Indagine Newsmercati: l'utilizzo dei crediti documentari

di lettura

Pubblichiamo i risultati dell’indagine sui crediti documentari condotta presso i lettori di Newsmercati con un commento di Diego Comba e Monica Rosano.

Hanno spontaneamente partecipato al sondaggio on line 464 abbonati nel periodo settembre - ottobre 2011. 

1 Conosci il funzionamento del credito documentario?

  • Si 293
  • No 65
  • Parzialmente 105

2 Quali sono le caratteristiche proprie del credito documentario?

  • Autonomia 129
  • Astrattezza 59
  • Formalismo 187
  • Letteralità 207

3 Quando utilizzi il credito documentario?

  • In tutte le transazioni commerciali con l’estero 116
  • Solo con controparti che operano in mercati ad alto “Rischio Paese” 254
  • Non lo utilizzo mai 68

4 Che tipo di credito documentario di norma utilizzi?

  • Credito documentario confermato 261
  • Credito documentario non confermato 85
  • Altro (trasferibile, rotativo, stand by LC, back to back) 57

Conosci i contenuti della Pubblicazione NUU 600 della Camera di Commercio Internazionale (Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari) entrata in vigore il 1° luglio 2007?

  • Si 109
  • No 183
  • Parzialmente 147

5 Ti capita di modificare (dopo l’emissione) qualche termine di un credito documentario (data - luogo di spedizione, spedizioni parziali, eventuali conferme…)?

  • Si 151
  • Mai 172
  • Raramente 189

6 Sei in grado di comprendere, dalla lettura del credito documentario, il ruolo e le responsabilità della tua banca?

  • Si 221
  • No 76
  • Non del tutto 134

7. Chi gestisce la pratica e prepara la documentazione?

  • Ufficio interno in piena autonomia 202
  • Chiediamo la collaborazione della banca di fiducia 173
  • Consulente esterno (export manager, commercialista, ecc…) 39

8 Conosci la stand by letter of credit?

  • Si 243
  • No 195

9 In quale ambito usi la stand by letter of credit?

  • Per prestazione di servizi 14
  • Per forniture continuative 151
  • Per singole forniture di merci 112

10 Ritieni che Newsmercati abbia affrontato l’argomento in modo esauriente e puntuale?

  • Molto 76
  • Abbastanza 253
  • Poco 74
  • Per niente 9.

Quando la somma delle risposte a una domanda è inferiore a 464, significa che non tutti gli intervistati hanno risposto a quella domanda.

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Commento

Oltre la metà delle 464 imprese hanno dichiarato una buona conoscenza del credito documentario, un 26%  una conoscenza parziale. Resta un minoritario, ma non trascurabile, 14% di risposte negative.

In generale, gli abbonati di Newsmercati “sanno di cosa stiamo parlando”, con un punto interrogativo su quella porzione di imprese che hanno risposto negativamente soltanto perché, si presume, non hanno ancora intrapreso rapporti commerciali in Paesi cosiddetti “a rischio”. Va infatti preliminarmente detto che, dal nostro punto di vista, in determinate aree geografiche non si può prescindere dalla pattuizione di un pagamento anticipato oppure, in alternativa, da un credito documentario.

Per quanto concerne le caratteristiche di questo mezzo di pagamento, prevale l’attenzione delle aziende all’aspetto della formalità e della conseguente trascrizione su documenti cartacei. Merita invece una più specifica considerazione il fatto che un’altra consistente parte degli utenti abbia caratterizzato il credito documentario con l’aggettivo “autonomo”. Tale definizione potrebbe confondere gli operatori, laddove non venga puntualizzato che, in concreto,il credito documentario è comunque strettamente legato ai documenti che in esso vengono richiamati.

Si tratta certamente di un’operazione distinta e indipendente dal contratto commerciale sottostante, nel senso che l’impegno della banca a dar corso alla prestazione non è soggetto ad azioni o eccezioni, fondate sui rapporti con la banca emittente o con il venditore, da parte dell’ordinante. Ma è altrettanto vero che occorre domandarsi in che rapporti tale strumento di pagamento sia con i documenti relativi al contratto di compravendita: a titolo di esempio, con i documenti diretti all'identificazione della merce, con i documenti di trasporto, nonché quelli di assicurazione, i certificati di ispezione o qualità, etc.

