Il ruolo della banca avvisante

di lettura

Per comprendere il ruolo della banca avvisante, nell’ambito di un credito documentario, è necessario analizzare le norme UCP 600.

Le UCP 600 ICC, che disciplinano le operazioni di credito documentario, definiscono, all’art. 2, la banca avvisante come la banca che avvisa il credito su richiesta della banca emittente (“Advising bank means the bank that advises the credit at the request of the issuing bank”).

L’art. 9 UCP 600 ICC (Advising of Credits and Amendments), stabilisce che “a credit and any amendment may be advised to a beneficiary through an advising bank”.  Dunque, teoricamente, un credito potrebbe essere avvisato direttamente dalla banca emittente, senza l’intervento della banca avvisante. Il credito, ovviamente, sarebbe del tutto valido, sebbene il beneficiario dovrebbe accertarsi dell’autenticità del mittente e del relativo contenuto.

Lo stesso articolo chiarisce che “by advising the credit or amendment, the advising bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the credit or amendment and that the advice accurately reflects the terms and conditions of the credit or amendment received.” Dunque, avvisando il credito o una modifica, la banca avvisante ne conferma la relativa autenticità e assicura che l’avviso ne riflette accuratamente i termini e le condizioni.

Se la banca avvisante non è soddisfatta dell’apparente autenticità del credito o della modifica, è tenuta ad informare, senza ritardo “the bank from which the instructions appear to have been received”. Se, comunque, la banca avvisante decidesse di avvisare il credito o la modifica tale banca è tenuta a informare il beneficiario (o la seconda banca avvisante) “that it has not been able to satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit, the amendment or the advice.”

Si tenga conto che una banca avvisante può rifiutarsi di avvisare un credito o una modifica. In tal caso è tenuta, senza ritardo, a informare la banca da cui ha ricevuto il credito o la modifica.

Sempre l’art. 9 stabilisce che “An advising bank that is not a confirming bank advises the credit and any amendment without any undertaking to honour or negotiate.“

Pertanto, la banca avvisante, che non sia confermante, è solo tenuta a verificare l’autenticità del credito o della modifica senza avere alcun impegno ad onorare o negoziare.

L’art. 9, al punto c, segnala che una banca avvisante può utilizzare i servizi di una ulteriore banca (“second advising bank”) per avvisare il credito o modifiche al beneficiario. La seconda banca avvisante, avvisando il credito o la modifica, ne conferma la relativa autenticità e garantisce che l’avviso ne riflette accuratamente i termini e le condizioni. Si precisa che una banca che utilizza i servizi di una banca avvisante o di una seconda banca avvisante per avvisare un credito è tenuta ad utilizzare la stessa banca per avvisare eventuali modifiche al credito.

L’art. 37 UCP 600 ICC (Disclaimer for Acts of an Instructed Party), stabilisce che una banca che utilizza i servizi di un’altra banca per dare seguito a istruzioni impartite dall’applicant, lo fa per conto e a rischio di quest’ultimo, e che una banca avvisante non assume alcuna responsabilità qualora le istruzioni inviate ad un’altra banca non vengano inoltrate e ciò anche se la banca ha preso l’iniziativa di scegliere l’altra banca.

Sempre l’art. 37 stabilisce che una banca che istruisce un’altra banca di svolgere dei servizi  è responsabile di commissioni, fees, costi e spese (charges) sostenute dalla banca incaricata in riferimento ai servizi richiesti. Inoltre, se il credito riporta che tali spese sono a carico del beneficiario e le spese non possono essere incassate o dedotte dall’incasso, la banca emittente rimane responsabile per il pagamento di tali spese.

L’art. 37 stabilisce, infine, che un credito o una modifica non dovrebbero riportare che il loro relativo avviso è condizionato all’incasso delle relative spese della banca avvisante o della seconda banca avvisante.

Conclusioni

Dalla lettura e dall’analisi degli articoli della UCP 600 ICC appare evidente l’importante ruolo svolto dalla banca avvisante nell’ambito delle operazioni di credito documentario. In particolare, tale banca ha il ruolo chiave di autenticare i messaggi ricevuti dalla banca emittente, in modo che il beneficiario abbia certezze, di non trascurabile valore, in merito al soggetto emittente e al relativo contenuto di un credito o di una modifica.

La banca avvisante, infine, svolge solitamente anche il servizio di inoltrare i documenti prodotti dal beneficiario alla banca designata/emittente in modo da consentire a queste ultime di onorare i propri impegni verso il reale beneficiario del credito.

Domenico Del Sorbo

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