28 maggio 2014

Vendita Ex Works: rischi e problematiche

di lettura

La revisione 2010 degli Incoterms, ha sostanzialmente lasciato invariato il termine di resa EXW, nonostante le pressioni per una sua eliminazione. Tuttavia, viene suggerito di limitare il suo utilizzo alle operazioni nazionali, perché per i contratti internazionali è preferibile il termine FCA.

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La resa EXW o franco fabbrica prevede che "il venditore effettui la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto... non sdoganata per l'esportazione e non caricata sul mezzo di prelevamento".

Il compratore deve quindi sopportare:

  • le spese e i rischi per prelevare la merce dai locali del venditore, in particolare le spese per le licenze di esportazione e importazione ed espletare le formalità doganali
  • i rischi di perdita o di danni alle merci
  • le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata
  • le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, comprese quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione
  • le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti, o dei messaggi elettronici equivalenti, necessari all'esportazione o al transito della merce e rimborsare gli oneri sopportati dal venditore nel prestargli assistenza.

Il venditore deve provvedere essenzialmente:

  • alle operazioni di controllo (pesatura, verifica qualità, conteggio)
  • alle operazioni di imballaggio
  • a prestare assistenza, su richiesta, al compratore per l'ottenimento dei documenti amministrativi necessari alle operazioni di sdoganamento, eventualmente di transito, e di controllo della merce ed a fornirgli tutte le informazioni relative all'assicurazione della merce.

Questa resa Incoterms comporta il minimo di obbligazioni per il venditore che si limita a preparare la merce pattuita nei propri locali entro la data convenuta, evitando di dover individuare un trasportatore, trattare sul prezzo, interessarsi delle formalità doganali, dell’assicurazione della merce e di tutto quanto è inerente a una spedizione internazionale.

Criticità e rischi della resa EXW

Dietro questa apparente semplicità, si possono tuttavia nascondere alcuni aspetti problematici, spesso sottovalutati dal venditore.

  • Rischio che la merce non sia ritirata nel luogo indicato dal venditore, se il compratore non istruisce in tal senso il vettore; il venditore si trova nell’impossibilità di controllare l’operato e la professionalità del trasportatore.
  • L’esportatore che non sdogana le proprie merci perde inoltre alcuni diritti verso il vettore (ad esempio, diritto di contrordine, che si sostanzia nel potere di sospendere il trasporto o di modificarne l’itinerario), che sono assunti dal compratore in virtù della stipula il contratto di trasporto.
  • Rischio che, nel caso in cui la merce si danneggi durante il trasporto, il compratore cerchi di addebitare la colpa del danneggiamento al venditore, ad es. per il carico della merce. Spesso il venditore, in ossequio ad una diffusa abitudine, si occupa di persona delle operazioni di carico della merce venduta EWX. Così facendo, però, egli si rende inadempiente alla clausola di consegna prevista dalla clausola EXW, che fissa esclusivamente in capo al compratore l’operazione di carico della merce. In tale ipotesi, scatta quindi la presunzione che il carico della merce sul mezzo del vettore non fosse del tutto idoneo per il trasporto, presunzione che può essere fatta valere anche in sede giudiziale.
  • Difficoltà di ottenere il pagamento del prezzo qualora la merce non giunga a destinazione, oppure vi arrivi fortemente danneggiata, per colpa del vettore scelto dal compratore. E’ difficile che il compratore sia disposto a pagare la merce quando quest’ultima non sia arrivata a destinazione per colpa del vettore, anche se dallo stesso scelto e incaricato. L’importatore da un lato potrebbe approfittare della perdita della merce per non pagare il venditore, estraneo al contratto di trasporto; dall’altro potrebbe essere del tutto impossibilitato nel farlo, ad esempio nei casi in cui esistano restrizioni valutarie nel suo Paese, per cui i trasferimenti all’estero di valuta potrebbero essere autorizzati solo per merci effettivamente sdoganate all’importazione.
  • Maggiore difficoltà di ottenere copia della documentazione doganale, giacché l’esportatore non ha provveduto direttamente a sdoganare le proprie merci. Posto che nella resa EXW l’onere di compiere le formalità doganali grava sul compratore, può tuttavia accadere che quest’ultimo non restituisca sempre e puntualmente copia della documentazione doganale al venditore, con la conseguenza che il venditore potrebbe avere difficoltà a giustificare sia il buon esito che la correttezza dell’operazione di esportazione, con relativi rischi di contestazione e sanzioni da parte delle autorità fiscali. Il rischio sussiste anche dall’entrata in vigore del visto uscire informatizzato, con rilascio del DAE e del codice MRN necessario per verificare online l’avvenuta uscita delle merci dal territorio UE: per conoscere l’MRN, il venditore dovrebbe relazionarsi con lo spedizioniere e avere la collaborazione di quest’ultimo, che peraltro non sarebbe tenuto ad alcuna obbligazione contrattuale nei confronti del venditore, in quanto incaricato dal compratore. E’ anche possibile che l'operazione doganale sia effettuata presso una dogana comunitaria diversa sa quella italiana, con elusione delle regole di competenza territoriale stabilite dal Codice Doganale Comunitario e ulteriore difficoltà a reperire e verificare il codice MRN.
  • Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con credito documentario, si aggiunge il rischio di mancata o erronea produzione dei documenti di pertinenza del trasportatore e richiesti per la L/C: il trasportatore, non incaricato dal venditore, ma dalla controparte, potrebbe non consegnare i documenti necessari, o produrre documenti discrepanti rispetto a quelli richiesti della Banca, con la conseguenza che la merce potrebbe essere bloccata presso la dogana di destino senza che il venditore possa fare nulla, mentre il compratore, nell’ipotesi di documenti non conformi, non è più tenuto a ritirare e pagare la merce.

Come ovviare alle problematiche della resa EXW?

Al fine di ridurre i rischi evidenziati, l’esportatore dovrebbe porre la massima attenzione all’atto della stipulazione del contratto di compravendita, avendo cura di utilizzare una resa Incoterms del gruppo C o del gruppo D, che prevedono la consegna delle merci, a cura dello stesso venditore, al compratore.

Questa soluzione risolve il problema del mancato ritorno delle bollette doganali, poiché il vettore incaricato sia della spedizione sia delle formalità di export verrà scelto dal mittente e allo stesso risponderà contrattualmente; d’altro canto, tale opzione presuppone che l’esportatore disponga di un’organizzazione interna all’azienda in grado di gestire correttamente le spedizioni internazionali.

Spesso le aziende di piccole e medie dimensioni si trovano in una posizione contrattuale inferiore rispetto al cliente estero, per cui non sono in grado di imporre la propria volontà in merito alla gestione del trasporto. Tuttavia, anche in tali ipotesi i rischi insiti nel termine EXW possono ridursi chiedendo, in sede contrattuale, di utilizzare la resa FCA, identificando con certezza il luogo in cui il vettore prende in carico la merce: con questa clausola, l’esportatore italiano si accolla le operazioni di carico del mezzo di trasporto, assumendosene sì i relativi rischi, riuscendo però nello stesso tempo a mantenere il controllo quantomeno sull’operazione doganale. Spetterà, infatti, al venditore italiano individuare la dogana di confine comunitario e il doganalista di fiducia presso cui il vettore dovrà recarsi per effettuare le formalità di esportazione.

Cristina Piangatello

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