Va tenuto presente, infatti, che il rischio di incidenti e problematiche connesse al pagamento della fornitura aumenta man mano che l’emissione di documenti richiamato nel credito documentario sia demandata alla controparte (per esempio ispezione della merce) o a soggetti terzi (dogane, spedizionieri/trasportatori, enti di certificazione, etc).

Il fatto poi che il 33% delle imprese - a seguito dell’emissione della lettera di credito - modifichi un termine del credito documentario (tra cui si menzionano date, luoghi di spedizione, etc.) fa accrescere esponenzialmente il rischio che sussistano incoerenze e/o irregolarità documentali che possono esporre l’esportatore a notevoli inconvenienti. Qui emerge l’importanza di porre la massima attenzione, già in una fase preventiva rispetto a quella di produzione dei documenti, attraverso la piena conoscenza dei termini e delle condizioni del credito,in modo tale che non si rendano necessarie pericolose variazioni lungo il percorso.

Si deve, dunque,evitare di inserire nel testo del credito documentario il riferimento a documenti che non siano di facile reperibilità da parte del venditore o, peggio ancora, che siano nella sola sfera di discrezionalità di soggetti terzi su cui il venditore non può in alcun modo andare ad incidere. 

Per quanto concerne, poi, la questione dell’utilizzo indifferenziato o mirato del credito documentario, è quanto meno degno di nota il fatto che un 25% degli utenti abbia dichiarato di utilizzare il credito documentario in tutte le operazioni dell’estero. Dati i sensibili costi addebitati alle aziende che ricorrono a tale strumento di pagamento, varrebbe quanto meno la pena di valutare l’opportunità di ricorrere ad esso soltanto per quei Paesi cosiddetti “ad altro rischio” o in cui il recupero del credito si fa altamente arduo a causa dei costi e delle tempistiche legate a un procedimento giudiziale o arbitrale di recupero del credito.

Lo stesso dicasi per quel 20% di aziende che ricorrono al credito documentario non confermato: in un Paese ad alto rischio, la mancanza di una conferma da parte della banca determina alte probabilità di vedersi svuotare l’efficacia e la validità del ricorso a questo mezzo di pagamento. A tal proposito si suggerisce altresì di richiedere la conferma ad una banca di primaria importanza, possibilmente situata in Italia o per lo meno all’interno della frontiera comunitaria.

Ci siamo per esempio trovati di fronte al caso di una banca confermante situata in Medioriente che si è rifiutata il pagamento del saldo, seppur per ragioni del tutto pretestuose. Quanto diviene esoso e imprevedibile l’esito di una causa nei confronti di una banca confermante estera che si rifiuti di pagare l’intero o il parziale importo oggetto del credito documentario? Al fine di prevenire l’insorgere di situazioni così rischiose diviene fondamentale conoscere in maniera dettagliata il ruolo e la responsabilità della propria banca, nonché cercare all’interno di esso un interlocutore, possibilmente dotato di un nome e cognome, che ci assista lungo il fisiologico (o patologico) sviluppo della pratica.

Probabilmente le incertezze relative al ricorso e all’utilizzo del credito documentario sorgono anche in considerazione di un’insufficiente conoscenza e pratica dello stesso e delle regole internazionali che lo disciplinano, vale adire la raccolta NUU 600 della Camera di Commercio Internazionale. D’altro canto anche le informative reperibili sui canali web o presso le Camere di Commercio e gli altri enti preposti all’assistenza alle imprese non sempre sono così esaustive.

L’auspicio è quindi quello di iniziare a dedicare un maggior spazio alla materia dei pagamenti internazionali, attraverso articoli, seminari, confronti diretti con le imprese, come il questionario di cui oggi trattiamo.

Ma sin da subito ci permettiamo di suggerire alle imprese - dal punto di vista pratico - di approfondire la conoscenza dello strumento di pagamento in oggetto ove sommaria e, soprattutto, di visionare con cura o di sottoporre ad esperti in materia il testo del credito documentario, affinché le condizioni in esso previste – con particolare riferimento ai documenti in esso richiamati – permetta un agevole e tempestivo pagamento di quanto dovuto da parte delle banche coinvolte nell’operazione. Ciò al fine di evitare un’autorete, creando delle crepe in cui si venga a insinuare la possibilità - da parte delle banche - di sollevare eccezioni e congelare, in tal modo, i pagamenti.

Avv. Diego Comba e Avv. Monica Rosano 

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