14 gennaio 2017

La responsabilità dello spedizioniere

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Il presente articolo nasce su stimolo di alcune imprese lombarde che, loro malgrado, si sono trovate coinvolte in problematiche legate ai soggetti coinvolti nella logistica, ed in particolar modo sul problema dei limiti alla responsabilità dello spedizioniere.

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Cosa fa lo spedizioniere?

Lo spedizioniere è il soggetto al quale le imprese si rivolgono per ottenere un fondamentale aiuto quando devono affrontare una spedizione. Egli, dunque, è il professionista o l’impresa che per conto di questa ma a proprio nome conclude il contratto (o i contratti) di trasporto con il vettore e, pertanto, l’impresa in quanto mandante non avrà alcun rapporto con quest’ultimo. Tale attività, per la sua natura negoziale, si avvicina più a quella di un mediatore che a quella di un trasportatore, poiché quest’ultimo compie operazioni di taglio più “materiale”. 

Il mandato che l’impresa dà allo spedizioniere, però, non si esaurisce nell’obbligo di contrarre con il vettore, anche se questa resta la sua prestazione caratteristica, ma prevede anche lo svolgimento di quelle operazioni accessorie, dipendenti e strettamente necessarie al trasporto.

Si tratta ad esempio del disbrigo delle pratiche, della prenotazione dello spazio di bordo, dell’imballaggio della merce e ricondizionamento dei colli, della pesatura, della consegna/ritiro della merce dal vettore e dell’emissione dei documenti. È da sottolineare tra questi l’obbligo di deposito e custodia della merce, che grava temporaneamente sullo spedizioniere sino al momento della consegna della stessa al vettore.

Non rientra invece tra gli obblighi accessori la stipula di una polizza assicurativa per coprire la merce da ogni eventuale rischio legato al trasporto, che potrà tutt’al più essere specificatamente richiesta nel contratto.

Altrettanto si può dire riguardo al compimento di tutte quelle attività di natura doganale, valutaria, fiscale o merceologica conseguenti al trasporto della merce, le quali presuppongono una speciale procura e sono solitamente affidate alla diversa figura professionale dello spedizioniere doganale.

Infine, è importante ricordare che lo spedizioniere è tenuto a rispettare ogni indicazione supplementare ed ogni specificazione sul tipo o modalità di trasporto che gli venga fornita dall’impresa mandante. In mancanza di indicazioni egli è tenuto secondo la legge genericamente ad operare secondo il miglior interesse di questa, per questo motivo nella prassi commerciale le imprese e gli spedizionieri solitamente cercano di definire puntualmente nel contratto ogni dettaglio ed obbligazione accessoria.

Un esempio di tale accorgimento può essere l’inserimento nel contratto di spedizione dell’obbligo per lo spedizioniere di ricevere dal destinatario della merce specifici mezzi di garanzia o crediti documentari, che quest’ultimo aveva autonomamente concordato con l’impresa mittente/mandante.

Le imprese molto spesso per motivi di celerità non redigono il contratto di spedizione nelle classiche forme, ma si limitano a concludere l’accordo attraverso lo scambio di corrispondenza, con ovvie conseguenze di maggior difficoltà nella successiva prova dell’inadempimento dello spedizioniere.

Quando si può ritenere lo spedizioniere responsabile

Lo spedizioniere va incontro a responsabilità nei confronti dell’impresa mandante in tutti i casi in cui non rispetti le indicazioni dell’impresa mandante o quando non osservi una o più delle obbligazioni di legge sopra indicate con la diligenza che si richiede a un professionista che operi nel settore.

In particolare egli, ogni volta che manchino indicazioni dall’impresa mandante riguardo alla scelta del vettore, potrà essere ritenuto responsabile se non osserva le dovute cautele nell’adempimento, ad esempio verificando che il vettore sia affidabile e solvibile, o se non orienta le proprie scelte operative al miglior interesse del suo cliente. Di conseguenza il rischio di perimento, avaria o perdita delle merci, o di qualsiasi altro inconveniente che si verifichi durante l’esecuzione del trasporto, non è mai a carico dello spedizioniere, a differenza di quanto avviene affidandosi a un trasportatore.

Al contrario, per il periodo in cui la merce si trova nella temporanea custodia dello spedizioniere, questi è sicuramente responsabile per il perimento, avaria, perdita della merce, a meno che non provi che ciò sia accaduto per una causa a lui non imputabile. 

Come posso ottenere maggiore garanzia sui rischi del trasporto avvalendomi dei servizi dello spedizioniere?

La figura dello spedizioniere viene spesso confusa con quella del trasportatore, il quale è, diversamente dal primo, responsabile nei confronti del proprio cliente per l’arrivo della merce a destinazione nelle stesse condizioni in cui era partita. Affidarsi a un trasportatore, però, per un’impresa significa dover curare tutte quegli aspetti accessori alla stipula del contratto di trasporto che, altrimenti, sarebbero a cura dello spedizioniere. 

Per questo motivo sono solitamente gli stessi spedizionieri che offrono alle imprese soluzioni alternative o ibride al classico contratto di spedizione. Si elencano di seguito le principali.

  • Lo spedizioniere può assumere su di sé l’incarico di eseguire il trasporto, in tutto o in parte, con mezzi propri o di terzi, offrendo così le stesse garanzie di un trasportatore in termini di responsabilità.
  •  Lo spedizioniere può concedere l’inserimento della clausola dello “star del credere” in un contratto di spedizione “puro”, il quale non permetterebbe altrimenti all’impresa di richiedere un risarcimento allo spedizioniere in caso di inadempimento del vettore.
  • Lo spedizioniere può incaricarsi di compiere le sole obbligazioni accessorie utili al buon esito del trasporto e lasciare all’impresa mandante la stipula del contratto con il trasportatore. In questo modo è l’impresa la parte contrattuale nei confronti dell’ultimo, mantenendo il potere di agire nei suoi confronti.
  • Lo stesso risultato si può ottenere rilasciando procura allo spedizioniere. Questi, in tal modo, concluderà il contratto di trasporto in nome del suo mandante. 
  • Infine è possibile inserire nel contratto di spedizione il diritto dell’impresa di surrogarsi allo spedizioniere relativamente all’azione per il risarcimento dei danni nei confronti del trasportatore.

Invitiamo pertanto le imprese a ben comprendere tali aspetti in quanto, questi, in caso di patologia del rapporto, influiscono dal punto di vista giuridico.

Giuseppe De Marinis

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