Indagine Newsmercati: l'utilizzo degli Incoterms

di lettura

Indagine Newsmercati sugli Incoterms 2010 con commento di Giovanna Bongiovanni, esperta di trasporti internazionali.

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Hanno spontaneamente partecipato al sondaggio on line 295 abbonati nel periodo maggio – giugno 2011.

Inserisci sempre, nei contratti di compravendita, l’esplicito riferimento agli Incoterms® (“luogo convenuto, seguito da Incoterms® 2010”)?

  • SI 199
  • NO 49
  • A VOLTE 46

Sei aggiornato sulle novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2011?

  • Molto 42
  • Abbastanza 144
  • Poco 89
  • Per niente 19

Nella scelta della regola, prendi in considerazione anche il tipo di merce e il mezzo di trasporto scelto?

  • SI 233
  • NO 56
  • Non risponde 6

Ritieni utile la nuova suddivisione delle regole in due gruppi (per qualunque mezzo di trasporto – per il trasporto marittimo?)

  • SI 234
  • NO 28
  • Non risponde 33

Quale termine normalmente utilizzi?

  • EXW 159
  • FCA 54
  • CPT 32
  • CIP 23
  • DAT 12
  • DAP 43
  • DDP 36
  • FAS 2
  • FOB 84
  • CFR 30
  • CIF 90

Hai mai evitato controversie con la controparte grazie ad una corretta gestione degli Incoterms®?

  • SI 128
  • NO 151
  • Non risponde 16

Sai che gli Incoterms® possono avere effetti importanti anche sui contratti di trasporto e di assicurazione?

  • SI 271
  • NO 19
  • Non risponde 5

Cosa hai fatto per aggiornarti negli ultimi tempi?

  • Comprato pubblicazione “Incoterms® 2010” della Camera di Commercio Internazionale 76
  • Navigato in Internet alla ricerca di aggiornamenti 166
  • Consultato e-mail newsletter cui sono abbonato 104
  • Partecipato a un seminario di approfondimento 89
  • Chiesto informazioni al mio commercialista, spedizioniere, consulente export 62

Ritieni che l’argomento sia stato adeguatamente affrontato da Newsmercati

  • SI 230
  • NO 53
  • Non risponde 12

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Commento di Giovanna Bongiovanni

Analizzando le risposte date dai 295 abbonati che hanno partecipato volontariamente al “sondaggio Incoterms 2010”, da un lato emerge una certa dimestichezza col tema di buona parte dei lettori (si vedano al riguardo le risposte fornite alle domande 2, 3, 4, 7, 8 e 9). Dall’altro si evince che gli operatori continuano a privilegiare l’utilizzo di alcune clausole di consegna che non risultano appropriate perché non considerano il cambiamento intervenuto nelle tecniche di trasporto grazie alla unitizzazione del carico in containers e al trasporto multimodale.

In relazione a quanto le parti prevedono relativamente alla modalità di esecuzione del contratto di trasporto stipulato per dar corso alla consegna delle merci il primo accorgimento è, infatti, quello di effettuare la scelta di una resa che tenga conto della specificità del trasporto. Solo così si evita di adottare una condizione di consegna non pertinente e di incorrere in successive discussioni, perplessità e contestazioni. O nella migliore delle ipotesi di doversi fare carico di spese non preventivate.

La nuova edizione delle regole ICC presenta, proprio con l’obiettivo di favorire scelte appropriate da parte degli operatori commerciali, la suddivisione in due classi per meglio riflettere la divisione tra termini multimodali e termini solo marittimi. Questa nuova classificazione dovrebbe indurre le parti contraenti ad un esame della operatività del trasporto ovvero delle concrete modalità attraverso le quali la merce viene affidata al vettore.
Verrebbero in tal modo evitate condizioni di consegna quali FOB - CFR e CIF assolutamente inadeguate per merce trasportata in contenitori posto che la rimessa delle merci al vettore precede la fase di caricazione delle stesse a bordo del mezzo di trasporto.

Malgrado numerose campagne di informazione e di sensibilizzazione in vari Paesi, la conversione da FOB CFR e CIF a condizioni FCA (se si intende proseguire a lasciare  la gestione ed il controllo del trasporto all’acquirente) CPT o CIP (se è invece il venditore ad occuparsene) non si è ancora  realizzata perché gli operatori commerciali, abituati all’utilizzo di alcune clausole, sono lenti nel procedere a un cambiamento.

Negli Incoterms® 2010 è stata introdotta una nota esplicativa all’inizio di ogni regola (per la prima volta le condizioni di consegna sono denominate “rules” con lo scopo di sottolinearne maggiormente il valore di “lex mercatoria”). Come viene chiaramente detto nella introduzione della pubblicazione 715, la funzione della nota è quella di spiegare le caratteristiche essenziali di ogni regola Incoterms® ossia:

  • quando dovrebbe essere utilizzata
  • quando avviene il passaggio del rischio da una parte contraente all’altra
  • come sono ripartite tra venditore e compratore le spese di trasporto e quelle di altre attività legate alla consegna delle merci o da essa dipendenti (come ad esempio quelle relative alle operazioni di carico su veicolo o le operazioni doganali).

Utilizzo clausola EXW

Dal sondaggio emerge poi una contraddizione confrontando il dichiarato aggiornamento sulle novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2011 (più della metà dei lettori si considerano molto – abbastanza aggiornati) con l’appropriato utilizzo della resa EXW (che risulta essere la resa più utilizzata) benché nella nota esplicativa delle regole ICC sia detto testualmente che “è adatta per gli scambi nazionali, mentre per gli scambi internazionali è di solito più appropriato FCA”.

Nella prassi corrente si considera la vendita alle condizioni EXW allettante perché è quella che comporta, per il venditore, un livello minimo di obbligazioni e gli consente di liberarsi agevolmente dall’obbligo di consegna. In realtà, molti esportatori sottovalutano o ignorano i rischi che l’adozione di una simile clausola  (allettante quindi solo apparentemente) comporta sotto profili diversi dalla pura e semplice consegna delle merci.

Dovrebbero invece essere meglio valutate le implicazioni che l’utilizzo di EXW determina sui contratti di trasporto, assicurazione e finanziamento. Solo così il venditore  potrebbe pensare agli  effetti che conseguono alla stipulazione di un contratto EXW e verrebbero percepiti i numerosi svantaggi (tra i tanti: preclusione della possibilità di controllo della merce venduta, difficoltà  o impossibilità di ottenere assistenza e/o documenti  di riscontro della regolarità degli adempimenti fiscali, etc) che si accompagnano ai vantaggi inerenti alla consegna.

A questo punto l’invito rivolto agli operatori è quello di collegare alla “consegna” tutti gli aspetti commerciali, legali, doganali assicurativi e, per quanto concerne il regolamento della fornitura, anche documentali.

Giovanna Bongiovanni - Componente del Gruppo di lavoro Incoterms ICC Italia

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