Additive manufacturing fra potenzialità commerciali e tutela della proprietà intellettuale

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I recenti sviluppi legati alle nuove tecnologie di additive manufacturing (stampa 3D) hanno aperto nuovi ed interessanti scenari per la produzione e commercializzazione di prodotti di piccole dimensioni (e non solo) ma solleva, nel contempo, numerose questioni in merito agli strumenti giuridici di tutela dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale e dei creatori di prodotti realizzati con tale tecnologia.

I recenti sviluppi legati all’additive manufacturing (utilizzata per la prima volta negli anni ’80) anche in settori non specificamente legati alla ricerca scientifica o alle lavorazioni ad alta tecnologia, oltre alla maggiore diffusione di tali strumenti di stampa anche presso i consumatori, sembrano aprire nuovi ed interessanti scenari tanto per i produttori di beni di largo consumo, i cui prodotti potrebbero essere fabbricati mediante tale tecnologia, quanto per i consumatori.

Settori di applicazione

L’additive manufacturing ha già trovato applicazione in numerosi ambiti che travalicano la categoria dei beni di largo consumo: in Cina e nei Paesi Bassi tale tecnologia è stata applicata alle costruzioni edili ed è, infatti, oggi possibile acquistare interi edifici prefabbricati realizzati mediante l’assemblaggio di componenti fabbricati mediante stampa 3D. Tale tecnologia è poi utilizzata, da tempo, nel settore biomedicale per la fabbricazione di protesi dentali ed articolari, di parti cartilaginee destinate alla chirurgia ricostruttiva, nonché per numerose altre applicazioni, ad esempio legate alla produzione di pezzi di ricambio, non solo più leggeri e performanti, ma che vengono prodotti direttamente dove servono (senza necessità di spedizione).

Relativamente all’ambito dei prodotti di largo consumo, la tecnologia di additive manufacturing è già stata impiegata, per esempio, da note aziende produttrici di calzature sportive per la realizzazione di plantari e solette "su misura" e da alcuni stilisti di moda per la creazione di abiti od accessori utilizzando la medesima tecnologia. Recentemente sono stati realizzati mediante l’impiego di apposite stampanti tridimensionali prodotti alimentari (cioccolatini, pizza, ecc.), pur se tale tecnologia è ancora in fase di sperimentazione (seppure ad uno stadio molto avanzato).

I componenti hardware per la fabbricazione di oggetti mediante tecnologia di additive manufacturing sono sempre più diffusi ed accessibili ad un vasto numero di potenziali utilizzatori: sono infatti oggi reperibili sul mercato stampanti tridimensionali per utilizzo domestico ad un prezzo compreso fra i 100 ed i 1.000 euro e ciò consente l’utilizzo di tale tecnologia ad un numero pressoché illimitato (anche) di utenti consumer.

Gli strumenti giuridici di tutela: stampa 3d e diritto di proprietà intellettuale

Le immense potenzialità della additive manufacturing e la rapida diffusione dei macchinari necessari per la produzione di oggetti sollevano non pochi dubbi in merito agli strumenti giuridici di tutela che potranno essere impiegati dai fabbricanti "tradizionali" di prodotti e beni di consumo per evitare abusi, nonché da parte dei nuovi produttori in grado di sfruttare le enormi potenzialità di tale tecnologia.

L’additive manufacturing consente infatti di travalicare le usuali barriere fra ambiente digitale e quello fisico, consentendo una conversione diretta di un contenuto digitale in un oggetto fisico nonché, mediante l’utilizzo di un apparecchiatura di scansione tridimensionale (un apposito "scanner"), la riproduzione di oggetti fisici già esistenti (come è stato già fatto, per esempio, per la riproduzione di reperti fossili esistenti).

A livello giuridico, non è facile immaginare cosa accadrà se un consumatore, per un uso personale o domestico, scansioni, crei ed utilizzi un oggetto che di fatto è una copia esatta ("clone") di un altro oggetto tutelato dal diritto d’autore (ad esempio: una sedia di materia plastica ideata da un noto designer), da brevetto, da marchio od altra privativa.

