17 maggio 2016

SOLAS, Sicurezza in mare e pesatura container: fase Transitoria 1 Luglio 2016 - 30 giugno 2017

di lettura

Come noto,  a partire dal primo luglio 2016 (Vessel Loading Date) entreranno in vigore gli emendamenti predisposti dall’ Organizzazione Marittima Internazionale (I.M.O. – International Maritime Organization)  alla Convenzione per la salvezza delle vite umane in mare (SOLAS – Safety of life at Sea).

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Tali emendamenti impongono che lo shipper (il soggetto indicato nella polizza – Master Bill of lading) verifichi il peso lordo del container e che lo stesso sia trasmesso  al comandante della nave  e al terminal operator, sufficientemente in anticipo, per consentire l’elaborazione del piano di stivaggio. 
Senza questo dato il container non potrà essere caricato a bordo della nave di carico.

La SOLAS non prevede alcuna deroga a tale principio  per i container in groupage (spedizioni LCL - Less Container Load).
In caso di container LCL, il consolidatore può certificarsi per pesare secondo metodo 2, oppure pesare il contenitore, una volta sigillato, con metodo 1, usando una pesa certificata. Anche in caso di prese di carico sarà lo spedizioniere, in quanto shipper, a dover recuperare tutti i documenti inerenti il peso della merce (anche in caso di discordanza).

La nuova procedura

Lo shipper può ottenere la massa verificata (V.G.M. -Verified Gross Mass) con 2 metodi

1º metodo

Pesatura del container completo, già riempito e così affidato chiuso e sigillato al vettore marittimo. 

2º metodo

Pesatura dei singoli colli comprensivi di imballaggio. Nel caso il peso non possa esser desunto dalla documentazione e dalle certificazioni lo shipper provvederà al peso dei colli con attrezzature certificate e calibrate al quale sommerà la tara del container che appare sulla porta dello stesso.

Va altresì precisato che il soggetto che riempie il container non può avvalersi del peso comunicatogli da terzi, tranne che nel caso espressamente previsto dalla International Maritime Organization (IMO) di colli individuali e altro materiale di supporto (materiale da imballaggio e refrigerante) caricati con il proprio sigillo originario che riportino in maniera chiara e permanente (indelebile) il peso lordo preciso sull’imballaggio.

Problematiche

  1. Individuazione dello Shipper – (Caricatore)

Come già affermato, le obbligazioni riguardanti la comunicazione del peso lordo verificato (VGM) graveranno sullo “shipper” indicato Master Bill of Lading.
L’esportatore deve porre particolare attenzione nel verificare chi apparirà nel documento master B/L come caricatore. E’ auspicabile che appaia lo spedizioniere o il consolidatore al fine di non essere gravati dalle obbligazioni sopra descritte.

Si consiglia agli operatori (esportatori e importatori), qualora già non fossero in possesso di tale strumentazione, di valutare se dotarsi di strumentazioni certificate e indicare la massa su eventuali imballaggi qualora gli spedizionieri, dopo l’entrata in vigore della norma, pretendessero lettere di maleva.

  1. Shipper e resa EXW 

Si ricorda che nella resa EXW l’esportatore  non dovrebbe apparire come caricatore su tale documento.

  1. Tempistiche delle spedizioni

Tali adempimenti burocratici potrebbero, almeno in una prima fase, creare un allungamento dei tempi di messa a bordo.

  1. Strumenti di pesatura

In entrambi i metodi gli strumenti di pesa utilizzati devono rispettare gli standard di accuratezza e i requisiti dello Stato in cui le attrezzature vengono usate. Per poter pesare il container con il metodo 2, lo shipper dovrà possedere una certificazione UNI/EN/ISO 9001 e UNI/EN/ISO 28000, oppure essere un operatore economico autorizzato (AEO).

  1. Tolleranze

Le norme applicative Individuando un periodo transitorio fino al 30 giugno 2017, durante il quale per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore potranno essere utilizzati anche strumenti diversi da quelli  regolamentari, purché l'errore non superi i 500 chilogrammi.  

  1. Controlli e Verifiche

E' stata prevista in sede di controlli e verifiche effettuati dopo la prima pesatura una tolleranza, per ciascun contenitore, pari al 3% della massa lorda verificata.

  1. Documento di accompagnamento
    Lo Shipper dovrà emettere un documento che attesti la Verified Gross Mass, da passare al  Comandante della nave e al terminal, attraverso il raccomandatario marittimo, per predisporre il piano di stivaggio. Per le informazioni in nostro possesso, Fiata (l’associazione internazionale degli spedizionieri) ha redatto un fax-simile di documento di accompagnamento cartaceo. 

Fonti:
Decreto dirigenziale 447 del 05/05/2016 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comando generale del corpo delle capitanerie di porto.

Marco Bertozzi

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