenticata dell’adempimento di tutti gli obblighi contributivi relativi all’anno precedente nei confronti delle istituzioni sociali e di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza;
  • gli atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo di cui al sopra citato art. 4, comma 2 lettera e).

La violazione di quanto prescritto dalla suddetta legge può portare a sanzioni fino a 50.000 franchi svizzeri.

Conclusioni

Quello previsto da questa nuova legge è un obbligo che si aggiunge a quelli esistenti per poter lavorare in Svizzera e che causa serie difficoltà ai professionisti esteri (quindi anche italiani) in quanto crea una restrizione del mercato, realizzato anche attraverso criteri di valutazione che potrebbero risultare iniqui da parte della Commissione.

Inoltre introduce elementi che potrebbero ritenersi ostativi alla circolazione delle imprese estere in Canton Ticino e, pertanto, in contrasto con gli accordi bilaterali tra Unione Europea e Svizzera.

Dott. Giuseppe De Marinis

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