31 maggio 2016

La responsabilità del vettore – Convenzione Internazionale C.M.R.

di lettura

La regolamentazione dei trasporti internazionali di merci su strada è contenuta nella Convention relative au contract de trasport interntional de marchandises par route:  per semplicità denominata C-M-R.

La responsabilità del vettore – Convenzione Internazionale C.M.R.

Ambito di applicazione

La Convenzione CMR si applica a “ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto sono situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno sia Parte della Convenzione”.

Il trasporto deve, ai sensi della Convenzione di Ginevra, aver ad oggetto «marchandises», ovvero entità  materiali qualificabili come merci e diverse da:

  • bagaglio accessorio ad un contratto di trasporto di persone.
  • ai trasporti effettuati in base a convenzioni postali internazionali;
  • ai trasporti funebri;
  • ai traslochi

È certamente sottoposto alla CMR, il trasporto internazionale cumulativo, ovvero quel trasporto che, nell'esecuzione di un solo contratto, viene eseguito da più vettori stradali successivi con o senza "rottura di carico".

L'art. 2 della CMR disciplina specificatamente tale ipotesi di trasporti misti o assistititi (strada-mare, strada-ferrovia) differenziandone la disciplina a seconda che vi sia o meno “rottura del carico”.

  • Se infatti la merce non viene scaricata dal mezzo stradale a sua volta trasportato su diverso mezzo di trasporto (es. Traghetti o carri ferroviari), e quindi non c'è “rottura del carico”, troverà applicazione la CMR;
  • nel caso in cui, al contrario, le cose vengano scaricate e ricaricate su mezzo diverso da quello stradale, si avrà "rottura del carico"e conseguentemente l'inapplicabilità della Convenzione stradale.

Responsabilità del vettore per perdita o avaria merci 

La responsabilità del vettore è espressamente disciplinata dall’art. 17 della Convenzione, che regolamenta in maniera uniforme le principali ipotesi:

  • non riconsegni le cose oggetto di trasporto (perdita totale);
  • le consegni solo in parte (perdita parziale);
  • le consegni in condizioni deteriorate rispetto alla condizione iniziale di consegna delle merci stesse (avaria),

Premessa indispensabile alla trattazione della materia è la circostanza che, con la presa in carico delle merci senza riserve, il vettore assume, conseguentemente, il dovere di tenere indenne le merci stesse da perdita totale o parziale, da avarie suscettibili di palesarsi nel lasso temporale intercorrente tra il ricevimento della merce e la riconsegna nonché da ritardo nella riconsegna.

La convezione stabilisce che nel caso il vettore causi un danno alla merce per dolo o colpa a lui imputabili, questi non potrà avvalersi delle disposizioni che escludono o limitano la sua responsabilità (argomenti che tratteremo nel paragrafo successivo) ma sarà tenuto al risarcimento integrale del valore della merce.

Qualora non vi sia dolo o colpa il risarcimento è:

  • calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta
  • ma non può superare 8,33 DSP (Diritti speciali di prelievo) per ogni chilogrammo di merce mancante, in mancanza di speciali dichiarazioni del mittente (effettuate prima della conclusione del contratto in modo da permettere al vettore di preventivare e concludere un contratto di assicurazione merci).

Il d.s.p è una valuta di conto coordinata dal FMI (Fondo Monetario internazionale) il cui valore è ricavato da un paniere di valute nazionali. Ad oggi il dsp comprende il Dollaro americano, l’Euro, lo Yen giapponese e la Sterlina Britannica. al 30 novembre 2015 anche il renminbi cinese è entrato a far parte del paniere di valute; la decisione sarà effettiva dal 1º ottobre del 2016. La quotazione è giornalmente visibile sul sito del fondo monetario internazionale.

Perdita parziale o avaria

  • apparente il destinatario deve effettuare immediatamente le riserve al vettore.
  • avaria occulta il destinatari è tenuto a contestare al vettore le riserve entro 7 giorni dalla riconsegna in forma scritta.

