Riflessioni sul Patent Box dopo l'approvazione del BEPS

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L’OCSE ha varato la versione finale del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting o Erosione di base imponibile e spostamento di profitto) che ha come scopo la riforma coerente e coordinata delle norme fiscali internazionali a favore degli Stati più avanzati.

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L’obiettivo della riforma è fornire agli Stati più avanzati gli strumenti per eliminare definitivamente le lacune nelle norme nazionali ed internazionali, che consentono la pianificazione fiscale aggressiva e la sopravvivenza di Stati a bassa fiscalità.

In una fase storica di difficoltà economica e finanziaria così lunga e drammatica, i rappresentanti economici dei vari Stati hanno preso coscienza che il fenomeno della concorrenza fiscale sleale ha assunto dimensione incredibili: le stime citate da Pascal Saint-Amans responsabile Ocse del Centre for Tax Policy and Administration indicano un valore compreso tra i 100 ed i 240 miliardi di dollari all’anno.

Solo un’alleanza tra i governi può consentire di spezzare questa catena infinita. La necessità, quindi, di recuperare maggiori risorse finanziarie possibile ha avuto l’effetto di inserire contemporaneamente tra le priorità dei governi dei differenti Stati questa tema.

Tale progetto, sul quale l’Ocse sta lavorando già da diversi anni, si chiama appunto BEPS ed è articolato in ben quindici azioni concepito attorno a tre principi cardine:

  • coerenza tra norme nazionali che disciplinano le attività transfrontaliere;
  • rafforzamento delle norme sostanziali nelle norme internazionali allo scopo di garantire il collegamento della tassazione tra il luogo di svolgimento delle attività economiche e la creazione del valore;
  • miglioramento della trasparenza e del diritto per imprese e governi (per ulteriori approfondimenti e documentazione è possibile navigare sul sito dell’Ocse).

Azione 1: Digitale
Introdurre specifiche norme fiscali sull’economia digitale

Azione 2: Pratiche hma (Hybrid mismatch arrangements)
Neutralizzare l’effetto di pratiche asimmetriche ibride

Azione 3 : Cfc
Rafforzare le regole sulle società estere controllate (Cfc)

Azione 4: Imponibile
Prevenire l’erosione della base imponibile attraverso l’uso di interessi passivi

Azione 5: Trasparenza
Eliminare le pratiche fiscali dannose attraverso trasparenza ed emersione della reale sostanza economica delle operazioni

Azione 6: Trattati
Prevenire l’abuso di trattati fiscali riallineando le norme nazionali

Azione 7: Stanziamenti
Prevenire l’elusione artificiale dello status di “stanziamento stabile”

Azione 8: Immateriale
Assicurare che il trasferimento dei beni immateriali tra i membri del gruppo sia in linea con la creazione di valore

Azione 9: Pagamenti
Adozione di norme su deducibilità, trasferimento dei rischi e allocazione del capitale tra i membri del gruppo pagamenti

Azione 10 : Profit split
Sviluppare norme per chiarire le transazioni che non si verificano o si verificano raramente (profit split, management fees, head office expenses)

Azione 11: Analisi beps
Stabilire metodologie di raccolta e analisi dati sul Beps e sull’efficacia/impatto economico delle misure di contrasto 

Azione 12: Pianificazione
Richiedere ai contribuenti di divulgare le loro pratiche di pianificazione fiscale aggressiva per agevolare le amministrazioni finanziarie 

Azione 13: Transfer
Riesaminare la documentazione dei prezzi di trasferimento

Azione 14: Controversie
Creare meccanismi più efficaci di risoluzione delle controversie 

Azione 15: Multilaterale
Sviluppare uno strumento multilaterale che consenta l’implementazione delle misure sul Beps elaborate dall’Ocse 

Patent box

Passiamo ora a focalizzare l’attenzione sulle criticità che emergono dall’applicazione della normativa sul Patent Box prevista dalla L. n. 190/2014 rispetto a quanto previsto dall’action 5 del BEPS. 

Trattamento delle perdite 

Il primo aspetto riguarda i progetti che consistono in sviluppo per fasi ed in particolare per quelli che nella fase iniziale producono esclusivamente costi di ricerca, determinando una perdita anziché un reddito agevolabile.

Neanche il successivo provvedimento contenuto nel D.M. dello Sviluppo Economico del 30/07/2015 contiene indicazioni per tale caso. 

All’estero alcuni Legislatori consentono il riporto a nuovo di tali perdite con la loro successiva deducibilità dai soli redditi, che beneficiano del regime agevolato.

Altri Stati, diversamente, consentono la deducibilità di tali perdite dalle basi imponibili assoggettate ad aliquota ordinaria, con un meccanismo di recupero del beneficio nei periodi di imposta successivi nei quali il reddito agevolato da patent box diviene positivo.

Alla luce dell’action 5 del BEPS sembra, però, che le perdite derivanti dal bene immateriale non possano ridurre i redditi assoggettati a tassazione ordinaria. La seconda soluzione prospettata sarebbe certamente più favorevole alle imprese, attraverso il meccanismo del recupero a tassazione, ma per abbracciare tale soluzione occorre necessariamente un intervento normativo.

Correlazione tra reddito e costi

Alcune volte si può verificare che le imprese abbiano sostenuto negli anni passati dei rilevanti costi di progettazione e sviluppo di un bene immateriale e che negli anni successivi l’ammontare dell’investimento sia più ridotto in quanto limitato ai soli costi di mantenimento.

In tal caso la proporzione tra il reddito prodotto/agevolato ed i costi di ricerca tenderebbe ad uno ed a tal proposito l’Ocse afferma che “Il reddito totale dovrebbe essere definito in modo tale che il reddito agevolato non sia eccessivamente elevato data la percentuale di costi qualificati sostenuta da contribuenti qualificati”.

Certificazione del Know how 

La norma italiana consente di far rientrare nel Patent Box anche informazioni aziendali, commerciali e le esperienze tecniche o industriali che l’azienda sceglie di tutelare giuridicamente.

Per l’Ocse, però, il costo sostenuto per il raggiungimento di tale Know how è agevolabile soltanto ad una condizione: la certificazione di tali beni immateriali da parte di soggetto governativo indipendente dall’amministrazione finanziaria ed in presenza di un fatturato complessivo aziendale e relativo ai beni intangibili superiore a determinate soglie prestabilite. Tale aspetto è totalmente assente nella regolamentazione nazionale e richiede una riflessione anche sotto il profilo della riservatezza e della segretezza che le imprese hanno interesse a conservare, dovendo coinvolgere per la certificazione un ente esterno che non sia l’AdE.

Questa sarà un’importante prova di maturità del nostro Governo che dovrà indicare in quale direzione vuole definire la propria politica fiscale, affinché in un’ottica di medio e lungo periodo, la sua efficacia rappresenti un elemento di sviluppo e competitività delle imprese in Italia rispetto al resto del mondo.

Elio Gambardella

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