Senza contare che sarà estremamente facile per imprenditori che vogliano sfruttare la notorietà ed il design altrui apportare lievi modifiche ad un oggetto tutelato da diritti di proprietà intellettuale (diritto d’autore, marchio, brevetto, design, ecc.), in modo da evitare di essere sanzionato, sia penalmente che civilmente, come contraffattore.

Inoltre, la realizzazione dell’oggetto fisico mediante la tecnologia di additive manufacturing presuppone la collaborazione attiva di almeno tre soggetti:

  • il creatore del design dell’oggetto
  • il creatore del software o file digitale, che consente alla stampante tridimensionale di riprodurre l’oggetto
  • il consumatore e/o il tecnico della stampante che, con l’utilizzo del proprio know-how, la configura correttamente e realizza l’oggetto desiderato.

Infine non devono essere sottovalutate le responsabilità da danno da prodotto difettoso, che possono derivare dalla non corretta esecuzione, nelle vari fasi, del processo di realizzazione dell’oggetto.

Gli operatori sono quindi chiamati a pronunciarsi in merito agli strumenti giuridici azionabili a tutela dei diritti (se riconosciuti) dei soggetti coinvolti nel processo creativo/produttivo degli oggetti fabbricati mediante la tecnologia di additive manufacturing. Non esiste infatti allo stato attuale alcuna specifica previsione normativa in proposito e non sempre gli strumenti di tutela ad oggi noti paiono adattarsi alla nuova realtà tecnologica.

Le tradizionali protezioni accordate dall’ordinamento, ossia il diritto d’autore, il brevetto, il design, il marchio paiono a volte insufficienti a garantire un’adeguata tutela: il diritto d’autore consente la protezione delle opere originali (per esempio quelle dell’artista che crea una scultura e ne consente la riproduzione mediante stampa additiva), ma non la mera riproduzione di oggetti preesistenti (non sarà infatti tutelabile mediante copyright la riproduzione, per esempio, di un vaso già esistente e che, di per se stesso, non sia proteggibile ai sensi delle disposizioni normative sul diritto d’autore).

D’altro lato, la giurisprudenza statunitense ha:

  • negato la protezione del software che si limiti a fornire alla macchina (stampante tridimensionale) i dati necessari per riprodurre un oggetto non originale
  • mentre ha riconosciuto la proteggibilità dei software che consentono il funzionamento della macchina stessa (quindi sarebbe protetto il software che consente alla macchina di operare e non quello che fornisce alla macchina i dati per la stampa di uno specifico oggetto).

La questione non è di poco conto se si vuole dare credito a coloro che ritengono che la stampa additiva rivoluzionerà, nel prossimo decennio, il mondo della produzione e della distribuzione dei prodotti di largo consumo (fra gli altri, Barack Obama) ed appare quindi necessario un intervento legislativo, a livello comunitario e nazionale, per consentire alle aziende che vorranno affacciarsi sul nuovo mercato dei prodotti realizzati e distribuiti mediante tecnologia di "additive manufacturing" di ottenere la legittima tutela dei loro diritti di proprietà industriale nonché favorire lo sviluppo armonioso di tale mercato.

Sono al momento allo studio da parte del Congresso statunitense delle proposte per implementare delle modifiche legislative volte a conferire una tutela più certa ed effettiva agli operatori del settore dell’additive manufacturing; sul fronte europeo, la Commissione ha dichiarato più volte di voler dare ampio sostegno alla ricerca tecnologica in questo settore, ma non pare che, ad oggi, siano allo studio proposte legislative in merito alla, invero assi complessa, questione qui brevemente accennata.

In ambito comunitario si segnala il report CCMI/131, attualmente in fase di studio, del Comitato Economico e Sociale Europeo, che pare sarà pubblicato a breve.

La speranza è che i tempi, spesso eccessivamente lunghi, necessari al legislatore per adottare misure efficaci relative a questo nuovo settore tecnologico e di mercato non ne pregiudichino lo sviluppo e non impediscano la piena realizzazione delle innumerevoli potenzialità offerte da questa dirompente tecnologia, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di vecchi e nuovi operatori.


Avv. Andrea Antognini          Dott. Emilio Paolo Villano

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