Responsabilità ritardo riconsegna merci destinatario o perdita totale 

Nel concetto di perdita viene ricompreso anche il ritardo indefinito nella riconsegna.

La merce infatti può essere considerata perduta quando non sia stata riconsegnata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di resa convenuto o, nel caso in cui non sia stato stabilito un termine, entro sessanta giorni dal ricevimento della merce da parte del vettore. L’equiparazione del ritardo alla perdita totale, tuttavia, non si verifica automaticamente come conseguenza del suddetto ritardo.

Il risarcimento per ritardo non può superare il prezzo del trasporto.

Qualora dal ritardo derivi anche un’avaria della merce questa verrà risarcita come sopra indicato e l’avente diritto si attivi al fine di contestare tale fattispecie si applicheranno le responsabilità indicato nei punti 1 e 2.

Esonero Responsabilità vettore 

Come precedentemente indicato, il vettore è responsabile, con onere della prova a suo carico della perdita totale o  parziale, dell’avaria o del ritardo nella riconsegna verificatesi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna al destinatario.

Le cause di esonero di responsabilità possono esser:

  • Carattere generale
  • Cause di esonero conseguenza di fattispecie particolari

Esonero carattere generale

La colpa dell’avente diritto

"Avente diritto"  ricomprende ogni parte contrattuale che sia, o sia stata, «avente diritto» alla riconsegna. Per «avente diritto» devono pertanto intendersi sia il mittente che il destinatario, nonché i loro dipendenti o mandatari. Tra gli atti o le omissioni dell’avente diritto sono ricompresi, ad esempio:

  • la redazione inesatta della lettera di vettura;
  • il rilascio di documenti insufficienti;
  • l’indicazione di un indirizzo errato;
  • lo stivaggio difettoso;
  • l’ordine di sospensione del trasporto su ordine del mittente e la scaricazione difettosa ad opera del destinatario.

Risulta chiaro che per definire tale soggetto siano di fondamentale importanza i termini di resa pattuiti (INCOTERMS).

Ordine dell’avente diritto non dipendente da colpa del vettore

Esempio: Il vettore non può essere considerato responsabile dell’avaria delle cose trasportate se la stessa, ad esempio, è la conseguenza delle erronee istruzioni in ordine alla regolamentazione della temperatura del veicolo frigorifero utilizzato per il trasporto.

Vizio proprio della merce

Al fine di proseguire l’esempio sopra esposto, qualora la merce prima della partenza non avesse la corretta temperatura

Insufficienza di imballaggio

Fatti del tutto inevitabili o circostanze che il vettore non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare

Ad ogni modo, rientrano pacificamente nella casistica della causa esonerativa di cui trattasi, anche se la tipizzazione dei casi è tutt’altro che esaustiva ed agevole:

  • l’incidente stradale verificatosi senza colpa
  • l’incendio doloso, se il vettore aveva assunto ogni possibile precauzione

Cause di esonero conseguenza di fattispecie particolari

  • L’impiego di veicoli aperti e senza tendone, quando tale impiego è tato previsto espressamente e menzionato nella lettera di vettura.
  • Mancanza o stato difettoso dell’imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente. L’insufficienza di imballaggio deve essere contestata prima della consegna.
  • Trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario.
  • Natura di talune merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette a perdita totale o parziale, od avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e
  • spontaneo, essicazione, colatura, calo naturale o azione di parassiti e dei roditori
  • Trasporto di animali vivi.

Prescrizione

La convenzione CMR prevede tre ipotesi di prescrizione. La prescrizione decorre:

  • Nel caso di perdita parziale, avaria o ritardo dal giorno in cui la merce è stata riconsegnata.
  • Nel caso di perdita totale dal trentesimo giorno dopo la scadenza del termine, dal sessantesimo giorno dal ricevimento merce.
  • In tutti gli altri casi, dal terzo mese dalla data di conclusione del contratto di trasporto.

Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto.

Marco Bertozzi

Fonti:

  1. Convenzione CMR e traduzioni in Francese e Inglese
  2. Autotrasporto Merci – AAVVedito da EGAF
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