Tutela brevettuale in Russia: sequestro di macchinari contraffatti in fiera

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Il recente ingresso della Federazione Russa nel WTO ha rappresentato il riconoscimento internazionale degli sforzi compiuti da Mosca, consentendo ora un diverso approccio a questo mercato, anche in termini di valorizzazione e tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.

A partire dal 2008, il susseguirsi di interventi normativi (da ultimo l’introduzione della parte IV del codice civile e l’istituzione delle sezioni specializzate analoghe a quelle italiane) hanno consentito di superare il frammentario quadro normativo preesistente, armonizzandolo a quello delle economie occidentali. Nei prossimi anni è facile prevedere che il sistema e i meccanismi di tutela giudiziaria andranno a consolidarsi ulteriormente, consentendo agli operatori economici di avvalersi di strumenti ancora più sicuri ed affidabili.

Dal punto di vista pratico e di effettività nell’attuazione delle misure di enforcement dei diritti di proprietà industriale (marchi; brevetti; modelli) svolgono un ruolo centrale le procedure d’urgenza, esperibili con l’ausilio delle forze di polizia, a carattere prevalentemente amministrativo.

Si tratta di rimedi di estrema efficacia, soprattutto se portati ad esecuzione in circostanze  particolari (ad esempio esposizioni fieristiche), come nel caso concreto che passiamo ad illustrare.

Caso concreto

Un operatore italiano si prepara ad esporre i propri macchinari ad una importante Fiera internazionale di settore che si tiene con cadenza annuale nella città di Mosca.

L’impresa italiana è titolare di diversi brevetti per invenzione industriale, alcuni dei quali validi anche sul territorio della Federazione Russa e insistenti sulla tecnologia implementata dai macchinari che verranno esposti in Fiera.

Il responsabile della rete distributiva sul territorio russo avverte tempestivamente il  preponente italiano che alla stessa Fiera parteciperanno un certo numero di società concorrenti, con l’intenzione di presentare al pubblico dispositivi che attuano l’identica tecnologia brevettata.

La società italiana si è quindi attivata per tutelare i propri interessi, avvalendosi di legali specializzati e consulenti tecnici,  i quali hanno presentato un’istanza alle competenti Autorità di Polizia affinché si recassero nei locali dell’esposizione fieristica per procedere al sequestro dei manufatti in contraffazione.

Nel caso di specie (ossia violazione di brevetto per invenzione industriale) si è rivelata di decisiva importanza la predisposizione di un accurato parere tecnico da parte di un Consulente in Proprietà Industriale che ha illustrato in maniera chiara e esaustiva il funzionamento del macchinario made in Italy, il contenuto della tecnologia brevettata come applicato a tale dispositivo, nonché i macchinari in violazione del brevetto.

La polizia, dopo aver compiuto un vaglio preliminare della completezza dei documenti e delle argomentazioni dedotte dalla parte istante, ha effettuato in Fiera il sequestro dei macchinari, a carico dei soggetti individuati nella denuncia.

All’esito delle operazioni di sequestro, l’autorità di Polizia ha poi incaricato un proprio consulente affinché verificasse la fondatezza di quanto asserito dal consulente dell’azienda italiana.

La procedura amministrativa si è quindi conclusa con la conferma del sequestro da parte del Tribunale competente (sul punto è opportuno sottolineare che il Tribunale può anche irrogare sanzioni pecuniarie ed ordinare la distruzione dei dispositivi sequestrati).

La descritta procedura presenta il significativo vantaggio di ottenere un risultato tangibile - soprattutto in termini di “impatto” sugli altri soggetti espositori - in tempi assai rapidi e ciò, in certa misura, anche a prescindere dal successivo provvedimento di conferma o di revoca.

Occorre tuttavia sottolineare che questo tipo di procedura, a carattere prevalentemente amministrativo, non equivale negli effetti e nella portata ad una sentenza resa dal Tribunale nella sede ordinaria, che rimane necessaria per ottenere una dichiarazione definitiva di contraffazione; così come per gli effetti inibitori e risarcitori a favore della parte lesa.

Lo stesso sequestro effettuato in Fiera rimane infatti limitato ai singoli macchinari reperiti presso l’esposizione e non si estende ai dispositivi detenuti dal contraffattore presso i suoi stabilimenti o magazzini.

Per questo motivo sarà comunque necessaria una accurata valutazione preliminare della strategia  da implementare nel caso specifico, avendo cura di coordinare e coltivare i vantaggi offerti dalla procedura amministrativa con gli altri strumenti di tutela di carattere più propriamente giurisdizionale (e ciò sia in sede penale, sia in sede civile) che oggi sono a disposizione di chi opera sul mercato russo per una tutela piena dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Consigli operativi

In casi come quello brevemente sintetizzato è di fondamentale importanza la tempestività, sia nella raccolta e nel trasferimento delle informazioni (il ruolo dei collaboratori – agenti, distributori, consulenti ecc. - che operano direttamente sul mercato russo è fondamentale e insostituibile), sia nella predisposizione della documentazione necessaria per istruire la pratica.

L’essenza stessa dei sequestri in fiera è quella di provvedimenti con carattere di urgenza, rispetto ai quali è di decisiva importanza poter disporre di tutti le informazioni e i documenti necessari nel più breve tempo.

A questo proposito non è superfluo rammentare che la Russia è ancora un Paese fortemente burocratizzato, dove il valore dei riscontri documentali cartacei è fondamentale. Sarà quindi necessario poter disporre in tempi rapidi della documentazione brevettuale e in particolare:

  • del brevetto o del marchio nazionale russo, ovvero del marchio o brevetto internazionale con validità nella Federazione Russa (in tale secondo caso è bene ricordare che le formalità di autentica e notarizzazione degli attestati possono comportare un certo allungamento dei tempi)
  • della documentazione tecnica e/o comunque fotografica relativa ai prodotti originali e ai prodotti contraffatti (schede tecniche, cataloghi, brochure, estratti di siti internet ecc.)
  • di una perizia giurata che certifichi la violazione denunziata (di particolare importanza nei contenziosi brevettuali, mentre nell’ipotesi di violazioni di marchi di impresa sarà comunque opportuno predisporre un file fotografico completo nel quale mettere a confronto prodotti originali e contraffatti, prove d’uso in Russia, materiali promozionali, dati di vendita ecc.)
  • delle procure debitamente autenticate ed asseverate per i soggetti (legali e tecnici) che dovranno rapportarsi alle Autorità di polizia e successivamente con l’Autorità Giudiziaria
  • delle traduzioni in lingua russa di tutto quanto richiesto e necessario per predisporre e validamente depositare le istanze di fronte alle Autorità competenti.

Avv. Massimiliano Patrini

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