9 aprile 2008

Le UCP 600

di lettura
Le Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari, contenute nella Pubblicazione numero 600 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, sono in vigore dal 1° luglio 2007.

Oltre al normale aggiornamento che sistematicamente viene svolto dalle varie commissioni, il motivo che ha spinto la Camera di Commercio Internazionale (CCI) ad iniziare una revisione delle UCP 500 è stato quello di considerare le implicazioni dell'evoluzione del sistema dei trasporti in ambito mondiale.

Nel sempre più complesso "sistema di logistica integrata" si intrecciano coperture assicurative, responsabilità degli attori coinvolti, documenti... Questi mutamenti hanno generato un notevole impatto in ambito bancario.
In particolare, nell'operazione di credito documentario, sono aumentati i problemi dovuti alle discrepanze rilevate dalle banche nell'esame dei documenti presentati ad utilizzo del credito documentario.

La Camera di Commercio Internazionale di Parigi è quindi intervenuta per meglio definire il significato dei termini e dei concetti che avevano generato interpretazioni difformi.

La nuova pubblicazione, approvata a Parigi il 25 ottobre del 2006, vuole contribuire a ridurre le situazioni di incertezza che spingono le banche a sollevare le riserve causando costi aggiuntivi per le imprese, ritardi nel regolamento del credito e, a volte, contestazioni da parte del mondo imprenditoriale.

Le novità delle UCP 600

Tra i più significativi cambiamenti introdotti dalle UCP 600 segnaliamo i seguenti:

  • snellimento normativo che ha ridotto i 49 articoli delle UCP 500 in 39 articoli delle UCP 600
  • introduzione dei nuovi concetti riguardanti le definizioni, le interpretazioni, l'avviso e la modifica dei crediti, la designazione e i documenti in originale e in copia
  • revisione completa degli articoli relativi ai documenti di trasporto
  • definizione dei termini "onorare", "negoziare", "presentazione in regola" ridefinizione dei criteri di accettazione dei documenti. 

Viene definito il concetto di credito, stabilendo che esso sta a significare qualsiasi pattuizione, comunque denominata o descritta, che è irrevocabile e, nel contempo, costituisce un impegno definitivo della banca emittente ad onorare una presentazione regolare.

Contrariamente a quanto previsto con le UCP 500, le nuove norme escludono la possibilità che un credito possa essere emesso in forma revocabile.
Pertanto, dal 1° luglio 2007 un credito documentario sarà sempre irrevocabile anche se non indicato nel testo del credito.

I criteri generali per l'esame dei documenti vengono ridefiniti eliminando il concetto di ragionevole periodo di tempo della banca designata, dell'eventuale banca confermante e della banca emittente.

Il tempo a disposizione per determinare se la presentazione dei documenti è in regola viene fissato in CINQUE giorni bancari, successivi al giorno di presentazione dei documenti.

I dati riportati in un documento, quando letto nel contesto del documento stesso, del credito e della prassi bancaria internazionale uniforme (contenuta nella Pubblicazione n. 645 della CCI, in sigla PBIU), non devono essere necessariamente identici a quelli presentati in quello stesso documento, in qualunque altro documento richiesto o nel credito, ma è sufficiente che non siano in conflitto con i dati contenuti negli altri documenti e/o con quanto prescritto nel credito.

Viene, inoltre, precisato che lo speditore o il mittente della merce indicato su qualsiasi documento non deve necessariamente essere il beneficiario del credito.

Per quanto riguarda i documenti di trasporto le UCP 500 mettevano al primo posto la polizza di carico marittima (Bill of Lading), il documento di trasporto "principe" negli scambi con l'estero.
Le UCP 600, invece, trattano per primo il documento di trasporto che comprende almeno due diverse modalità di trasporto (trasporto multimodale o combinato).

Viene prevista la possibilità che in un documento di trasporto siano riportate due destinazioni finali in quanto in alcune aree geografiche i documenti di trasporto multimodale possono contenere specifiche caselle in cui viene annotato il percorso effettivo della merce.
Affinché il documento possa essere accettato dalle banche (designata, eventuale confermante ed emittente) si ritiene che una delle due destinazioni finali indicate sul documento si riferisca ad un luogo intermedio e l'altra all'effettiva destinazione finale.

Il termine "pulito" (clean), quasi sempre prescritto sul testo di un credito che richieda la presentazione di un documento di trasporto marittimo con una frase del tipo "Full set of clean on board Bill of Lading" (Set completo di polizza di carico per merce pulita a bordo), ha generato in passato incertezze.
Le nuove UCP 600 stabiliscono che tale termine non debba apparire sul documento di trasporto anche se un credito richiede che quel documento deve essere "clean on board", risolvendo una conflittualità circa la necessità di indicare o meno il termine "clean" sul documento.

Conclusioni

Le nuove norme rafforzano la funzione che il credito documentario da sempre svolge nel commercio internazionale offrendo al beneficiario uno strumento di pagamento sicuro e all'ordinante un mezzo che gli eviti un pagamento anticipato della fornitura.

Affinché, però, l'astratta sicurezza che lo strumento offre alle parti si trasformi in certezza di pagamento per il beneficiario e in certezza circa il ritiro della merce descritta nell'ordine di acquisto per l'ordinante, occorrerà una maggiore conoscenza dell'operazione e una gestione operativa attenta in tutte le fasi dal momento della negoziazione dell'accordo all'emissione del credito documentario fino al suo utilizzo, al regolamento e al ritiro della merce.

Antonio Di Meo

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In vigore dal 1° luglio 2007
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