Il titolo esecutivo europeo può essere concesso se il debitore non si difende

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Il 16 giugno 2016, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha avuto modo di affrontare l’argomento relativo alla corretta applicazione del Regolamento CE 805/2004, istitutivo del cosiddetto titolo esecutivo europeo per crediti non contestati.

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La Corte ha colto l’opportunità per definire l’esatta portata della terminologia usata dall’art. 3 di tale Regolamento e ha chiarito come il titolo esecutivo europeo possa essere concesso anche nei confronti del debitore rimasto contumace, cioè non costituito nel processo, potendosi desumere da questo comportamento quella non contestazione del credito necessaria per il rilascio del titolo esecutivo europeo ai sensi del medesimo Regolamento.

I fatti di causa

I fatti di causa vertono attorno all’azione promossa dalla società italiana Pebros che, una volta ottenuta dal Tribunale di Bologna una sentenza di condanna della controparte inglese (la Aston Martin) al pagamento di determinate somme, ha avviato il procedimento per ottenere la certificazione della decisione del Tribunale quale titolo esecutivo europeo ai sensi del Regolamento CE 805/2004. Tale decisione era divenuta definitiva in quanto contro di essa non era stato promosso alcun appello e, come detto, era stata emessa in contumacia dalla debitrice inglese.

Nello specifico pare tuttavia opportuno evidenziare la peculiarità della strategia processuale scelta dalla società italiana, che a fronte della vicenda avrebbe forse potuto incardinare una procedura di ingiunzione di pagamento anziché un procedimento ordinario, connotato da tempi ben più lunghi.

Il comportamento della debitrice inglese suscitava comunque qualche perplessità ai fini della certificazione della sentenza del Tribunale di Bologna come titolo esecutivo europeo, non essendo ben chiaro se il fatto di non aver partecipato al processo, benché regolarmente citata in giudizio, potesse rientrare nelle ipotesi di non contestazione del credito previste dal Regolamento CE 805/2004. In altre parole, siccome il presupposto del titolo esecutivo europeo è la non contestazione del credito, si poneva la questione di come considerare, ai sensi della normativa UE, la contumacia della debitrice, tenuto conto che nel diritto italiano essa non equivale a non contestazione.

Interpellata su tale aspetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il concetto di non contestazione doveva necessariamente ricevere una qualificazione autonoma rispetto alle norme processuali dei singoli Stati membri. Conseguentemente, secondo la Corte l’art. 3, paragrafo 1, II comma, lettera b) del Regolamento CE 805/2004 deve essere interpretato nel senso che il credito è sempre da reputarsi incontestato qualora il debitore non si costituisca nel processo e non presenti le proprie difese, pur essendo invitato a farlo. 

Vantaggi del titolo esecutivo europeo

La pronuncia della Corte UE offre lo spunto per procedere con un sintetico approfondimento della materia, la cui conoscenza è senz’altro utile per poter avviare un procedimento di recupero crediti nei confronti di un debitore che risiede o ha sede in un altro Stato dell’Unione Europea. 

Il titolo esecutivo europeo è una formula esecutiva che accompagna (anche, ma non solo) una decisione giudiziaria e che consente al documento cui si riferisce di circolare liberamente nell’Unione Europea, nonché al creditore di eseguire la decisione (decreto, ordinanza o sentenza) ottenuta nei confronti di un soggetto residente o avente sede in un altro Stato dell’Unione Europea.

Grazie al titolo esecutivo europeo, il creditore può avviare subito un pignoramento nei confronti del debitore straniero senza la necessità di ottenere il c.d. exequatur atteso che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE 805/2004, “la decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento”.

Per ciò che concerne i requisiti, al fine di ottenere il rilascio del titolo esecutivo europeo è necessario che la decisione giudiziaria sia relativa ad un credito di natura civile o commerciale non contestato, secondo la definizione data dal Regolamento, nonché esecutiva nello Stato membro d’origine ed emessa al termine di un procedimento instaurato con determinati accorgimenti di cui si dirà in seguito.

Quanto al piano “pratico”, l’istanza di rilascio del titolo esecutivo europeo deve essere presentata all’autorità dello Stato membro d’origine attraverso la compilazione di un preciso formulario standard (uguale per tutti gli Stati dell’Unione Europea) che, una volta compilato, verrà sottoposto all’esame di tale autorità per la sua “vidimazione”. In presenza dei predetti requisiti, il certificato di titolo esecutivo europeo verrà emesso nella lingua della decisione giudiziaria a cui si riferisce.

Profili da tenere presente

Sebbene l’importanza e l’efficacia pratica del titolo esecutivo europeo siano elementi del tutto incontestabili, è opportuno sottolineare come tale strumento debba essere utilizzato con attenzione, altrimenti il creditore non debitamente accompagnato può andare incontro a perdite di tempo e a inutili dispendi di spese legali.

In questi casi è dunque necessario rivolgersi a consulenti esperti in dinamiche internazional-privatistiche, che siano in grado di consigliare il cliente nel modo migliore, aiutandolo ad optare per un procedimento oppure per un altro nel caso in cui quest’ultimo si trovi esposto nei confronti di debitori stranieri.

Infatti, qualora si opti per una strategia processuale finalizzata all’ottenimento di un titolo esecutivo europeo, non vanno sottovalutati due elementi essenziali per il procedimento, che sono dati dalla puntualità con cui dovrà essere seguita la fase della notificazione internazionale e dalle specifiche informazioni da fornire alla controparte.

Notificazione

Il procedimento di notificazione è senz’altro un punto nevralgico dell’intera procedura, atteso che solo alcuni mezzi di notificazione sono da considerare conformi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento CE 805/2004. Inoltre, di cruciale importanza è l’informativa che deve essere data al debitore siccome, a norma dell’art. 17 di tale Regolamento, quest’ultimo deve essere informato dei “requisiti procedurali per contestare il credito, compresi il termine per contestare il credito per iscritto o, se del caso, il termine fissato per l'udienza, il nome e l'indirizzo dell’istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire e se vi sia l’obbligo di essere rappresentati da un avvocato”.

Traduzione

Né può essere sottovalutato il profilo della traduzione in una lingua nota al debitore straniero, tanto dell’atto introduttivo della procedura quanto del titolo ottenuto al termine della medesima procedura. In particolare, per quanto concerne quest’ultima traduzione, sebbene non sia strettamente obbligatoria, non può essere dimenticato che l’esecuzione di un titolo esecutivo europeo emesso in Italia (e dunque ovviamente in lingua italiana) verrà effettuata dall’autorità straniera competente nello Stato dell’Unione Europea in cui il debitore ha beni o crediti aggredibili. Pertanto, normalmente questa autorità richiederà una traduzione del certificato di titolo esecutivo europeo nella lingua ufficiale del proprio Stato da parte di una persona a tal fine abilitata ai sensi dell’art. 20, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento CE 805/2004.

Gli elementi sopra brevemente accennati rivelano quindi la complessità di questa disciplina, di indubbia importanza pratica, che necessita pertanto di essere gestita con la preparazione e la competenza di professionisti esperti del settore.

Avv. Paolo Lombardi e Avv. Federico Riganti

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