Tutela del marchio sui mercati internazionali

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Il titolare di un marchio, nel territorio di registrazione, ha il potere di impedire ai terzi di usare un marchio identico o confondibile con il proprio, per la fabbricazione e la vendita di prodotti identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato.

Come è noto, il marchio è un diritto esclusivo di utilizzare una parola, un disegno o un altro segno idoneo a contraddistinguere i prodotti o l'attività di un'impresa.
Il marchio consente all'impresa di essere riconosciuta dalla propria clientela e, poiché la legge vieta ai terzi di adottare marchi identici o confondibili con marchi anteriori altrui, esso impedisce alle altre imprese di interferire in questo rapporto di riconoscimento tra l'impresa e il cliente.

Il marchio, è uno strumento insostituibile per costruire e mantenere le vostere posizioni di mercato. Non dovete mai concedere ai distributori all'estero il diritto di depositare il vostro marchio, a loro nome, nei Paesi in cui operate.
Il distributore, infatti, depositando il vostro marchio a suo nome, diventerebbe proprietario del marchio nei Paesi di registrazione e, nella sua qualità di proprietario, potrebbe impedire persino alla vostra impresa di farne uso in tali Paesi senza la sua autorizzazione.

Non si tratta di una mera eventualità. Infatti, nel momento in cui il rapporto di distribuzione avesse termine, il distributore avrebbe il diritto di continuare a usare il marchio in questi Paesi per contraddistinguere prodotti anche diversi dai vostri, mentre la vostra impresa non potrebbe più usare il marchio negli stessi Paesi senza il consenso del distributore.

Il consiglio è quindi quello di depositare il marchio a vostro nome nei Paesi di vostro interesse. Al distributore si potrà invece concedere, contrattualmente, il semplice diritto di usare il marchio a fini promozionali e pubblicitari, per promuovere le vendite dei vostri prodotti nel territorio.
Contestualmente, sarà opportuno pattuire che il distributore cesserà ogni uso del marchio in caso di scioglimento o risoluzione, per qualsiasi motivo, del contratto di distribuzione.

Spesso succede che degli estranei depositino marchi di imprese italiane non appena abbiano il sentore che queste stiano per iniziare a vendere i propri prodotti nel Paese. Così, appena l'ignara impresa inizia a vendere i propri prodotti con quel marchio, viene prontamente diffidata a cessare le vendite, salvo pagare una certa somma per il riacquisto del marchio.

Non è agevole reagire contro questo tipo di pratiche e, anche nei casi dove sussistono maggiori possibilità di successo, si tratta spesso di azioni costose e dall'esito non sempre sicuro.
Il consiglio è dunque quello di provvedere in tempo a depositare il marchio nei Paesi di vostro interesse, sia per disporre di un efficace strumento di tutela della vostra immagine commerciale nei confronti della concorrenza, sia per evitare di trovarvi di fronte al fatto compiuto di eventuali depositi del vostro marchio da parte di terzi.

Claudio Costa

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