Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

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E' stato istituito un vero e proprio "titolo esecutivo europeo" per i crediti non contestati.

Oltre al Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, con il quale veniva semplificata la procedura di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni emesse dai Giudici di uno Stato Membro dell'Unione Europea in ciascuno degli altri Stati Membri (ad eccezione della Danimarca), e al D. Lgs. n. 231/2002, emanato dal Governo italiano in attuazione della direttiva 2000/35/CE, per consentire la notificazione del decreto ingiuntivo all'estero, merita un approfondimento il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 805/2004 del 21 aprile 2004.

Dal 21 ottobre 2005 determinate decisioni, appositamente certificate, verranno direttamente eseguite in uno Stato Membro diverso da quello del Giudice che le ha emesse, senza bisogno di alcuna procedura di riconoscimento e/o di exequatur in tale altro Stato, con notevole risparmio di tempi e costi.

Possono essere certificate quale "titolo esecutivo europeo": le decisioni giudiziarie (nozione molto ampia che comprende sentenze, ordinanze, decreti e altri provvedimenti aventi natura decisoria, ivi compresa la determinazione delle spese giudiziali); le transazioni giudiziarie (concluse, cioè, davanti al Giudice o da questo approvate) e gli atti pubblici, purché tutti questi provvedimenti si riferiscano a "crediti non contestati", ovvero ai casi in cui:

  • il credito per cui si procede sia stato espressamente riconosciuto dal debitore in sede giudiziale o in un atto pubblico, oppure
  • il debitore non abbia mai contestato tale credito nel corso del giudizio, oppure
  • il debitore, pur avendo inizialmente contestato il credito, non sia successivamente comparso ad un'udienza, sempre che tale mancata comparizione equivalga ad un'ammissione tacita del credito.

La certificazione

Spetta al Giudice dello Stato Membro in cui la decisione è stata emessa, apporvi la certificazione di "titolo esecutivo europeo", su istanza del creditore, a condizione che:

  • la decisione sia esecutiva in tale Stato Membro (ad esempio, dovrà trattarsi di un decreto ingiuntivo munito di "formula esecutiva")
  • sia stata emessa da un Giudice competente - secondo i criteri di competenza giurisdizionale fissati dal Regolamento (CE) n. 44/2001
  • sia il risultato di un procedimento nel quale sia stato garantito al debitore il rispetto dei diritti basilari alla difesa.

Quanto a tale ultimo aspetto dovranno, in particolare, essere state osservate alcune norme specifiche in materia di notifica della domanda giudiziale al debitore, nonché in materia di contenuto minimo obbligatorio della domanda giudiziale (dovrà contenere alcune informazioni essenziali onde consentire al debitore di conoscere esattamente il credito per cui si procede e di difendersi nei tempi, luoghi e modi opportuni).

Per quanto concerne la notifica degli atti giudiziari tra i Paesi U.E., ricordiamo che le procedure sono state notevolmente semplificate con il recente Regolamento 1348/2000, espressamente richiamato dal provvedimento che qui si commenta.

L'esecuzione forzata

La decisione certificata come titolo esecutivo europeo equivarrà, nello Stato Membro nel quale deve essere eseguita, ad una decisione emessa da un giudice di tale Stato, e l'esecuzione forzata sarà effettuata secondo le norme di tale Paese. Per procedere in tal senso, il creditore dovrà fornire alle autorità competenti dello Stato dell'esecuzione pochi e semplici documenti:

  • copia della decisione in forma autentica
  • copia del certificato di titolo esecutivo europeo, anch'essa in forma autentica
  • traduzione asseverata del certificato nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione (oppure, nell'eventuale diversa lingua che lo Stato in questione abbia ufficialmente dichiarato di accettare).

Non potranno essere richiesti depositi di somme o cauzioni al creditore istante, per il solo motivo che questi sia privo di residenza o domicilio nello Stato membro dell'esecuzione.

Significativa appare, infine, la disposizione di cui all'art. 21, lett. c. del Regolamento n. 805/2004 che impedisce all'autorità dello Stato membro dell'esecuzione di rifiutare l'esecuzione medesima, anche se la decisione certificata come titolo esecutivo europeo sia incompatibile con una decisione precedente emessa da un altro giudice (in uno Stato membro o in un paese terzo), qualora il debitore non abbia fatto valere tale incompatibilità costituendosi e difendendosi davanti al Giudice dello Stato membro d'origine.

Tale disposizione, unitamente a quella che esclude espressamente ogni riesame del merito della causa da parte delle autorità dello Stato dell'esecuzione, è molto importante poiché tende a scoraggiare condotte pretestuose (sovente in passato tenute dai debitori convenuti nelle cause internazionali) che consistono nel rimanere contumaci nei procedimenti giudiziali esteri, per poi proporre tutte le proprie contestazioni, anche nel merito, di fronte al proprio giudice nazionale al fine di bloccare il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza.

Il Regolamento n. 805/2004 quindi giustamente penalizza il convenuto che non abbia debitamente contestato il credito nell'ambito del procedimento estero, pur avendolo potuto fare.

Questo nuovo provvedimento, che è entrato in vigore in Italia nel gennaio 2005 senza bisogno di leggi di ratifica (trattandosi di un Regolamento, direttamente applicabile negli Stati Membri UE) appare certamente in grado di recare beneficio alle piccole e medie imprese europee, agevolando un efficace recupero dei propri crediti al di fuori del proprio Paese a costi e con tempi contenuti.

Maurizio Gardenal e Christian Montana

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Applicabile dal 21 ottobre 2005

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